Importante Sentenza contro le “classi pollaio”

Il TAR della Toscana ha annullato la composizione della prima classe di un liceo, in quanto costituita da trentuno alunni, in presenza di due alunni con disabilità. Un pronunciamento, quindi, che, come già avvenuto in altri casi, si è rivolto contro le cosiddette “classi pollaio”. «È una Sentenza molto importante - commenta Salvatore Nocera - e ci si augura che ricorsi e decisioni di questo tipo si moltiplichino sempre più, perché pretendendo che l’Amministrazione rispetti le norme esistenti, si potranno ridurre anche i ricorsi volti a ottenere sempre più ore di sostegno»

Alunna con disabilità in aula affollataTramite la recente Sentenza n. 1367/16, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ha annullato la composizione della prima classe di un liceo, in quanto costituita – in presenza di due alunni con disabilità – da trentuno alunni in totale. Un pronunciamento, quindi, che, come già avvenuto in passato anche in altre Regioni, si è rivolto contro le cosiddette “classi pollaio”.
Il TAR ha affermato in sostanza il diritto pieno e incondizionato degli alunni con disabilità a frequentare la scuola comune, nel rispetto delle norme di legge che regolano il tetto massimo di alunni per classe. Nello specifico, lo ricordiamo, in presenza di alunni con disabilità, la classe non deve superare i venti alunni e solo eccezionalmente i ventidue, come stabiliscono gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09.
Tra le parole più significative prodotte nella Sentenza del TAR toscano, quelle in cui si afferma tra l’altro che «la discrezionalità dell’Amministrazione Scolastica si deve arrestare di fronte al nucleo indefettibile del diritto allo studio degli alunni con disabilità (Sent. Corte Costituzionale n° 80/10), nel caso di specie costituito dal diritto ad uno studio da svolgersi in una classe con il rispetto del tetto massimo previsto dalle norme». L’Amministrazione Scolastica, inoltre, è stata anche condannata alla rifusione delle spese di 3.000 euro.

«Si tratta – commenta Salvatore Nocera della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – di una Sentenza molto importante, ancora più importante di quelle relative al numero delle ore di sostegno. Troppo spesso, infatti, le famiglie ricorrono per ottenere il massimo delle ore di sostegno, proprio perché i loro figli con disabilità sono collocati in classi numerosissime nelle quali i docenti curricolari non possono occuparsene adeguatamente».
«Le norme degli articoli 4 e 5 del DPR 81/09 – prosegue Nocera – sono troppo frequentemente disattese dai vari Uffici Scolastici Regionali ed è un bene che il TAR della Toscana l’abbia evidenziato. Ci si augura, quindi, che ricorsi di questo tipo si moltiplichino sempre più, poiché pronunciamenti come questi, nel pretendere che l’Amministrazione rispetti le norme esistenti, ridurranno anche il numero dei ricorsi volti a ottenere sempre più ore di sostegno». (S.B.)

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