Le Amministrazioni Locali non possono pubblicare sul proprio sito web il nome, il cognome e l’indicazione dello stato di salute o della condizione di indigenza dei beneficiari di contributi sociali contenuti nelle Delibere.
Il Garante, dunque, ha vietato la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nella prima Delibera, ritenendo il trattamento illecito. In particolare, nel provvedimento (relatore Giuseppe Fortunato) l’Autorità ha ribadito che le Amministrazioni Locali – fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle proprie Deliberazioni – devono compiere una selezione attenta dei dati personali da diffondere, tenendo conto non solo dei princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità delle finalità perseguite dai singoli atti, ma anche del divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute.
L’Autorità ha prescritto inoltre al Comune di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca al fine di sollecitare la rimozione della copia web di questo provvedimento dai loro indici e memorie cache.
All’ente è stato ordinato infine di adottare opportuni accorgimenti (diciture generiche o codici numerici), atti ad evitare che sulla seconda Delibera, consultabile sul sito, siano presenti dati sulle condizioni sociali disagiate degli anziani citati. (Ufficio Stampa Garante per la Protezione dei Dati Personali)
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