Una premessa è necessaria: le Sentenze della Corte di Cassazione non costituiscono un fondamento normativo, ma solo un’interpretazione – pur autorevole – di una norma esistente. Qualsiasi giudice, infatti, anche un Giudice di Pace, potrebbe esprimere una Sentenza motivata di segno diverso. E tuttavia, l’assieme delle Sentenze (Cassazione e non) costituiscono quella dottrina giurisprudenziale che finisce per influire sui successivi pronunciamenti e, spesso, sulle interpretazioni messe in atto dalla Pubblica Amministrazione nel rendere operative le indicazioni, magari non dettagliate, del Legislatore.
In sostanza, le Sentenze di Cassazione – cioè di grado superiore a quelle dei giudici ordinari – risolvono la fattispecie, il caso, ma vanno “maneggiate” con cautela e lette con attenzione, sapendo che non hanno comunque facoltà di modificare la normativa esistente, né di estendere automaticamente l’applicazione della Sentenza ad altri casi simili.
È su queste basi che va giudicato quanto qui stiamo per esporre, ovvero la vicenda riguardante un cittadino di Palermo che, dopo avere esposto un valido contrassegno, aveva parcheggiato in uno spazio delimitato dalle linee blu – e quindi a pagamento – sostenendo che tutti i posti riservati alle persone con disabilità erano già occupati. Non avendo però pagato, egli era stato multato dalla Polizia Municipale e una volta ricevuto il verbale, lo aveva impugnato di fronte al Giudice di Pace. Quest’ultimo aveva poi confermato la decisione dei vigili, motivando che «le persone disabili non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento».
A quel punto la persona aveva presentato ricorso presso la Corte di Cassazione, citando – a sostegno delle proprie ragioni – anche una Sentenza di quest’ultima, emanata il 5 dicembre del 2007 (la n. 25388), dove occupandosi di un caso riguardante una sosta sulle strisce pedonali, si era fatto tra l’altro riferimento anche ad «alcune agevolazioni accordate a coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide», tra le quali appunto la «sosta nei parcheggi a pagamento senza corresponsione del rispettivo ticket».
Ebbene, con la recente Sentenza n. 21271 del 5 ottobre scorso, la Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso del cittadino palermitano, affermando che la gratuità della sosta «non è prevista da alcuna norma [grassetto nostro in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]».
«In particolare – specifica la Corte nel provvedimento – gli artt. 188, comma 3, c.d.s. [Codice della Strada, N.d.R.] e 11, comma 1, D.P.R. n.503/1996, […] prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato [disco orario] e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art.4, comma 4, lett.d), c.d.s. (per il quale l’ente proprietario della strada può “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”), che li considera alternativi».
«Né ha fondamento – conclude la Sentenza – invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità – anziché onerosità come per gli altri utenti – della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità – piuttosto che dalla gratuità – del posto dove sostare; sicché, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi dell’art.11, comma 5, D.P.R. n.503/1996, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento [grassetti nostri nella citazione, N.d.R.]».
La decisione, destinata a far discutere, si pone in contrasto con quei provvedimenti di esenzione dal pagamento sanciti da alcuni Comuni, che però – ricordando anche la nostra premessa iniziale – non perdono assolutamente valore. Esplicitamente lo ha voluto ribadire, ad esempio, il Comune di Parma, in una nota diffusa dall’assessore alle Politiche a favore dei Disabili, Giovanni Paolo Bernini, che ha dichiarato: «A Parma continueremo nella politica fin qui attuata di mantenere gratuito il parcheggio all’interno delle righe blu per i veicoli che espongono il contrassegno disabili. In tal senso abbiamo risposto a un’interrogazione in Consiglio Comunale su quella recente Sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso di un cittadino di Palermo. Noi rispettiamo quella Sentenza, ma non la condividiamo e continueremo a operare come abbiamo sempre fatto».
In tale direzione, infine, si è mosso anche il Comune di Ancona che – come segnalatoci dalla Sezione dorica dell’ANIEP (Associazione Nazionale per la Promozione e la Difesa dei Diritti Civili e Sociali degli Handicappati) – continuerà nella politica di mantenere gratuito il parcheggio all’internp delle righe blu per i veicoli che espongono il contrassegno disabili. (S.B.)