Niente dati sanitari sui siti dei Comuni

Lo ha recentemente stabilito il Garante per la Privacy, esaminando il caso di un Comune che aveva appunto pubblicato nel proprio sito una Deliberazione in cui erano state riportate, in forma estesa e senza omissis, le generalità di un cittadino in stato vegetativo di cui veniva finanziato il ricovero in una casa di cura. Il Garante ha deciso quindi che le Amministrazioni Locali - fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle proprie Deliberazioni - devono compiere una selezione attenta dei dati personali da diffondere

Il Garante per la Privacy Francesco PizzettiLe Amministrazioni Locali non possono pubblicare sul proprio sito web il nome, il cognome e l’indicazione dello stato di salute o della condizione di indigenza dei beneficiari di contributi sociali contenuti nelle Delibere.

Lo ha recentemente stabilito il Garante per la Protezione dei Dati Personali [più noto come “Garante per la Privacy”, N.d.R.], accogliendo la segnalazione di alcuni consiglieri di minoranza di una località del Veneto, che avevano lamentato la pubblicazione sul sito del proprio Comune di una Deliberazione in cui erano riportate – in forma estesa e senza omissis – le generalità di un cittadino in stato vegetativo di cui veniva finanziato il ricovero in una casa di cura. Lo stesso documento riportava anche il nome e cognome del padre che contribuiva al pagamento della retta. I segnalanti evidenziavano inoltre come in un’altra Delibera, sempre visibile sul sito dell’ente, fossero riportare le generalità anche di altri cittadini indigenti e, per questo, destinatari di fondi stanziati dall’Amministrazione per la loro permanenza in casa di riposo.

Il Garante, dunque, ha vietato la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nella prima Delibera, ritenendo il trattamento illecito. In particolare, nel provvedimento (relatore Giuseppe Fortunato) l’Autorità ha ribadito che le Amministrazioni Locali – fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle proprie Deliberazioni – devono compiere una selezione attenta dei dati personali da diffondere, tenendo conto non solo dei princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità delle finalità perseguite dai singoli atti, ma anche del divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute.
L’Autorità ha prescritto inoltre al Comune di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca al fine di sollecitare la rimozione della copia web di questo provvedimento dai loro indici e memorie cache.
All’ente è stato ordinato infine di adottare opportuni accorgimenti (diciture generiche o codici numerici), atti ad evitare che sulla seconda Delibera, consultabile sul sito, siano presenti dati sulle condizioni sociali disagiate degli anziani citati. (Ufficio Stampa Garante per la Protezione dei Dati Personali)

Il testo integrale della decisione assunta dal Garante sulla prersente questione è disponibile cliccando qui. Per ulteriori informazioni: tel. 06 69677751, ufficiostampa@garanteprivacy.it.
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