Con l’Ordinanza 128/2007 (depositata il 19 aprile 2007) la Corte Costituzionale ha rigettato la richiesta di declaratoria di incostituzionalità della Legge 6/2004 sull’amministratore di sostegno, nella parte in cui essa non prevede obbligatoriamente la presenza di un avvocato a difesa dei diritti fondamentali del beneficiario, avanzata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia, Sezione di Chioggia.
La questione sollevata dal Giudice Tutelare è assai interessante e penetrante: egli infatti sosteneva che la mancata previsione dell’obbligatoria assistenza di un avvocato rendesse incostituzionale la citata Legge 6/2004, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione.
I rilievi erano molto pertinenti. Se è vero infatti che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno potrebbe talora “spogliare” il beneficiario del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – attribuendolo allo stesso amministratore di sostegno – allora in tali casi verrebbe meno il diritto di difesa del beneficiario circa la riduzione sostanziale della sua sfera di libertà.
La mancata previsione della presenza obbligatoria di un difensore legale contrasterebbe quindi con l’articolo 2 della Costituzione, che riconosce i Diritti fondamentali della persona. Inoltre – continuava l’argomentazione del Giudice Tutelare – questa mancata previsione renderebbe incostituzionale la legge rispetto anche agli articoli 3 (Diritto di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge) e 24 della Costituzione (Irrinunciabile diritto di difesa in giudizio).
In parole povere, il Giudice Tutelare riteneva che la Legge 6/2004, per troppo voler agevolare il beneficiario, in sostanza verrebbe a danneggiarlo, privandolo di quelle garanzie costituzionali previste per tutti i procedimenti giurisdizionali.
La Corte Costituzionale ha rigettato la richiesta, non perché l’abbia ritenuta infondata, ma perché non sufficientemente motivata. Infatti la Corte stessa ha fatto presente che su questo punto si è già pronunciata la Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza 25366/06, che ha distinto tra quegli atti la cui privazione riduce la sfera di libertà del beneficiario e che quindi richiedono l’assistenza di un avvocato (ad esempio il divieto di alienazione di beni, l’assunzione di ipoteche) e quegli atti meno importanti la cui privazione, non riducendo la sfera di libertà del beneficiario, non richiedono la presenza di un difensore legale (ad esempio la riscossione della pensione, il pagamento delle bollette telefoniche ecc.).
Secondo la Corte Costituzionale, il Giudice Tutelare non ha effettuato questa distinzione, chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità della legge con riguardo a tutti gli atti che vengono vietati al beneficiario, poiché attribuiti all’amministratore di sostegno. Posta la questione in termini così generali, secondo la Corte la richiesta è da considerarsi inammissibile.
Ciò comporta per altro alcune conseguenze, la prima delle quali di ordine pratico: per il momento, infatti, non essendovi una pronuncia di incostituzionalità, rimarrà la disparità fra quei Giudici che richiederanno e quelli che non richiederanno la presenza obbligatoria di un difensore legale.
In secondo luogo, trattandosi di una sentenza che rigetta la richiesta di incostituzionalità, quest’ultima, se riformulata con le precisazioni della Corte Costituzionale, potrà certamente essere ripresentata, probabilmente con esito positivo, specie sulla base delle indicazioni della Cassazione.
In terzo luogo, ciò significa che se si vuole evitare il ricorso all’interdizione e all’inabilitazione, occorre modificare la stessa Legge 6/2004 e abrogare i due istituti suddetti, come da tempo chiede il professor Paolo Cendon, “padre” della norma sull’amministratore di sostegno.
E tuttavia, fermi restando i rilievi della Cassazione, nei casi più gravi sembra difficile escludere la presenza obbligatoria di un difensore legale ciò che renderà più costose quelle pratiche.
*Vicepresidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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