Spesso le persone con disabilità titolari del cosiddetto “contrassegno invalidi”, che viaggiano anche all’estero, si chiedono se quel pezzo di carta può consentire benefìci anche negli altri Paesi della Comunità Europea.
La risposta è no e continuando a leggere questo articolo, si potranno scoprire i risvolti quanto mai ingarbugliati di una strana vicenda che sembra non avere soluzione.
Il Codice della Strada
Esso prevede, assieme al suo Regolamento, che alle «persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta» e ai non vedenti sia concesso, previa visita medica che attesti queste condizioni, il cosiddetto “contrassegno invalidi” o “contrassegno arancione”.
Tale documento, previsto appunto dal Regolamento del Codice della Strada (art. 381 del DPR 495/1992), permette ai veicoli al servizio delle persone con disabilità la circolazione – con alcune eccezioni di fatto – in zone a traffico limitato e il parcheggio negli appositi spazi riservati.
Il contrassegno, rilasciato dai Comuni, ha validità su tutto il territorio nazionale.
Per quanto poi riguarda la forma, il colore e le dimensioni, esse sono definite dallo stesso Regolamento: 10 centrimetri per 12, arancione e deve riportare il pittogramma dell’uomo in carrozzina.
Sempre nella parte visibile è previsto lo spazio per il numero di concessione, il nome dell’intestatario, il suo indirizzo e l’indicazione del Comune che ha rilasciato il documento.
Ad oggi il “contrassegno arancione” non è stato formalmente ancora modificato dal Legislatore ed è ancora, quindi, il riferimento di fatto.
Comunità Europea
Il contrassegno rilasciato in Italia è diverso da quello che ciascun altro Paese della Comunità Europea rilascia e questo non favorisce certo la circolazione delle persone con disabilità.
Di questo si era reso conto, quasi dieci anni fa, il Consiglio della Comunità Europea che il 4 giugno 1998 aveva emanato una specifica Raccomandazione (la 98/376/CE) relativa proprio a questi aspetti.
Si raccomandava in sostanza agli Stati Membri di adottare, e poi riconoscere, un contrassegno unico per il parcheggio e la circolazione delle persone con disabilità. Il colore del contrassegno europeo è azzurro chiaro, tranne il simbolo della carrozzina, bianco su fondo azzurro scuro. Il nome del titolare è sul retro del contrassegno stesso, mentre i dati dell’autorità che l’ha rilasciato sono sulla parte visibile quando esposta.
Come abbiamo visto, si tratta di una Raccomandazione e cioè di una disposizione scarsamente impositiva per gli Stati Membri. Pochissimi Paesi, infatti, l’hanno ripresa e tra questi la Spagna e l’Austria.
Si tratta a questo punto di capire se i nostri vigili ne siano informati o se multeranno le persone con disabilità d’oltralpe vedendo quel contrassegno.
L’Italia non ha ancora raccolto quell’indicazione e ad una certa “pigrizia legislativa”, in questo caso si assommano ulteriori, per certi versi bizzarre, complicazioni.
Privacy
Sul rischio che il nostro italico tagliando fosse un veicolo per la violazione dela privacy si era già pronunciato il Garante per la Protezione dei Dati Personali il lontano 19 gennaio 1999.
Le conclusioni del Garante erano state molto chiare: il Legislatore dovrà provvedere a formulare un nuovo facsimile di tagliando in cui le generalità del titolare non siano visibili: attraverso il numero di concessione, infatti, qualsiasi vigile, o altro personale autorizzato, può effettuare tutte le verifiche del caso circa la validità del permesso. Nel frattempo i Comuni potevano emanare contrassegni che rispettassero la privacy, autorizzando altresì i titolari a mascherare o a cancellare i propri dati personali.
Molti hanno seguito le indicazioni del Garante, sostituendo il nome del titolare con il numero di concessione. Forse sarebbe stato più efficace che il Garante suggerisse, nel ’99, l’adozione del contrassegno europeo che la privacy la rispettava.
Ancora privacy!
Ma la spinta verso la riservatezza non si è certo fermata a quella pronuncia. Infatti, è stata ripresa anche dal nuovo Codice sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003) che all’articolo 74, comma 1 è ancora più perentorio: «I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti sui veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno».
Cosa significa in altre parole? Che il pittogramma della persona in carrozzina deve scomparire dai contrassegni.
Che cosa farà allora il Legislatore in occasione della prossima modifica del Regolamento del Codice della Strada?
Se aderirà alla Raccomandazione Comunitaria del 1998, violerà la previsione legislativa del Codice della Privacy e chiunque potrà sapere, in tutta Europa, che a bordo di quel veicolo viaggia un disabile.
Se rispetterà invece le indicazioni del Codice sulla Privacy, nessuno (?) saprà che chi è a bordo di quel veicolo è una persona con disabilità, ma ciò non rispetterà le indicazioni del Consiglio della Comunità Europea.
Quale sarà la soluzione? Chi vivrà vedrà!
*Per gentile concessione della rivista «Mobilità», dal cui numero 50 (anno IX), tale testo è tratto.