Il Tavolo Tecnico sulla salute mentale e le realtà associative

Un recente Decreto del Ministero della Salute ha istituito presso il Ministero stesso un Tavolo di Lavoro Tecnico sulla salute mentale e tuttavia, dicono dall’Associazione Diritti alla Follia, «nonostante l’esplicita indicazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e nonostante le Raccomandazioni contenute nel Rapporto annuale dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, in tale organismo sono assenti di realtà associative che vedono protagonisti i diretti interessati, utenti, ex utenti o persone con disabilità psicosociale»

Fotografia dall'alto di uomo che cammina su un sentiero che riprende il profilo di una facciaUn Decreto del Ministero della Salute prodotto il 27 aprile scorso ha istituito presso il Ministero stesso un Tavolo di Lavoro Tecnico sulla salute mentale presso il Ministero della Salute «per il miglioramento della qualità dei percorsi di prevenzione, trattamento e riabilitazione a favore delle persone con disagio psichico, in tutte le fasce di età, e i loro familiari, attraverso una verifica della loro appropriatezza e congruenza, in collaborazione con le istituzioni, gli enti preposti, le Società scientifiche, le Agenzie regolatrici, le Associazioni dei familiari, del volontariato e del terzo settore».
E tuttavia, secondo l’Associazione Diritti alla Follia, «nella composizione di tale organismo, nonostante l’esplicita indicazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (articolo 4, comma 3 e articolo 33, comma 3*) e nonostante le Raccomandazioni contenute nel Rapporto annuale dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, si constata l’assenza di realtà associative che vedono protagonisti i diretti interessati, utenti, ex  utenti o persone con disabilità psicosociale».
La stessa Associazione Diritti alla Follia si rende in ogni caso disponibile a far parte del Tavolo di Lavoro Tecnico e a collaborare con gli altri componenti, «certa che il contributo dei destinatari dei programmi e degli obiettivi delineati dal Ministro e suoi collaboratori sia da tenere in assoluta considerazione». (S.B.)

*Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, articolo 4 (“Obblighi generali”), comma 3: «Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative; articolo 33 (“Applicazione a livello nazionale e monitoraggio”), comma 3: «La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio».

Per ulteriori informazioni: dirittiallafollia@gmail.com.

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