Egregio Avvocato Salvadori, chi le scrive si occupa da anni di problematiche legate alla disabilità sia nel settore dell’abbattimento delle barriere architettoniche, sia nell’infoinclusione, per garantire il diritto costituzionale di eguaglianza tra tutti i cittadini, indipendentemente da razza, religione, o disabilità.
Il motivo per cui ci rivolgiamo a Lei è la decisione del Sindaco di Venezia, Prof. Massimo Cacciari, di assegnare il nome “Ponte della Costituzione” al nuovo ponte sul Canal Grande (comunemente chiamato “Ponte di Calatrava”).
Dall’inizio delle discussioni ci siamo attivati per far comprendere la necessità di avere un ponte a norma di Legge, il che significa un ponte rispettoso delle normative in materia di barriere architettoniche.
Il Sindaco di Venezia, anche in una recente video-intervista al «Corriere della Sera», ha dichiarato che l’Amministrazione Comunale pensava fosse sufficiente un vaporetto. Ma la Legge prevede diversamente. Riportiamo in tal senso una nota di Carlo Giacobini – responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) [e anche direttore editoriale di Superando.it, N.d.R.], con una serie di indicazioni che non possono essere semplicemente ignorate con l’affermazione «si pensava bastasse un vaporetto»:
«– Iter di approvazione: ogni progettista deve presentare – unitamente al progetto – una dichiarazione di conformità in cui autocertifica il rispetto alla normativa vigente in materia di progettazione accessibile (DM 236/89 per gli edifici privati e privati aperti al pubblico, DPR 503/96 per gli edifici, gli spazi e i percorsi pubblici). Dovrebbe dunque esistere la dichiarazione di conformità del progetto del ponte. Al Comune (peraltro anche committente) spetta infine di effettuare i controlli previsti.
– Percorsi o edifici: la normativa vigente non si riferisce solo ad edifici, ma anche a percorsi pedonali e quindi al superamento dei dislivelli. Tale indicazione è ancora più evidente in materia di percorsi pubblici.
– Servoscala: il DM 236/89 ammette l’impiego di servoscala solo in caso di edifici e realizzazioni antecedenti all’entrata in vigore della norma.
– Finanziabilità: secondo la Legge 41/86 (articolo 32, comma 20), Stato ed Enti Pubblici non possono erogare contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti che non rispettino le disposizioni in materia di progettazione accessibile. Nel caso del progetto in questione, potrebbero esservi pertanto gli estremi di un ricorso presso la Corte dei Conti».
Abbiamo più volte letto sulla stampa locale che sia il Sindaco che la sua collega ai Lavori Pubblici Mara Rumiz considerano la soluzione dell’ovovia come la panacea al problema, mentre architetti specializzati in disabilità e gli stessi disabili motori considerano questa soluzione una spesa inutile e inidonea per l’accessibilità reale del ponte.
Il presidente dell’ADV (Associazione Disabili Visivi) Giulio Nardone fa inoltre notare che il ponte attualmente viola l’articolo 1.2.c del DPR 503/96 (costituisce barriera architettonica e va superata «la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi») e che tale violazione comporta anch’essa le conseguenze di inagibilità dell’opera e di responsabilità dei tecnici e dei politici e amministratori che hanno approvato e finanziato il progetto illegittimo.
Capirà, caro assessore, che chiamare “Ponte della Costituzione” un’opera così bella e così importante in ambito internazionale, ma non utilizzabile da tutti (un errore di progettazione è sempre possibile, nessuno è infallibile!) significa oscurare l’importanza stessa della Costituzione e del suo sessantesimo anniversario.
Nulla però è irrimediabile. Come hanno detto diversi esperti di architettura accessibile, l’adeguamento del ponte alle vigenti normative non è un’operazione impossibile, ma un’operazione di buon senso: è inutile acquistare un’ovovia che non sarà mai utilizzata, mentre è più utile adeguare la struttura del camminatoio del ponte per renderla accessibile a tutti, sia con accorgimenti importanti (possibilità di attraversamento da parte di persone con disabilità), sia con accorgimenti minori. In quest’ultimo caso, pensiamo agli anziani che passeranno il ponte: come potranno appoggiarsi su un parapetto che col sole diventerà incandescente?
Sicuri di una Sua comprensione della problematica legata all’effettivo uso del nome “Costituzione” per indicare qualcosa che attualmente (con o senza ovovia) ne viola l’articolo 3 e al fine di risolvere questo problema nel modo migliore, garantendo a tutti eguali diritti di usufruire del ponte, Le chiediamo di farsi portavoce presso la Giunta per far approvare il nome “Ponte della Costituzione”, ma autorizzandone l’uso (con relativa inaugurazione ufficiale) quando il ponte sarà effettivamente il ponte della Costituzione, che unisce le due sponde, ma non divide i cittadini in classi differenti, a seconda della loro condizione fisica.
Quello che chiediamo, quindi, è un gesto di civiltà e di buon senso, il buon senso che è tanto caro anche al Sindaco Cacciari: non essendoci alcun negozio o altra attività al di sopra del ponte, questa dilazione nell’assegnazione del nome non farà altro che far comprendere a tutti l’importanza della progettazione universale, rispettosa delle vigenti normative e in primis della Costituzione Italiana.
– Quel ponte è un’opera incompleta, disponibile cliccando qui.
– Ovovia: la parola al direttore dei lavori, disponibile cliccando qui.
Altri precedenti dedicati al Ponte di Calatrava sono:
– E finalmente il ponte arriva!, disponibile cliccando qui.
– Il futuro del quarto ponte, disponibile cliccando qui.
– Approvata l’ovovia per il quarto ponte di Venezia, disponibile cliccando qui.
– Il quarto ponte di Venezia, disponibile cliccando qui.
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