Perché le Amministrazioni Pubbliche devono parlare di “persone con disabilità”

«Prima di tutto deve maturare l’impegno per la parità dei diritti, ma insieme a ciò l’uso delle parole giuste è importante»: lo disse l’accademico Tullio De Mauro, e su tale concetto si basa la campagna di raccolta firme cui si potrà ancora aderire fino al 30 giugno (termine prorogato, rispetto a quello inizialmente previsto del 15 giugno), già sottoscritta da numerose personalità della cultura, dello spettacolo e delle associazioni, che chiede l’uso della locuzione “persona con disabilità” negli atti delle Amministrazioni Pubbliche, in linea con la Convenzione ONU
Realizzazione grafica con omini e la scritta «See the Person Not the Disability»
Una realizzazione grafica americana corredata dal testo “See the Person Not the Disability”, ovvero “Vedi la Persona, non la disabilità”

«Noi firmatari, tutti impegnati nell’àmbito della cultura dell’inclusione e della difesa dei diritti delle persone con disabilità, riteniamo che la locuzione “persona con disabilità” debba essere utilizzata, per il futuro, in tutti gli atti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 165/01 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche). Pertanto, qualora l’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità ritenesse di condividere le sopraesposte considerazioni, essendo l’alto consesso presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per le Disabilità, potrà esso stesso proporre di diramare una Circolare, per il tramite del prefato Ministero o avvalendosi del Dipartimento della Funzione Pubblica, a tutte le precitate Amministrazioni Pubbliche, in cui si raccomanderà di utilizzare per il futuro esclusivamente, in tutti gli atti di propria competenza, la terminologia di “persona con disabilità” in conformità di quella utilizzata nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, 18».
Si conclude così il documento elaborato a sostegno di una campagna di raccolta firme, promossa da figure assai note per il loro impegno sui diritti delle persone con disabilità, quali Andrea Canevaro, Salvatore Nocera e Agostino Squeglia, campagna cui hanno già aderito numerose autorevoli personalità appartenenti al mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, nonché al mondo associativo, quale, ad esempio, la Presidenza della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

L’istanza sottesa all’iniziativa intende andare ben oltre la “semplice” questione terminologica, puntando direttamente alla diffusione della nuova cultura sulla disabilità che ha come primo motore di riferimento la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. È proprio da quest’ultima che prende le mosse il documento: «A qualsiasi livello – vi si si scrive infatti – la normativa preesistente nel nostro Paese alla Legge n. 18 del 3 marzo 2009, che ha ratificato la Convenzione ONU, utilizzava diverse terminologie (“portatori di handicap”, “diversamente abili”, “persone handicappate” ecc.), in uso ancora oggi, che molto spesso, anche nelle buone intenzioni, appaiono nel migliore dei casi buoniste e ipocrite, se non invece, peggio, inferiorizzanti e lesive della dignità della persona, in violazione di quanto previsto agli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione. Infatti, ancora oggi in numerosi àmbiti statali, regionali, comunali, locali, in ogni parte del Paese continua ad usarsi meno il termine “handicappato”, ma vige frequentemente il termine “diversamente abile”, come può evincersi da numerosissimi esempi, a partire da atti normativi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Entrando poi nel “cuore” della questione, si sottolinea che, «come è noto, ogni parola connessa alla disabilità, al di là di buone intenzioni, si carica immediatamente di una connotazione negativa e tende a cercare dei sinonimi, creando conseguentemente una confusione terminologica che disorienta e che connota la situazione piuttosto che la persona, con i suoi diritti, con la sua esistenza, come invece la normativa nazionale ed internazionale prevede».
«Perfino la Treccani – si aggiunge – rileva che “la locuzione diversamente abile non è indicatrice di handicap, come talvolta si ritiene, poiché segnala l’esistenza di abilità altre e non di per sé minori”. La predetta affermazione non è onnicomprensiva perché, ad esempio, non si attaglia a persone che hanno una disabilità grave/gravissima senza alcuna possibilità di potersi né esprimere né muoversi e quindi impossibilitate a dimostrare abilità diverse, specialmente quando il contesto non è facilitante o non ne consente la partecipazione. Rammentiamo che la Legge 104 del 1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) poneva già l’attenzione sui diritti e sul termine persone, utilizzando l’aggettivo “handicappate”, allora in uso, che oggi appare spregiativo e sostituito, in diversi àmbiti giuridici di alto rango come la Convenzione ONU, dalla locuzione “persona con disabilità”, che allarga gli orizzonti sull’interazione con il contesto di vita ed ambientale circostante».

Un altro importante passaggio si rifà a illustri riferimenti, ricordando la consapevolezza comune «che il panorama linguistico di riferimento è variegato e spesso discriminante, come evidenzia un’analisi dell’Accademia della Crusca, ed è anche vero, come rilevò in un’intervista il celebre linguista, accademico e già Ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro, che “le parole sono importanti, ma vengono, se non dopo, certo insieme alle cose e alla maturazione dell’impegno per la parità di diritti”».
«Conseguentemente – conclude il documento – appare necessario evitare qualsivoglia ambiguità semantica e far riferimento piuttosto alla parità di diritti, sia in ossequio ai principi della Carta Costituzionale sia in aderenza a quanto espresso, anche terminologicamente, nella Convenzione ONU, che sin dal titolo indica “persona con disabilità”, termine che apparirebbe esemplificativo e risolutivo, e all’articolo 2 sancisce che “piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione”, volendosi comprendere, a parer nostro, anche la terminologia ivi utilizzata».

Tutti possono aderire alla campagna e sottoscrivere il documento (disponibile integralmente a questo link), entro il 30 giugno prossimo (termine prorogato, rispetto a quello inizialmente previsto del 15 giugno), comunicandolo all’indirizzo agosqueglia@gmail.com (con oggetto “Adesione alla proposta di utilizzare la locuzione ‘persona con disabilità’ in tutti gli atti delle Amministrazione Pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001” e indicando il proprio nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail). Dopo quella data, infatti, il documento stesso verrà formalmente inviato al Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità.
Anche «Superando.it» aderisce all’iniziativa, allineandosi al citato messaggio di Tullio De Mauro, secondo cui a fianco di una maturazione dell’impegno per la parità dei diritti, anche le parole costituiscono un importante tassello. (S.B.)

Ricordiamo ancora il link al documento su cui si basa il presente contributo e l’indirizzo cui chiedere ogni ulteriore informazione e approfondimento: Agostino Squeglia (agosqueglia@gmail.com).

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