Le nuove Linee Guida della Regione Lazio sul “Durante e Dopo di Noi”

La FISH Lazio analizza i passaggi positivi e quanto resta ancora da correggere delle Linee Guida che aggiornano e disciplinano le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, prodotte recentemente dalla Regione Lazio, per le finalità di cui alla Legge 112/16 (“Durante e Dopo di Noi”), il tutto quale esito di un percorso di concertazione cui hanno partecipato il Forum Regionale del Terzo Settore, le Federazioni rappresentative delle persone con disabilità, le Organizzazioni Sindacali e le Consulte Romane e Regionale
Realizzazione grafica dedicata alla Legge 112/16
Una realizzazione grafica dedicata alla Legge 112/16, meglio nota come “Legge sul Dopo di Noi” o sul “Durante e Dopo di Noi”

Tramite la Deliberazione di Giunta Regionale n. 554, prodotta il 5 agosto scorso, la Regione Lazio ha emanato le Linee Guida che aggiornano e disciplinano le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per le finalità di cui alla Legge 112/16 e al Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016. Il tutto quale esito di un percorso di concertazione avviato dall’Assessorato Regionale del Lazio alle Politiche Sociali, al Welfare, ai Beni Comuni e all’ASP (Azienda Pubblica di Servizi), cui hanno partecipato il Forum del Terzo Settore del Lazio, le Federazioni rappresentative delle persone con disabilità, le Organizzazioni Sindacali e le Consulte Romane e Regionale.

«Numerose sono state le proposte da noi avanzate in fase di elaborazione – viene sottolineato in una nota dalla FISH Lazio (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – per garantire la centralità della persona destinataria degli interventi, valorizzando il diritto di scelta, le aspettative, le esigenze e i desideri della stessa e della famiglia, nella predisposizione del progetto personalizzato. Abbiamo inoltre puntato ad ottenere la continuità dei progetti già in essere, evitando il rischio di interruzioni e discontinuità dei percorsi avviati, nonché l’integrazione tra le diverse tipologie di intervento previste dall’attuale normativa in vigore».

«Anche nell’àmbito delle misure per il “Durante e Dopo di Noi” – viene dunque sottolineato dalla Federazione laziale – la Regione ha voluto promuovere l’utilizzo degli strumenti di co-programmazione e co-progettazione previsti dal Codice del Terzo Settore, sia nella fase di attuazione territoriale che in quella di monitoraggio, valorizzando il contributo e la capacità organizzativa e di intervento degli Enti del Terzo Settore. In particolare la Deliberazione ha stabilito che gli Ambiti Sovradistrettuali dovranno predisporre annualmente il “Piano di programmazione territoriale del Durante e Dopo di Noi” attraverso le procedure di co-programmazione, formulato quindi “congiuntamente dai Distretti Sociosanitari, la ASL e gli Enti del Terzo Settore del territorio di riferimento, tra cui in particolare le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 4, c. 3 della L. 18/2009, gli Enti Gestori, le realtà associative dei familiari e, ove presenti, le Consulte Territoriali per la Disabilità e la Salute Mentale”».

«Nell’àmbito delle politiche e degli interventi per il “Dopo di Noi” – proseguono dalla FISH Lazio – la Regione assume e declina il modello del Budget di Salute, che dovrà “sostenere” le misure inserite nel progetto personalizzato, esito della valutazione multidimensionale, per la cui redazione è richiesta la partecipazione diretta della persona o di chi la rappresenta. La scelta va nella direzione di assicurare prestazioni flessibili e non standardizzate ai destinatari, basate su una forte impostazione socio-sanitaria delle valutazioni e degli interventi messi in campo. Va poi rilevato che la definizione del budget “individuale”, inteso come strumento dinamico e flessibile che segue i criteri di intensità e durata dei sostegni, dipenderà da numerosi elementi, richiedendo, come si legge nelle Linee Guida “la ricognizione di tutte le risorse economiche, professionali e comunitarie che si rendono al momento disponibili sia da parte delle istituzioni sociali e sanitarie, che da parte degli utenti, del Terzo Settore, delle Associazioni, del volontariato e della comunità locale, in quanto partecipanti alla co-progettazione e alla co-gestione dei diversi progetti personalizzati”. Nel quadro del progetto continuerà ad essere centrale, tra quelle previste nell’UVM (Unità valutativa Multidimensionale), la figura del case manager, con la funzione “di curare la realizzazione del progetto personalizzato attraverso il coordinamento e l’attività di impulso verso i diversi attori coinvolti”».

E ancora: «A più riprese viene accolta dal provvedimento di aggiornamento la proposta di garantire continuità assistenziale alle progettualità dei destinatari, nel tentativo di arginare il fenomeno purtroppo diffuso di percorsi attivati ma discontinui ed evitare la necessità per le famiglie di presentare nuovamente la domanda con la pubblicazione del nuovo avviso. La Deliberazione n. 554 stabilisce infatti che “il progetto personalizzato deve essere garantito negli anni”, che “la presa in carico della persona con disabilità è garantita nel tempo senza soluzione di continuità”, e che “le persone con disabilità titolari di progettualità già in essere non sono vincolate alla presentazione di nuova istanza”. Quindi eventuali graduatorie di accesso sono riferite alle prime istanze presentate. Resta salva, per altro, la possibilità di rimodulare gli interventi, qualora sopraggiungano nuove esigenze che comportano l’esigenza di aggiornamento periodico del progetto».

«Non ha invece trovato spazio – dichiarano dalla FISH Lazio – la richiesta di limitare il contributo di compartecipazione dell’utente rispetto alle spese necessarie per la realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto. La ratio di tale proposta risiedeva nella possibilità di garantire al beneficiario una disponibilità economica, individuata convenzionalmente nell’importo corrispondente alla pensione ordinaria di inabilità, avanzata poiché la “messa in comune di risorse” rischia di privarlo dell’opportunità di compiere in autonomia le proprie scelte di vita. A tal proposito, il testo finale della Deliberazione, dopo avere precisato che “la legge n. 112/2016, non prevede forme tradizionali di compartecipazione da parte delle persone”, stabilisce che “in ogni caso deve essere preservata la possibilità da parte della persona con disabilità di soddisfare le necessità primarie di vita”, senza però definire in modo puntuale un importo economico minimo di garanzia per l’utente».
«Anche quindi al fine di non lasciare eccessiva discrezionalità agli Enti Locali per tale aspetto – concludono dalla Federazione -, sollecitiamo la Regione Lazio all’emanazione di un provvedimento che possa individuare i limiti della compartecipazione alla spesa degli utenti, senza vincolarli necessariamente alle “necessità primarie di vita”, consentendo loro di gestire con maggiore indipendenza le scelte chi li riguardano». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@fishlazio.it

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