La Corte sancisce: congedi anche ai coniugi

a cura di Carlo Giacobini*
Un'importante sentenza della Corte Costituzionale decreta che anche ai coniugi lavoratori di una persona con handicap grave debbano essere concessi due anni di congedo retribuito. Si tratta senz'altro di un provvedimento che potrà avere notevoli conseguenze

Martelletto del giudiceCome sarà già noto a molti dei lettori di questo sito, la normativa vigente (articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001) prevede l’opportunità per i genitori di persone con handicap grave di fruire di due anni di congedo retribuito, anche frazionabile. Un’opportunità che si aggiunge, pur in modo alternativo, a quella dei tre giorni di permesso mensile retribuito.
La norma originaria prevede inoltre che tale congedo di due anni spetti anche ai fratelli o alle sorelle delle persone con handicap grave certificato, dopo la scomparsa di entrambi i genitori.

La Corte Costituzionale era già intervenuta su tale agevolazione con la Sentenza 233/2005 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di quell’articolo (il 42, appunto, del Decreto Legislativo 151/2001), nella parte in cui esso prevede che per la concessione del congedo ai fratelli o alle sorelle, entrambi i genitori debbano essere deceduti.
In sostanza la Corte aveva decretato che il congedo dovesse essere concesso ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile, anche nel caso in cui i genitori fossero totalmente inabili.

Oggi, con la Sentenza 158 del 18 aprile 2007 (depositata l’8 maggio), la Corte Costituzionale si esprime ancora su un’altra eccezione di legittimità costituzionale, sempre dell’articolo 42, su un aspetto di impatto molto superiore: la concessione del congedo al coniuge lavoratore di una persona con handicap grave.
La norma, come noto, esclude questa opportunità: il coniuge non può fruire dei due anni di congedo retribuito, ma la Corte censura in modo nettissimo questa esclusione, affermando ad esempio: «La norma censurata […] esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l’ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine [grassetto nostro, N.d.R.]».

Su tali premesse, dunque, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave: d’ora in poi, quindi, i congedi dovranno essere concessi anche al coniuge.
Si tratta, com’è chiaro, di una Sentenza con conseguenze di notevole impatto. Non resta che attendere, a questo punto, le istruzioni operative degli istituti previdenziali (INPS, INPDAP ecc.) che si ritiene verranno diramate a breve.

*Responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale.
Testo pubblicato per gentile concessione del sito
HandyLex.

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