È la terza volta che la Consulta entra nel merito della legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/01, quello cioè che prevedeva la concessione dei congedi lavorativi retribuiti biennali inizialmente ai soli genitori che assistessero figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile.
Nel 2005, infatti, la Corte Costituzionale aveva stabilito che i congedi spettassero ai fratelli o alle sorelle conviventi anche nel caso di genitori in vita – ma essi stessi inabili (Sentenza 233/05) – mentre nel 2007 (Sentenza 158/07) aveva dichiarato come illegittima la norma, nella parte in cui non prevedeva la concessione del congedo biennale al lavoratore che assista il coniuge con handicap grave.
Oggi, con l’ulteriore Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte, pronunciandosi su un dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Tivoli, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo 151/01 anche nella parte «in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave».
Pertanto, dopo tale pronunciamento, anche i lavoratori che assistono il genitore con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.
Dalla Sentenza 19/09 emergono chiare due condizioni per questa concessione, la prima delle quali è l’effettiva convivenza, mentre la seconda è l’assenza di altre persone «idonee» a prendersi cure del genitore disabile grave. Non precisando chiaramente cosa si intenda per «idonee», il testo lascia per altro aperti alcuni dubbi interpretativi che potrebbero essere letti in modo restrittivo dagli istituti previdenziali o dalle aziende e quindi ingenerare contenziosi. (C.G.)
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