Continuità dei servizi e lavoro: due emendamenti al “Decreto Rilancio”

di Sara De Carli*
«I servizi sociali, socioassistenziali e sociosanitari per le persone con disabilità e per chi è in difficoltà sono servizi pubblici essenziali, volti ad assicurare diritti costituzionalmente tutelati e quindi ne va garantita la continuità, evitando l’abbandono verificatosi nei mesi scorsi»: punta sostanzialmente a questo un emendamento al “Decreto Rilancio”, approvato nei giorni scorsi in Commissione Bilancio alla Camera, mentre un ulteriore emendamento, anch’esso approvato, intende garantire alle persone in situazione di maggiore fragilità di continuare a lavorare in sicurezza

Commissione Bilancio alla CameraIl primo di due emendamenti approvati il 3 luglio scorso in Commissione Bilancio alla Camera, nell’àmbito della discussione sulla conversione in legge del cosiddetto “Decreto Rilancio” (Decreto Legge 34/20) affronta la questione della sospensione dei servizi, che tanto ha penalizzato le persone con disabilità nei mesi scorsi.
Si tratta dell’emendamento 89.1 a firma delle deputate Lisa Noja ed Elena Carnevali, il quale introduce il principio che i servizi sociali, socioassistenziali e sociosanitari per le persone con disabilità e per chi è in difficoltà sono servizi pubblici essenziali, volti ad assicurare diritti costituzionalmente tutelati «e quindi – commenta Lisa Noja – non possono mai essere interrotti, come purtroppo è spesso avvenuto durante il lockdown».
Tutte le Regioni e le Province Autonome avranno pertanto sessanta giorni di tempo per adottare un piano che, in caso di emergenza, quale essa sia, garantisca l’accesso e la continuità dei servizi previsti dalla Legge 328/00 anche in caso di emergenza, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze individuali.
«Il concetto – sottolinea Noja – non è tanto tenere aperta la struttura, ma garantire la continuità del servizio, anche con modalità alternative e nuove. Visto quel che è accaduto, è importante parlare di diritti costituzionalmente garantiti, perché non può ripetersi l’abbandono che c’è stato nei mesi scorsi».

Dopo il comma 2, all’articolo 89 del Decreto Legge, viene quindi aggiunto il seguente comma: «I servizi previsti all’articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l’effettivo e continuo godimento di tali diritti costituzionalmente garantiti, le regioni e le province autonome, nell’ambito delle loro competenze e autonomie organizzative, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con proprio atto, definiscono le modalità per garantire l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base del progetto personalizzato, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione della presente disposizione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri per la finanza pubblica [grassetto nostro nella citazione, N.d.R.]».

Il secondo emendamento approvato il 3 luglio riguarda invece sostanzialmente il lavoro delle persone con disabilità. È l’emendamento 83.1, che, riformulato, va a modificare l’articolo 90 del “Decreto Rilancio”. Esso era stato presentato con identico testo dai deputati Lisa Noja, Elena Carnevali e Massimo Enrico Baroni.
Al comma 1 dell’articolo 90 viene dunque aggiunto il seguente testo: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto dai medici competenti anche ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunosoppressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’àmbito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa».
«Si tratta di un emendamento ispirato dalle Associazioni di persone con disabilità – sottolinea Noja – e in particolare dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), perché oggi il grande rischio che si profila è quello di una massiccia esclusione dal mondo del lavoro delle persone con disabilità. In questo modo, infatti, si garantisce alle persone più fragili la possibilità di continuare a lavorare in sicurezza, dando il proprio contributo. È una tutela importante perché nessuno resti isolato ed escluso».

Il presente testo, già apparso nei suoi contenuti in «Vita.it», viene qui ripreso, con una serie di riadattamenti al diverso contenitore, per gentile concessione.

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