Il 13 giugno scorso è stato audito alla Camera dei Deputati il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, espressamente sul tema della normativa specifica concernente gli alunni con disabilità e quelli “fragili”, in riferimento agli articoli 6, 7, 8 e 11 del recente Decreto Legge 71/24 [“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025”, N.d.R.]. Il Ministro ha svolto un intervento lungo e molto chiaro, teso a fugare le incertezze o le polemiche derivanti dall’emanazione di questo Decreto Legge, che comprende altre materie non oggetto della presente riflessione.
Partiamo dall’articolo 6 del Decreto. Il Ministro, dopo avere fornito numerosi dati relativi al numero di docenti specializzati al Nord Italia, decisamente inferiore a quello realizzato al Sud, e dopo avere messo in evidenza come nell’ultimo concorso bandito per circa 13.000 posti di sostegno ben 10.000 siano rimasti scoperti (devo supporre quasi esclusivamente al Nord, anche se non si hanno dati statistici in proposito), ha difeso la previsione dello stesso articolo 6, ove prevede che i docenti senza specializzazione che abbiano effettuato almeno tre anni di supplenza su posti di sostegno possano essere immessi in ruolo dalle graduatorie provinciali di supplenze per il sostegno, dopo che siano stati messi in ruolo i vincitori dei concorsi. Essi potranno prendere la specializzazione frequentando 30 CFU (Crediti Formativi Universitari) gestiti dall’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa) a supporto delle università che specie al Nord non riescono a fornire un numero di docenti specializzati pari al fabbisogno locale.
A tal proposito, ritengo opportuno precisare che al Nord le università con le proprie risorse di docenti effettuano normalmente corsi con al massimo 400 candidati, al fine di garantire un’effettiva serietà formativa e professionale degli aspiranti, mentre da Roma in giù il Ministero ha stranamente autorizzato numerosi corsi con 2.000, 3.000 e anche 4.000 candidati, sul cui esito qualitativo possono sollevarsi numerosi dubbi. Pertanto, per colmare la carenza di docenti di ruolo specializzati al Nord, accade che vengano nominati al Nord docenti specializzati al Sud che sono in sovrannumero. Questi però, dati gli insostenibili costi della vita al Nord rispetto allo stipendio percepito, chiedono immediatamente l’assegnazione provvisoria al Sud. Ecco dunque come si spiega in buona parte la carenza del numero di docenti di ruolo al Nord. Riuscirà la Sezione di Torino dell’INDIRE, competente per il Nord, a fornire un maggior numero di docenti residenti al Nord per colmare le locali carenze numeriche? Ciò è quanto ci si augura, con l’innovativo intervento massiccio dell’INDIRE stesso che, dopo essere stato soppresso nel 2006 e sostituito dall’ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica), è stato ricostituito nel 2012. Comunque, questi docenti altamente qualificati professionalmente, lo sono altrettanto per la specializzazione per il sostegno?
Il comma 3 dello stesso articolo 6 del Decreto 71/24 stabilisce che «sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni».
L’istituzione di detta Commissione è molto importante, perché garantisce della serietà dell’impegno formativo dei corsi che dovranno essere svolti dall’INDIRE. Suscita per altro qualche perplessità la previsione della definizione del «profilo professionale del docente specializzato». Per quanto mi risulta, infatti, tale definizione è stata già effettuata in modo molto chiaro con l’articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 249 del 2010. Quale altro profilo, dunque, si intende effettuare?
Lascia poi perplessi il fatto che il Ministro citi ripetutamente tra i soggetti che verranno coinvolti «l’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità» e non già il proprio Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Scolastica. La perplessità nasce dal fatto che quest’ultimo non viene più convocato dal mese di settembre dello scorso anno ed è scaduto nel mese di maggio di quest’anno, senza che il Ministro lo abbia ancora ricostituito. Questa omissione di citazione vuol significare che l’Osservatorio non verrà più ripristinato? E se così fosse, tutte le materie, ad esempio quelle relative all’attuazione del Decreto Legislativo 66/17, non ancora attuate proprio a causa del mancato esame da parte dell’Osservatorio del Ministero, verranno forse trasferite all’Osservatorio Nazionale operante presso il Ministero per le Disabilità? Ma non rimarrebbe così disapplicato l’articolo 15 dello stesso Decreto 66/17, che definisce come “permanente” l’Osservatorio sull’Inclusione Scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito?
