«Questa pronuncia è particolarmente importante perché sancisce l’illegittimità della prassi di alcuni Enti Locali di imporre alle famiglie di organizzarsi il servizio di trasporto scolastico in proprio, limitandosi ad assegnare solo dei semplici contributi che, come nel caso di specie, non sono quasi mai sufficienti a coprire le spese sostenute dalla famiglia. Con questa Ordinanza, pertanto, si ribadisce che il servizio di trasporto scolastico dev’essere erogato gratuitamente, anche laddove la scuola si trovi fuori dal Comune di residenza dello studente o della studentessa con disabilità. In caso contrario l’Ente Locale mette in atto una condotta discriminatoria vietata dalla Legge 67/06»: viene commentata così, dagli avvocati Gaetano De Luca e Francesco Trebeschi, la recente Ordinanza pronunciata dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Milano che ha condannato il Comune di Milano e la Regione Lombardia per discriminazione in riferimento al trasporto scolastico di una ragazza con disabilità.
Come si legge nel testo dell’Ordinanza (disponibile integralmente a questo link), i familiari della ragazza, affiancati dai citati avvocati De Luca e Trebeschi, avevano chiesto, con la loro azione, di «accertare la natura illecita della condotta del Comune di Milano per il mancato espletamento del servizio di trasporto scolastico nei confronti dell’alunna con disabilità, in violazione del principio della parità di trattamento con gli altri alunni».
L’istanza, quindi, era quella di condannare «l’Ente territoriale all’immediata cessazione delle condotte illecite e al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti», oltreché di «adottare un piano di eliminazione degli effetti della condotta discriminatoria che impedisca al Comune di far gravare sui genitori l’onere organizzativo ed economico del servizio di trasporto scolastico».
In tal senso, «i ricorrenti hanno dichiarato di aver provveduto al trasporto dapprima direttamente e, a partire da gennaio 2018, mediante una cooperativa, dopo aver ricevuto un contributo comunale». «In realtà, la difesa dei ricorrenti, oltre a lamentare un danno patrimoniale, ha allegato in via principale, sulla base di un analitico quadro normativo e giurisprudenziale, la mancata predisposizione, da parte del Comune, di un servizio di trasporto scolastico gratuito per gli alunni con disabilità, quale contemplato dall’art. 18 della l. n. 118 del 1971 per la scuola dell’obbligo ed esteso alla scuola superiore a seguito della sentenza n. 215 del 1987 della Corte Costituzionale; in particolare, la difesa ha richiamato il fondamentale diritto del disabile all’istruzione, come enucleato, con i suoi corollari, dalla sentenza n. 80 del 2010 della Corte Costituzionale»; inoltre, «essa ha lamentato che la mancata predisposizione, da parte del Comune, di un servizio di trasporto gratuito (e, cioè, con oneri organizzativi ed economici a carico dell’Ente), costituisce una lesione del diritto soggettivo all’istruzione, con specifico riferimento agli aspetti attinenti alla predisposizione delle condizioni materiali per il pieno esercizio dello stesso nell’interesse delle persone disabili, realizzata mediante una condotta discriminatoria ai sensi della l. n.67 del 1 marzo 2006 [“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, N.d.R.]».
«La contrazione del diritto soggettivo all’istruzione – si legge ancora -, conseguente alla disparità di trattamento per gli alunni con disabilità rispetto agli altri alunni che non necessitano di tale servizio, verrebbe a configurarsi, secondo la difesa dei ricorrenti, non solo nell’ipotesi di integrale trasferimento, in capo ai genitori, dell’onere dell’organizzazione del servizio di trasporto, ma anche nell’ipotesi di rimborso dei costi del servizio privato; in tutte le superiori ipotesi, infatti, gli alunni con disabilità verrebbero comunque posti in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni».
Fin qui le istanze della famiglia ricorrente e dei legali che l’hanno supportata.
Il Tribunale di Milano, dunque, con lunghe e analitiche motivazioni, ha «condannato ai sensi della l. n.67 del 1 marzo 2016, il Comune di Milano e la Regione Lombardia, nell’ambito delle rispettive competenze, a rimuovere le condizioni lesive della disparità di trattamento [dell’alunna con disabilità] rispetto agli alunni senza disabilità, assicurando per la ricorrente la integrale gratuità del trasporto scolastico».
Ha stabilito inoltre che entrambi gli Enti debbano provvedere «al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti, pari ad € 6.755,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo [grassetti nostri in tutte le citazioni tratte dall’Ordinanza in oggetto, N.d.R.]».
Una decisione, quindi, che motiva senz’altro la particolare soddisfazione con cui i legali ritengono di particolare importanza tale pronuncia del Giudice. (S.B.)
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