Con la Sentenza n. 149/19, pubblicata il 7 gennaio scorso, il TAR del Lazio (Tribunale Amministrativo Regionale) ha annullato la formulazione degli organici di sostegno della Regione Siciliana per il 2019, per eccesso di potere, nella specie per un’insufficiente istruttoria circa le effettive esigenze degli alunni con disabilità.
Infatti, l’Ufficio Scolastico Regionale Siciliano, in presenza di un accresciuto numero di alunni certificati con disabilità, aveva nominato numerosi docenti per il sostegno non in organico di diritto – aspiranti quindi all’immissione in ruolo poiché in possesso dei titoli -, ma in “deroga”. Ciò comportava la loro permanenza nello status di precari, con gravi conseguenze non solo per loro, ma anche per gli alunni con disabilità, che in tal modo si vedevano privati della continuità didattica, venendo anzi esposti alla calamità certa della discontinuità didattica di anno in anno e talora addirittura durante lo stesso anno. La Sentenza di cui si parla, invece, afferma che anche i posti in organico di diritto vanno adeguati annualmente alle effettive esigenze del numero e delle tipologie degli alunni con disabilità.
Occorre qui dare atto agli avvocati dell’Associazione ANIEF che hanno difeso i ricorrenti principali e a quelli di alcune Associazioni intervenute ad adjuvandum, per l’importante vittoria che garantisce finalmente la continuità didattica agli alunni e la stabilità, con la dovuta immissione in ruolo di docenti per il sostegno, creando così un precedente assai importante del quale il Ministero dell’Istruzione, non costituitosi in giudizio, dovrà tenere conto.
In tal senso concordo pienamente con le riflessioni di Gianluca Rapisarda, pubblicate su queste stesse pagine, che mette bene in luce questi aspetti.
Per offrire comunque maggiore chiarezza ai Lettori, trascrivo qui di seguito la motivazione della Sentenza del TAR del Lazio: «Emerge allora dal coacervo delle doglianze la fondatezza del profilo relativo all’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria in quanto, non potendosi appunto cristallizzare al 2006/2007 il numero dei docenti necessari, in una lettura costituzionalmente orientata della disposizione a tutela dello studente disabile, spetta alla amministrazione di acquisire i dati onde realizzare quanto proprio il comma 413 richiamato prevede, vale a dire individuando criteri e modalità con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. Il che non significa automaticamente che i posti di organico in deroga debbano confluire in quelli di diritto, ma semplicemente che la individuazione di tale ultima dotazione non possa essere ancorata sic et simpliciter a quanto esistente più di un decennio addietro, dovendosi invece puntualmente e attentamente monitorare la situazione per l’evidente aumento delle patologie individuate come rilevanti. In tale quadro l’obbligo dell’amministrazione si traduce nella necessità di una attenta istruttoria anche verificando la concreta esistenza delle condizioni legittimanti la necessità di insegnanti di sostegno, non potendosi lasciare esclusivamente all’esperimento degli strumenti di tutela la riconduzione a legittimità, attesa la particolare condizione della popolazione scolastica con disabilità. Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento degli atti in epigrafe nella parte in cui non correlano il numero dei posti di organico e in deroga a una puntuale istruttoria alla luce delle risultanze emergenti anno per anno, limitandosi a un’applicazione per così dire automatica. Parimenti vanno accolti i motivi aggiunti nella parte in cui deducono censure confluenti con quelle originariamente proposte. Le spese possono essere compensate attesa la novità della questione».
Si apre pertanto un nuovo spazio per far sì che il Ministero dell’Istruzione ripensi alla formulazione degli organici dei posti di sostegno, attualmente assegnati, come lamentato dal TAR del Lazio, non guardando alle effettive esigenze degli alunni con disabilità, ma riferendosi a parametri automatici e remoti.
Conseguentemente, anche le ore di sostegno vengono assegnate in modo assai discutibile sulla base addirittura di algoritmi e non delle effettive esigenze risultanti dalle indicazioni dei PEI (Piani Educativi Individualizzati), come espressamente previsto dalla Legge 122/10 (articolo 10, comma 5), che il Ministero vuole abrogare da quest’anno con l’articolo 18 del Decreto Legislativo 66/17, attualmente in corso di revisione.
È da precisare che la Legge 122/10 è conseguenza della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, che ha annullato proprio la parte dell’articolo 2 comma 413 della Legge 244/07, laddove quest’ultima vietava la nomina di insegnanti di sostegno, se ciò superava il rapporto medio nazionale di un docente ogni due alunni. Dal canto suo, il TAR del Lazio ha applicato quanto stabilito nel citato comma, laddove stabilisce che per garantire il rispetto delle «effettive esigenze» degli alunni con disabilità si possano effettuare «compensazioni a livello nazionale». Ovviamente, essendo intervenuta la Sentenza 80/10 della Suprema Corte, il TAR Lazio non ha giustamente tenuto conto del divieto di superare il rapporto medio nazionale di un docente per due alunni e ha stabilito che l’adeguamento per l’organico di diritto vada effettuato annualmente, senza alcun limite lesivo del diritto degli alunni.
Il ricorso alle effettive esigenze degli alunni risulta poi ancora più evidente dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 66/17, che ha introdotto finalmente dal 1° gennaio di quest’anno il Profilo di Funzionamento, voluto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Molto importante, inoltre, è la lagnanza del TAR secondo cui non si può «lasciare esclusivamente all’esperimento degli strumenti di tutela la riconduzione a legittimità, attesa la particolare condizione della popolazione scolastica con disabilità». Tale accusa era già stata espressa con molta chiarezza dal Consiglio di Stato nell’importante Sentenza 2023/17, già commentata ampiamente su queste pagine.
Alla luce della novità della questione, la Sentenza ha ritenuto di dover compensare le spese, e tuttavia, non essendo una questione affrontata per la prima volta, credo che su questo punto si potesse essere più favorevoli ai ricorrenti.
È poi appena il caso di evidenziare che la Sentenza stessa è stata promossa da ricorsi dei docenti per il sostegno, per salvaguardare il loro diritto al posto, ma che essa giova di conseguenza anche agli alunni con disabilità.
Infine è da ritenere che una soluzione definitiva per la continuità didattica a favore degli alunni con disabilità si avrà solo quando il Governo e il Parlamento faranno propria la richiesta che ormai diviene sempre più pressante, da parte della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e di altre Associazioni, della “separazione delle carriere” dei docenti per il sostegno da quella dei docenti curricolari, in quanto, a parere di chi scrive, ciò garantirebbe l’effettuazione di una scelta professionale definitiva dei docenti per il sostegno, come avviene per i docenti curricolari.
Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), della quale è stato vicepresidente nazionale. Responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).
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