Quella Legge del Friuli Venezia Giulia ha dimenticato le Convenzioni ONU

di Sergio Silvestre*
Vi è infatti una norma della Regione Friuli Venezia Giulia che prescrive come «agli interventi e ai servizi del sistema integrato» abbiano diritto di accedere solo «i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi», mentre a quelli extracomunitari vengono garantite solo le prestazioni assistenziali di carattere statale e comunitario. Questo però discrimina in maniera evidente le persone con disabilità, per le quali, e in particolar modo per i minori, la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità prescrive pari trattamenti, senza dimenticare nemmeno la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e delle Loro Famiglie

Bimba con disabilitàIn merito a una questione denunciata in questi giorni da una famiglia di Pordenone, di origine egiziana e residente da oltre otto anni in Provincia, alla quale è stata negata l’assistenza al proprio figlio minore con sindrome di Down, crediamo valga la pena segnalare una previsione legislativa – a nostro parere “aberrante” – contenuta nella Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 6/06 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come modificata dall’articolo 9, commi 51 e 53 della Legge Regionale 24/09.
Al Capo I (Destinatari e accesso al sistema integrato) vi si scrive testualmente: «Art. 4 (Destinatari del sistema integrato) […] 1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi. […] 3. Tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale hanno diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente».

Con questa previsione, dunque, sono esclusi dagli interventi di competenza regionale (come da Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 41/96, che prevede Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104tutti i cittadini extracomunitari, anche se residenti da più di tre anni, ai quali sono solo garantite le prestazioni assistenziali di carattere statale e comunitario.
Ogni commento sarebbe superfluo, in quanto tale previsione discrimina in maniera evidente le persone con disabilià alle quali sono invece garantiti pari trattamenti a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilita, soprattutto per i minori con disabilità, come espressamente previsto dall’articolo 7 della Convenzione stessa, ove si stabilisce che «Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori». Appare inoltre opportuno richiamare anche la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e delle Loro Famiglie del 1990.

*Coordinatore nazionale di CoorDown ONLUS (Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down).

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