Tredicesima, ferie e permessi: fine di una sperequazione

a cura di Carlo Giacobini*
Un recente Parere del Consiglio di Stato ha posto la parola "fine" ad un dubbio interpretativo che creava sperequazioni e disparità di trattamento: i permessi riconosciuti dalla Legge 104 ai lavoratori con disabilità e alle persone che assistono familiari con handicap grave non incidono negativamente su tredicesima e ferie, se fruiti in modo non cumulativo con gli altri congedi parentali

Da molti anni uno dei quesiti più frequenti, relativamente ai permessi riconosciuti dalla Legge 104/1992  ai lavoratori con disabilità e a quelli che assistono familiari con handicap grave, è incentrato sull’incidenza di tale beneficio su ferie e tredicesima mensilità. Quei permessi incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità?

Il tentativo di trovare una risposta a tale quesito l’aveva compiuto il Ministero del Lavoro che nel proprio parere del 5 maggio 2004 aveva affermato, rifacendosi a direttive comunitarie, che ferie e tredicesima mensilità non potessero essere decurtate.
Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con una propria nota circolare (n. 208 dell’8 marzo 2005), aveva confermato la medesima indicazione rispetto alle ferie.

Espressione contentaA suffragare l’interpretazione più favorevole per i lavoratori è giunto finalmente l’autorevole Parere del Consiglio di Stato (n. 3389 del 9 novembre 2005): tredicesima mensilità e ferie non possono essere decurtate quando i permessi sono fruiti in modo non cumulativo agli altri congedi parentali. Nella quasi totalità dei casi, i permessi non vengono cumulati con altri congedi: di qui la portata notevole del Parere.
Il Consiglio di Stato, per altro, non si riferisce nemmeno alla normativa comunitaria pur recepita in Italia, ma a quella sulla paternità e maternità (Testo Unico, Decreto Legislativo 151/2001).
Con proprie note circolari, sia l’INPS che il Ministero del Lavoro hanno ripreso le indicazioni del Consiglio di Stato, mettendo la parola “fine” ad un dubbio interpretativo che creava notevoli sperequazioni e disparità di trattamento.

*Responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale.
Testo pubblicato per gentile concessione del sito
HandyLex.

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