Ecco perché quei Sindaci hanno torto

di Francesco Santanera*
Si tratta di quei Sindaci dell'ULSS 6 di Vicenza i quali hanno deciso all'unanimità che debbano essere le famiglie delle persone con disabilità a compartecipare economicamente al costo dei servizi ad esse dedicati. Lo avevamo denunciato qualche settimana fa e ora approfondiamo le ragioni per cui quel provvedimento - leggi, sentenze e anche buon senso alla mano - sia del tutto fuori luogo. Più in generale, come si scrive dal CSA di Torino, «c'è a questo punto l'assoluta necessità che i Parlamentari, i Ministri e gli Amministratori delle Regioni e degli Enti Locali riconoscano - nell'attribuzione dei finanziamenti relativi agli investimenti e alla gestione - l'assoluta priorità delle attività che incidono sulla sopravvivenza delle persone non autosufficienti a causa di malattie o di handicap invalidanti o in gravi condizioni di bisogno socio-economico, specie se con minori a carico»

Ombra sfuocata di persona in carrozzina«All’unanimità – aveva denunciato con amara ironia su queste pagine Riccardo Cagnes, presidente del Comi.Vi.H. (Comitato Vicentino Handicap) – i Sindaci dei Comuni della Conferenza dell’ULSS 6 di Vicenza, hanno finalmente trovato, dopo tanto impegno, la “soluzione” alla scarsità di risorse dedicate ai servizi a favore delle persone con disabilità, deliberando che le loro famiglie debbano compartecipare economicamente al costo dei servizi ad essi dedicati» (se ne legga nel nostro sito cliccando qui).
Sulla questione riceviamo ora, e ben volentieri pubblichiamo, un’analisi curata dal CSA di Torino (Coordinamento Sanità e Assistenza fra i Movimenti di Base), che ampiamente dimostra – leggi e sentenze alla mano, oltre allo stesso buon senso – quanto quella decisione sia sbagliata.

In merito al recente documento della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 6 di Vicenza, questo Coordinamento osserva quanto segue:

1. Nella Sentenza 1607/11 del 15 febbraio scorso (depositata in Cancelleria il 16 marzo), la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha stabilito che l’evidenziazione della situazione economica del solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei Decreti Legislativi  109/98 e 130/00 «costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nel’’intero territorio nazionale» a cui «sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi [grassetto dell’Autore, N.d.R.]».

2) Nella Sentenza 784/11 del 9 marzo scorso (depositata in Cancelleria il 24 marzo), la Sezione Prima del TAR della Lombardia (Tribunale Amministrativo Regionale) ha precisato che «la regola della evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave, integra un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, senza lasciare spazio alcuno alle amministrazioni locali per una diversa gestione in sede regolamentare [grassetto dell’Autore, N.d.R.]» e che, pur tenendo conto «delle difficoltà dei Comuni nel reperimento di fondi sufficienti per far fronte alle legittime richieste di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali da parte di coloro che ne abbiano diritto secondo legge» questa situazione «non può tradursi in misure che incidano negativamente sugli utilizzatori finali che, in quanto soggetti svantaggiati, la legge statale ha inteso proteggere; d’altra parte non può trovare risposta in sede giurisdizionale, ma esclusivamente in quella politica di riparto delle competenze e degli oneri finanziari posti dalla legge direttamente a carico degli enti locali: il che significa che la questione di legittimità costituzionale sollevata, a prescindere dai possibili profili di fondatezza, non è rilevante ai fini della definizione del presente giudizio».

3) Nella Sentenza 785/11 del 9 marzo scorso (depositata in Cancelleria il 24 marzo), la stessa Sezione Prima del TAR della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano (Milano) a risarcire nella misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito da una minore, «in quanto l’illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro diurno per soggetti con grave handicap intellettivo, N.d.A.] da settembre a novembre 2009». Inoltre, nella stesa Sentenza viene precisato che «ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore».

4) Poiché le succitate Sentenze concernono l’attuazione dei Decreti Legislativi 109/98 e 130/00 e delle norme sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza: come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui disposizioni sono cogenti in base all’articolo 54 della Legge 289/02), esse riguardano sia i soggetti con handicap permanente grave, sia gli anziani cronici non autosufficienti, le persone colpite dal morbo di Alzheimer e gli individui affetti da altre forme di demenza senile.

5) Ne consegue che le liste di attesa concernenti le persone sopra indicate – derivanti dalla decisione della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 6 di Vicenza – sono illegittime, che i diritti di detti soggetti alle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali non possono essere negati o ritardati, con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse economiche e che, nei casi di non attuazione dei diritti in oggetto, gli utenti possono richiedere agli enti responsabili (ASL e Comuni) i danni patrimoniali ed esistenziali di cui alla sopracitata Sentenza 785/11 del TAR della Lombardia.

6) Contrasta con le norme costituzionali sull’uguaglianza dei cittadini, con le Sentenze citate e con lo stesso buon senso, la richiesta avanzata dalla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 6 di Vicenza di stabilire una priorità di accesso agli interventi, per altro obbligatori per legge nei casi in cui le famiglie degli aventi diritto accettino di versare contributi non dovuti.

Tutto ciò premesso, c’è a questo punto l’assoluta necessità che i Parlamentari, i Ministri e gli Amministratori delle Regioni e degli Enti Locali – nell’attribuzione dei finanziamenti relativi agli investimenti e alla gestione – riconoscano l’assoluta priorità delle attività che incidono sulla sopravvivenza delle persone non autosufficienti a causa di malattie o di handicap invalidanti o in gravi condizioni di bisogno socio-economico, specie se con minori a carico.

*Segreteria del CSA di Torino (Coordinamento Sanità e Assistenza fra i Movimenti di Base).

Le citate Sentenze del TAR della Lombardia possono essere rintracciate nel sito di tale Corte, cliccando qui.
Per ulteriori informazioni: CSA di Torino (coordinamento Sanità e Assistenza fra i Movimenti di Base), info@fondazionepromozionesociale.it.
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