Quella ludoteca ha discriminato una bimba con sindrome di Down

Del tutto degna di nota è una decisione assunta dal Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno), che ha posto fine ad un procedimento iniziato nel 2017, condannando ad un importante risarcimento del danno non patrimoniale una ludoteca che aveva discriminato una bimba con sindrome di Down, impedendole di giocare insieme a tutti gli altri bambini e bambine semplicemente per la sua condizione di disabilità
Bimba con sindrome di Down
Una bimba con sindrome di Down

È la FISH Campania (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ad informare di una decisione assunta il 28 marzo dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno), che ha posto fine ad un procedimento iniziato nell’estate del 2017, dopo un increscioso, ingiusto e grave fatto che ha interessato una minore con sindrome di Down.
«Si tratta – come si legge nella nota diffusa dalla FISH Campania – della decisione assunta a seguito di una condotta discriminatoria posta in essere da una ludoteca di Cava de’ Tirreni (Salerno) in danno di quella bimba, in ragione del diniego a lei opposto di poter giocare insieme a tutti gli altri bambini semplicemente per la sua condizione di disabilità. Per tale ragione i genitori erano ricorsi in giudizio per vedersi riconoscere un risarcimento per il danno patito dalla piccola».

Assistiti dunque dall’avvocato Giuseppe Zarrella, i genitori avevano basato il proprio ricorso sulla Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) e dopo varie udienze, «la Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore – spiegano dalla FISH Campania – ha posto in essere una limpida e lineare decisione con la quale ha dichiarato che questo tipo di condotte sono oggettivamente discriminatorie, condannando la ludoteca ad un importante risarcimento del danno non patrimoniale. Il richiamo alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e a una copiosa Giurisprudenza di Legittimità hanno infatti cristallizzato importanti princìpi in materia di discriminazioni delle persone con disabilità e tra i princìpi evidenziati è emersa senza dubbio l’oggettività della condotta discriminatoria, avulsa dall’elemento soggettivo, e dalla rimproverabilità della condotta, essendo sufficiente per il configurarsi della discriminazione l’“avere impedito alla minore di trattenersi nella sala giochi”, condotta “aggravata anche dal fatto che il fratellino della minore aveva avuto la possibilità di accedere al servizio ingiustamente negato alla sorella”».

«Si tratta di una decisione importante – sottolinea l’avvocato Zarrella – a seguito di una condotta gravissima, a tutela di una persona con disabilità, normalizzando l’ovvio in materia di discriminazioni; una decisione che è solo un passo in avanti verso un mondo più umano e attento ad ogni tipo di discriminazione che possa evitare in futuro di precludere in fatto e in diritto la partecipazione alla vita sociale di ogni persona in ragione della mera condizione di disabilità». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: fishcampania@gmail.com.

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