Nei mesi scorsi, un gruppo di genitori di studenti di una scuola superiore di secondo grado di Palermo aveva impugnato un provvedimento con cui quella stessa scuola aveva disposto la formazione, per il presente anno scolastico, di una classe con 26 allievi e, dunque, con un numero di alunni – in presenza di persone con disabilità – eccedente le disposizioni normative vigenti.
Sulla vicenda si è espresso qualche giorno fa il TAR della Sicilia (Tribunale Amministrativo Regionale), tramite l’Ordinanza 252/19, riconoscendo che l’eccessivo numero di alunni per classe non consente di disporre della metratura adatta per ospitare un’intera scolaresca, impedendo quindi il rispetto dei limiti di densità previsti dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 che prevedono invece 1,96 metri quadrati per alunno nel caso di attività didattiche “normali”.
Il TAR siciliano ha ravvisato anche, da parte della scuola palermitana, la mancata ottemperanza del Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, riguardante l’affollamento previsto dalle norme di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica.
«Ritengo davvero importante – commenta Gianluca Rapisarda, consigliere della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi – e di portata “strategica” questa Sentenza dei Giudici Amministrativi siciliani, in quanto ha tenuto ad evidenziare, ove ce ne fosse ulteriore bisogno, che il deprecabile fenomeno tutto italiano delle cosiddette “classi pollaio” non solo viola la normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione antincendio, ma, soprattutto, non garantisce la qualità della didattica, inficiando ogni tentativo di personalizzazione degli insegnamenti destinati prevalentemente agli alunni con disabilità. A tal proposito, vale la pena rammentare che in merito alla formazione delle classi, il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09 (articolo 5, comma 2), successivamente confermato nell’agosto 2017 dalla Nota del Ministero 1553, stabilisce che, in caso di presenza di alunni con disabilità, il numero degli allievi non debba superare, di norma, i 20 per classe. In definitiva, il numero massimo di alunni di una classe delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, in presenza di studenti con disabilità, dovrebbe essere al massimo di 20».
«L’occasione di questa Ordinanza – aggiunge Rapisarda – mi è anche propizia per rinnovare al Ministero dell’Istruzione la pressante richiesta di superare l’attuale generica dicitura fissata dalle parole “di norma”. Infatti, tale formula aleatoria ha finora determinato troppa discrezionalità ed eccessive incomprensibili “deroghe” nell’applicazione, costringendo le famiglie a ricorrere sempre più frequentemente ai Giudici per ottenere il riconoscimento dei diritti dei loro figli». (S.B.)
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