Sono certamente dispiaciuto per la vicenda giudiziaria di quelle tre collaboratrici scolastiche siciliane, per le quali la Corte di Cassazione, tramite la Sentenza 22786/16, ha ribadito la condanna penale sancita dalla Corte d’Appello, contestando loro il reato di «rifiuto d’atti d’ufficio», dopo che si erano rifiutate di effettuare un cambio di pannolino a un’alunna con disabilità.
Esse sono vittime dell’assurdità di una legge della Sicilia che aveva imposto ai Comuni l’obbligo di fornire agli alunni con disabilità gli assistenti igienici, oltre che quelli per l’autonomia e la comunicazione, in spregio al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 2003, confermato da quello del 2005, che aveva attribuito tale compito ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche.
Forse la Magistratura penale avrebbe potuto tener conto di questa incertezza normativa per evitare la condanna e tuttavia concordo con il principio civilistico che, stando al Contratto di Lavoro, tale compito sia dei collaboratori scolastici, i quali ormai non possono più legittimamente rifiutarsi di frequentare il corso di aggiornamento che dà loro il diritto a un aumento di stipendio: infatti, la Legge 107/15 – meglio nota come Riforma della “Buona Scuola” – stabilisce espressamente (articolo 1, comma 181, lettera C, punto 8), l’obbligo dell’aggiornamento per i collaboratori scolastici, al fine di assicurare l’assistenza di base agli alunni con disabilità.
Da alcune parti si sostiene che ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche non spetti tale mansione, citando in tal senso la Tabella A del CCNL del 2005, in cui sono descritte le mansioni ordinarie del nuovo profilo di tale personale. In tal modo, però, si ignorano gli articoli 47 e 48 di quello stesso Contratto di Lavoro, in cui è detto che il Dirigente Scolastico deve assegnare degli incarichi specifici per mansioni speciali, data la loro delicatezza.
Il corso di aggiornamento previsto dal CCNL serve proprio a formare correttamente i collaboratori e le collaboratrici scolastiche su tali mansioni delicate – come può essere appunto un cambio di pannolino – e ora ciò è stato reso obbligatorio.
Inoltre, nel citato punto 8 della lettera C del comma 181 della Legge 107/15, si parla di «assistenza di base» e tale dicitura, a mio modesto avviso, credo confermi ancor di più la mia tesi, secondo cui se il cambio dei pannolini è un’attività «delicata» e «speciale», che richiede naturalmente un corso di aggiornamento, ora è divenuto obbligatorio anche l’aggiornamento per svolgere le normali attività di accompagnamento degli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e la sorveglianza di tutti gli alunni, di cui alla Tabella A del Contratto di Lavoro 2005.
Ragionando quindi serenamente, coloro che non sono d’accordo con questa interpretazione dovrebbero anche dirmi chi dovrebbe cambiare i pannolini. Sarebbe infatti veramente comico che i collaboratori scolastici, dopo avere accompagnato in bagno gli alunni con disabilità, dovessero poi passare l’alunno a un’altra figura professionale che provvedesse al cambio dei pannolini, per poi riprendere l’alunno stesso, per riaccompagnarlo in classe…
Mi auguro dunque che anche alla luce di questa Sentenza della Corte di Cassazione, alcune forze sindacali non vogliano più cercare di convincere i collaboratori e le collaboratrici scolastiche che l’assistenza igienica non è loro compito, garantendo così, in tal modo, serenità agli alunni con disabilità complesse e alle loro famiglie.
Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) della quale è stato vicepresidente nazionale e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).
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