«Una persona anziana o un disabile che presenta una domanda per l’assegnazione di un “buono sociale” erogato dal Comune non deve essere costretto a specificare le malattie di cui soffre, i ricoveri e gli esami effettuati. Per poter partecipare alla selezione è sufficiente certificare solo il grado di invalidità e il livello di indipendenza nello svolgere le attività elementari della vita quotidiana». Lo si legge nell’ultima «Newsletter» del Garante per la Protezione dei Dati Personali – meglio noto come Garante per la Privacy – in riferimento a un’istruttoria avviata da parte dello stesso, per far sì che un’azienda che gestisce i servizi sociosanitari per un insieme di enti locali, modificasse nei termini indicati il bando per l’erogazione di “buoni sociali” a favore di categorie svantaggiate.
«Il caso – leggiamo ancora nel notiziario – era stato segnalato al Garante da un cittadino che aveva espresso dubbi sulla legittimità delle procedure indicate nel bando. Per poter partecipare alla selezione, infatti, anziani e disabili dovevano inoltrare una domanda al proprio Comune di residenza, corredata dalla copia del verbale di riconoscimento di invalidità civile, completa della relativa documentazione (patologie, diagnosi, ricoveri, esami) e da una valutazione analitica del livello di indipendenza della persona, accertata dal medico curante attraverso dei test. La documentazione veniva poi trasferita dai Comuni all’azienda».
Nel corso degli accertamenti, dunque, il Garante ha ribadito che «gli enti che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico, siano esse aziende socio-sanitarie, socio-assistenziali o socio-educative, sono tenuti a richiedere e ad utilizzare dati sanitari solo se pertinenti e indispensabili allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e ha quindi sollecitato l’azienda a rivedere il tipo di dati richiesti».
Dal canto suo l’azienda ha assicurato al Garante la modifica del regolamento dei bandi futuri, in modo tale che agli interessati vengano d’ora in poi richiesti solo la percentuale di invalidità e il punteggio complessivo raggiunto nella valutazione del livello di indipendenza. (S.B.)
Articoli Correlati
- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…
- Definizione e valutazione della disabilità: com'è arretrata l'Italia! Disabile, invalido, handicappato, non autosufficiente: sono solo alcune tra le più frequenti definizioni che si incontrano nelle corpose e disorganiche leggi italiane che trattano di questi aspetti. Dietro al linguaggio,…
- Dopo di noi da creare “durante noi“* L'organizzazione del futuro di una persona con disabilità: quali sono le tutele giuridiche esistenti? In quali ambienti si potrà svolgere la vita di quella persona? E con quali fondi? Un…