Chi può essere nominato amministratore di sostegno? Si può rifiutare tale incarico? E quali sono i poteri e i doveri di questa figura, istituita in Italia dalla Legge 6/04?
Sono solo alcune delle domande a cui cerca di rispondere l’agile guida realizzata dal Comitato Tecnico Scientifico dell’ANFFAS Sicilia (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), intitolata Il vademecum dell’Amministratore di Sostegno. Guida operativa alla gestione e tutela degli adempimenti devoluti all’Amministratore di Sostegno, liberamente visionabile in internet (cliccando qui).
«Lo strumento dell’amministrazione di sostegno – aveva scritto a suo tempo per il nostro sito Francesco Marcellino, responsabile del Comitato Tecnico Scientifico dell’ANFFAS Sicilia, oltre che curatore dell’attuale vademecum – ha modificato i preesistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Le finalità della nuova norma sono sostanzialmente quelle di offrire un nuovo strumento in grado di tutelare soggetti non pienamente capaci di provvedere ai propri interessi, di assicurare la migliore tutela con la migliore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia, tramite interventi di sostegno temporanei o permanenti, di limitare ai casi estremi il ricorso all’inabilitazione e all’interdizione. Infatti l’amministrazione di sostegno non si pone tra questi ultimi istituti, ma è identificata dal legislatore come lo strumento principale mediante cui assicurare adeguata tutela alle persone prive in tutto o in parte dell’autonomia. E la sua efficacia giuridica trova fondamento nella flessibilità che permette di realizzare una tutela realmente personalizzata, perché costituita a misura dei bisogni della persona».
Il vademecum completato in questi giorni intende dunque fornire semplici e veloci informazioni operative, analizzando – tramite il sistema delle faq (frequently asked questions, ovvero le “domande frequentemente poste”) – gli oneri e gli obblighi che scaturiscono per legge all’amministratore di sostegno una volta nominato, oltre agli adempimenti che vengono devoluti con il decreto di nomina da parte del Giudice Tutelare. (S.B.)
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