Nel mese di ottobre del 2007 la Deliberazione 514/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva introdotto nuove agevolazioni telefoniche per i ciechi assoluti e per i sordomuti. A tale provvedimento avevamo dedicato nel sito HandyLex.org uno specifico commento (disponibile cliccando qui).
Oggi, a distanza di qualche mese, l’Autorità ritorna su questi aspetti per fornire un’indicazione di maggior favore per i non vedenti che usano internet.
La nuova disposizione è contenuta nella Deliberazione 202/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (23 aprile 2008), pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2008.
La Deliberazione 514/07 concedeva ai ciechi assoluti agevolazioni per l’accesso a internet da postazione fissa, non ammettendo cioè agevolazioni sull’uso di servizi internet dal cellulare. Inoltre, gli operatori telefonici avrebbero dovuto riconoscere gratuitamente novanta ore mensili di navigazione in internet.
Nel già citato commento alla Deliberazione 514, avevamo rilevato come si trattasse di un monte ore significativo per chi non abbia sottoscritto, o sottoscriva, contratti che non prevedano limiti orari (ad esempio i cosiddetti Flat).
Nella sostanza, dunque, il vantaggio andava solo a chi avesse sottoscritto un abbonamento a consumo orario.
Consigliavamo quindi di comparare le offerte (con limite orario e senza limite orario, tenendo in considerazione anche l’eventuale tetto massimo di MegaBytes scaricabili), prima di sottoscrivere o modificare l’abbonamento e il relativo piano tariffario.
Con la nuova Deliberazione 202/08, l’Autorità coglie tale sperequazione, ampliando le agevolazioni per la navigazione anche a chi abbia sottoscritto o sottoscriva un contratto Flat o tutto incluso, cioè non a “consumo orario”.
In tali casi gli operatori telefonici dovranno riconoscere ai non vedenti (ciechi assoluti) uno sconto del 50% sui relativi abbonamenti, o – nel caso comprendano anche altri servizi di telefonia – sulla parte degli abbonamenti che concernono la navigazione in internet.
Questa nuova disposizione avrà effetto una volta trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta, come detto, il 21 maggio scorso.
*Responsabile del Servizio HandyLex.org – Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale. Testo qui pubblicato per gentile concessione del sito HandyLex.org.
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