Cronici, Alzheimer e demenza senile: è esigibile il diritto alle cure

di Francesco Santanera*
In attesa infatti che le Regioni approvino le norme attuative dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), che dovranno garantire i sostegni necessari alle cure domiciliari, già adesso le disposizioni vigenti consentono alle persone colpite da patologie invalidanti croniche, da Alzheimer o da altre forme di demenza senile - circa un milione di Cittadini italiani - di opporsi alle dimissioni nella struttura in cui sono ricoverate e di far valere il proprio diritto alla prosecuzione delle cure

Uomo anziano non autossufficiente insieme a una donna anzianaIn base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) – le cui norme sono cogenti ai sensi dell’articolo 54 della Legge 289/02 -, il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, circa un milione di persone nel nostro Paese che, in conseguenza di tali problemi, sono anche colpiti da disabilità grave o gravissima. A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i Cittadini sopra indicati.

Ricordiamo che l’obbligo dell’attuazione dei LEA [Livelli Essenziali di Assistenza, N.d.R.] da parte del Servizio Sanitario e dei Comuni è sancito dall’articolo 117 della Costituzione e rientra fra i «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (punto m dell’articolo citato). Ne consegue che le ASL e i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse economiche, né pretendere alcun contributo economico da parte dei congiunti dei succitati soggetti, com’è stato recentemente precisato anche dalla Sentenza 1607/11 del Consiglio di Stato.
Dunque le ASL e i Comuni sono obbligati a provvedere alle cure socio-sanitarie, assicurando senza alcuna interruzione la continuità terapeutica delle prestazioni gratuite fornite durante la fase acuta da ospedali e da case di cura private convenzionate.

Mentre quindi per ottenere i sostegni necessari per le cure domiciliari – come vedremo in conclusione – occorre che le Regioni approvino norme attuative dei LEA, le disposizioni vigenti per la sistemazione in una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) consentono alle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza, ricoverate presso ospedali o case di cura private convenzionate, la prosecuzione delle cure con estrema facilità. L’esito positivo è sicuro e la spesa non supera quasi mai i 20 euro. Infatti, è sufficiente opporsi alle dimissioni utilizzando il facsimile disponibile cliccando qui.
Per ottenere il diritto alla prosecuzione delle cure occorre in particolare che:
– si occupi dell’opposizione alle dimissioni una sola persona: l’interessato, se è pienamente in grado di autotutelarsi, o un congiunto o una terza persona, nei casi in cui il ricoverato non sia in grado di programmare il proprio futuro;
– chi firma le lettere di opposizione alle dimissioni deve pretendere una risposta scritta, tenendo conto che: a) il direttore generale dell’ASL di residenza del paziente ha per legge il compito di garantire le cure socio-sanitarie; b) non vi sono leggi che obblighino i congiunti a fornire ai malati, compresi quelli conviventi, prestazioni attribuite al Servizio Sanitario Nazionale;
– nei casi in cui la persona che si occupa delle dimissioni abbia colloqui verbali o telefonici con il personale sanitario o amministrativo in merito alle dimissioni, deve – terminato il colloquio stesso – inviare il seguente telegramma al responsabile dell’ente di appartenenza della persona di cui sopra (ASL, Ospedale, Casa di Cura, Comune ecc.): «A seguito dell’incontro odierno con… confermo mia assoluta impossibilità accettare le dimissioni di (cognome e nome) come da mia raccomandata A/R del… di cui attendo risposta scritta».
Ovviamente tutte le persone che desiderano visitare il malato continueranno a farlo, segnalando – se interpellati – che l’unica persona che si occupa dell’opposizione alle dimissioni è il Signor o la Signora…

Cure domiciliari
Se le Regioni vogliono veramente riconoscere la priorità delle cure domiciliari (i malati cronici non autosufficienti stanno meglio e gli Enti Pubblici spendono molto meno), occorre che i Consigli Regionali approvino provvedimenti per definire i criteri di accesso al servizio e i contenuti delle prestazioni fornite, compresi gli interventi da assicurare da parte delle ASL nei casi di emergenza.
È altresì necessario che le prestazioni domiciliari fornite dai congiunti o da terze persone vengano riconosciute come attività di volontariato intrafamiliare, il che comporta anche l’erogazione (forfettaria) di sostegni economici per il rimborso delle spese vive sostenute, compresi gli oneri relativi alle sostituzioni per acquisti e le altre incombenze extradomestiche.

*Fondazione Promozione Sociale di Torino.

Ricordiamo ancora che il facsimile della lettera di opposizione alle dimissioni, di cui si parla nel presente testo, è disponibile cliccando qui.
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