Ospedali: consentiti gli accompagnatori a fianco di persone con disabilità grave

«Gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104 possono prestare loro assistenza anche nel reparto di degenza dell’ospedale, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura»: lo si legge nel Decreto del Presidente del Consiglio del 2 marzo, in riferimento a un’istanza sollevata da più parti in questi mesi, anche di fronte a casi tragici ed eclatanti denunciati sulle nostre stesse pagine

Accomagnatore di persona con disabilità ricoverata in ospedaleUna persona di fiducia vicina alle persone particolarmente fragili in ospedale: avevamo titolato così l’ultimo di una serie di nostri contributi (l’elenco è nella colonnina qui a fianco), dedicati a un’istanza sollevata da più parti in questi mesi, anche di fronte a tragici ed eclatanti casi come quello della giovane donna con sindrome di Down deceduta all’Ospedale di Catania, dopo essersi trovata da sola, o quello dell’uomo con disabilità letteralmente “disperso” per alcuni giorni nell’Ospedale di Livorno, senza che la moglie riuscisse ad averne notizia alcuna.

A quell’istanza sembra ora avere risposto il nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio), firmato il 2 marzo dal capo del Governo Draghi, contenente le nuove misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19.
Al comma 5 dell’articolo 11 di tale Decreto – che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile – si legge infatti, confermando quanto disposto dai precedenti provvedimenti in materia, che «è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto».
La novità, però, è l’«eccezione» di cui si parla nel passaggio successivo, riguardante «gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura [grassetti nostri nella citazione, N.d.R.]». (S.B.)

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