È da ricordare comunque che, proprio per sopperire alle difficoltà organizzative dei corsi di sostegno gestiti dalle Università, la Proposta di Legge della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), anche sulla base di analoga Proposta della SIPeS (Società Italiana di Pedagogia Speciale), prevede l’istituzione di apposite scuole di specializzazione post-lauream per il sostegno, come avviene già ad esempio per le Facoltà di Medicina. Dal punto di vista organizzativo, queste scuole sono certamente da preferire al ricorso emergenziale all’INDIRE, che è stato sostanzialmente istituito prevalentemente per altre finalità culturali, e che si vede aggravato di un pesante e massiccio lavoro formativo del tutto imprevisto.
Veniamo dunque all’articolo 7 del Decreto 71/24, ove si parla della convalida titoli di specializzazione rilasciati da paesi dell’Unione Europea. Su questo punto il Ministro è stato chiarissimo: non si intende effettuare alcuna “sanatoria” di tali titoli, ma solo attuare una prima selezione, escludendo quelli rilasciati da «enti accademicamente non accreditati e quindi non affidabili», accettando quindi solo quelli rilasciati da enti accreditati previa valutazione sulla sufficienza dei contenuti, nella quale «saranno coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative, il Ministero dell’università e l’osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità». Tutto ciò perché, in base alle norme comunitarie europee, i titoli professionali, e quindi anche quelli di specializzazione, hanno diritto di libera circolazione in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Di contro alle obiezioni mosse da più parti nei giorni scorsi, e che cioè tali titoli non sono coerenti con quelli rilasciati in Italia, il Ministro ha precisato che «la giurisprudenza ha stabilito che i titoli stranieri riconosciuti possono al più essere tenuti ad un’integrazione di ulteriori contenuti formativi». Tale integrazione viene giustificata dal Ministro stesso con la considerazione che i contenuti riguarderanno quelli «tipici del sistema italiano: temi dell’inclusione e dell’integrazione con il gruppo classe, che in effetti non sono rinvenibili nella gran parte dei percorsi di abilitazione conseguiti all’estero», preso atto del nostro «livello di qualificazione superiore a quello presente in altri paesi europei».
Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che con successivo Decreto, emanato d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca, saranno definiti tra l’altro i «requisiti di qualità» dei titoli ritenuti validi e ammissibili e quindi anche i contenuti aggiuntivi formativi che dovranno essere effettuati dall’INDIRE, nonché la composizione della Commissione dell’esame finale.
Due osservazioni su questo passaggio.
Il Ministro ha ribadito con giusto rilievo sia la necessità che i contenuti dei titoli stranieri saranno aumentati dall’emanando decreto, sia che i candidati con titoli stranieri saranno sottoposti ad esami la cui commissione giudicatrice sarà composta non solo da docenti dell’INDIRE, ma integrata da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Per quanto poi riguarda la necessità – e non già l’eventuale possibilità – di integrare i contenuti dei titoli stranieri ritenuti validi, sovviene anche la giurisprudenza italiana in una situazione analoga costituita dalla validità delle Lauree in Giurisprudenza e dell’abilitazione all’esercizio della professione legale in Italia di persone munite di lauree e abilitazioni rilasciate nei Paesi europei, data la notevole diversità degli ordinamenti giuridici vigenti in ciascun Paese. A tal proposito, si può citare, ad esempio, l’Ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 34441 del 24 dicembre 2019 sulla validità di tali titoli, solo a certe condizioni. E si veda pure la Circolare del Consiglio Nazionale Forense del 31 maggio 2021.
