Com’è ormai ben noto, alla fine dello scorso anno è stata approvata all’unanimità, dapprima alla Camera e successivamente al Senato, la Legge Delega in materia di disabilità (Legge 227/21), frutto di un lavoro che ha visto anche il coinvolgimento delle Federazioni FISH e FAND, con le relative aderenti Associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie.
La norma – che rientra tra le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella Missione 5 di quest’ultimo (Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore) – mira sostanzialmente ad un riordino della disciplina in tema di disabilità, ed è finalizzata ad una semplificazione dei provvedimenti già in vigore per l’accesso alle agevolazioni e non solo, e a una piena inclusione delle persone con disabilità. Si tratta, in altre parole, della cornice legislativa per la riforma complessiva della materia, che dovrà essere attuata tramite l’adozione da parte del Governo di Decreti Legislativi entro la fine del secondo trimestre del 2024.
Ma che cos’è innanzitutto una Legga Delega? Parte proprio spiegando questo un ampio approfondimento prodotto dal Centro Studi Giuridici HandyLex, di cui suggeriamo senz’altro la consultazione (a questo link), che con linguaggio chiaro e puntuale esamina successivamente punto per punto i contenuti del testo approvato, concludendo così: «È indubbio che la Legge Delega sia una norma dalle enormi potenzialità. Vi vengono infatti introdotte nuove definizioni e “affinati” concetti già esistenti ma attualizzati, dalla definizione della condizione di disabilità, alla modifica della condizione di accertamento, dalla vita indipendente, alla lotta alla segregazione. Una svolta normativa, quindi, con cui realizzare i princìpi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, secondo un approccio coerente con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e con le indicazioni dell’ICF [la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, N.d.R.]. Il tutto, però, dovrà essere adeguatamente monitorato attraverso la realizzazione dei Decreti Legislativi e soprattutto, qualora siano previsti, dei Decreti Attuativi degli stessi, quelli cioè contenenti aspetti pratici, burocratici e tecnici, affidati ad altri soggetti istituzionali diversi dal Parlamento e principalmente ai Ministeri competenti per materia». (S.B.)
Ricordiamo ancora il link al quale è disponibile l’approfondimento sulla Legga Delega in materia di disabilità, prodotto dal Centro Studi Giuridici HandyLex.
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