L’amministratore di sostegno

Prevista principalmente per cercare di superare i limiti degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione - datati e talvolta eccessivamente vincolanti - la figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta dalla Legge 6 del 9 gennaio 2004

Con una sostanziale differenza rispetto alle figure del curatore (nel caso di inabilitazione) e del tutore (interdizione), quando viene nominato l’amministratore di sostegno egli non è più, come avviene nei due casi citati, l’unica persona a poter agire in luogo di un determinato soggetto, annullandone totalmente le capacità decisionali: diversamente, egli è colui che può compiere a nome di tale soggetto determinate attività, anche una solamente, e talora solo limitatamente nel tempo.
La persona con disabilità, quindi, per tutto quanto concerne la sua vita avrà la possibilità di continuare ad agire in totale libertà e autodeterminazione, rispetto a ciò che esula dalle attività demandate all’amministratore.

Un aiuto non troppo restrittivoSi tratta perciò di una figura che appare assolutamente nuova nel campo della tutela, in grado di offrire un aiuto a persone che possono averne certo la necessità, ma solo parziale, in modi tempi determinati, come possono essere i disabili motori e sensoriali, i tossicodipendenti o gli alcolisti.

Per approfondire l’argomento, si possono trovare  all’interno del sito dell’associazione ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) i documenti del seminario Amministratore di sostegno: dalla legge alla persona, tenutosi a Milano lo scorso 10 dicembre.

(C.N.)

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