Si passi all’articolo 8 del Decreto 71/24. Qui il Ministro ha giustificato con veemente partecipazione la necessità dell’introduzione della norma sulla continuità didattica dei supplenti di sostegno. Anzi giustamente ha rivendicato con orgoglio che è la prima volta che il Ministero si occupa seriamente di questo problema.
Personalmente condivido pienamente questa norma e le giustificazioni che ne dà il Ministro e ho anche motivato su queste stesse pagine, sotto un profilo tecnico-giuridico, la correttezza e la legittimità della stessa, anche su queste pagine. È inoltre da ricordare che la FISH, nella propria Proposta di Legge attualmente in esame presso il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), per far sì che, con le opportune modifiche, la faccia propria come richiesta di iniziativa parlamentare in forza del potere costituzionale ad esso conferito, prevede anche il diritto alla continuità didattica per i docenti di sostegno a tempo indeterminato.
E infine l’articolo 11 del Decreto 71/24, ove si introduce l’obbligo, a partire dal prossimo mese di settembre, di un aiuto linguistico agli alunni stranieri che vengano introdotti nelle classi italiane appena arrivati in Italia al termine di viaggi perigliosi.
Il Ministro rivendica giustamente con orgoglio che è la prima volta che il Dicastero si occupa di questo problema, la cui soluzione è contenuta in una «norma di grande civiltà e per nulla discriminatoria». Il sostegno si concretizza in un «obbligo di corsi extracurriculari di potenziamento della lingua italiana», con in più «un docente specializzato nell’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri, in percorsi ad hoc».
Nel condividere con molti altri la grande importanza di questa innovazione, mi chiedo se alla luce di ciò il governo non voglia prendere in considerazione seriamente la richiesta avanzata ripetutamente da tantissime Associazioni e anche dalla Chiesa di riconoscimento a questi alunni stranieri con e senza disabilità del diritto ius scholae, cioè il diritto a ottenere la cittadinanza italiana dopo un certo numero di anni di frequenza con esito positivo della scuola italiana.
In conclusione, malgrado alcune perplessità suscitate dalla lettura del testo del Decreto 71/24, non pienamente fugate dall’intervento chiarificatore del ministro Valditara, ritengo personalmente che gli innegabili aspetti positivi dello stesso sul piano dell’inclusione sopravanzino di molto le perplessità ancora permanenti. Debbo per altro ritenere che a tale miglioramento abbia in parte contribuito anche l’ampio dibattito culturale al quale la FISH ha partecipato con molte sue Associazioni e loro dirigenti, a partire da quelli nazionali. A tal proposito, debbo anche rettificare il giudizio decisamente negativo sugli articoli 6 e 7, esposto nel mio citato recente articolo, e debbo anche rettificare il giudizio espresso in un mio comunicato stampa prodotto il 13 giugno per conto dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), nel quale avevo affermato che i docenti operanti presso l’INDIRE, pur essendo altamente qualificati, non sono preparati nell’inclusione scolastica; più correttamente, infatti, avrei dovuto dire – e dico – che non sono sufficientemente preparati nella specializzazione dei docenti di sostegno.
Esperto di inclusione scolastica.
Articoli Correlati
- Progetto di Vita: anatomia di un Decreto Il recente Decreto Legislativo 62/24, applicativo della Legge Delega 227/21 in materia di disabilità, è stato giudicato da più parti come una vera e propria riforma radicale sul concetto stesso…
- Assistenti all’autonomia e alla comunicazione: subito il profilo nazionale! Una recente Sentenza prodotta dalla Corte Costituzionale ha totalmente annullato una Legge della Regione Molise che aveva creato l’Albo Regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, ma tale pronunciamento…
- Scuola: Gruppi di Lavoro per l’Inclusione e strumenti operativi da modificare «I GLO (Gruppi di Lavoro Operativi per l’Inclusione) hanno tra i propri compiti anche quello di proporre la quantificazione delle risorse per gli alunni/alunne con disabilità e servirebbe una procedura…