Specializzazioni per il sostegno: tanto tuonò che piovve

di Salvatore Nocera
Salvatore Nocera espone tutte le perplessità e le preoccupazioni - compresi i rischi di incostituzionalità - su quanto stabilito rispetto alle specializzazioni per l’insegnamento di sostegno dal Decreto Legge 71/24, convertito nella Legge 106/24, «ciò che - sottolinea Nocera - abbassa di molto il livello qualitativo della specializzazione per il sostegno scolastico». E si susseguono anche le iniziative da parte dei docenti di sostegno regolarmente specializzati in questi anni, con una nuova Assemblea online in programma per il 26 agosto

Alunno con disabilità che alza un dito davanti a un docenteIn un precedente mio contributo pubblicato su queste stesse pagine (Sostegno: tutti i dubbi (e i rischi di contenzioso) per quelle norme divenute legge), ho paventato il rischio di proteste da parte dei docenti di sostegno regolarmente specializzati contro gli articoli 6 e 7 del Decreto Legge 71/24, convertito nella Legge 106/24, che abbassano di molto il livello qualitativo della specializzazione per il sostegno scolastico. Puntualmente, infatti, tali docenti, riuniti nel Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati (collettivodocentispecializzati@gmail.com) hanno indetto un’assemblea online il 30 luglio scorso [se ne legga specificamente anche su queste pagine, N.d.R.], con la quale hanno duramente contestato le due norme; in particolare, è giustamente ritenuto inammissibile che gli insegnanti con titoli di specializzazione conseguito all’estero siano inseriti nelle graduatorie per le supplenze col punteggio pieno di 36 punti per la specializzazione, fingendo di ignorare che 12 di tali punti riguardano le prove attitudinali svolte da questi docenti non in Italia, senza cioè le caratteristiche selettive presenti nel nostro Paese, mentre altri riguardano il tirocinio che all’estero si svolge in scuole speciali e quindi non all’insegna dell’inclusività come in Italia.
A tale assemblea hanno partecipato pure docenti universitari di chiara fama (tra gli altri Lucio Cottini, Luigi d’Alonzo, Fabio Bocci, Dario Ianes) e sindacalisti della scuola (in particolare i COBAS hanno offerto la loro piattaforma). Vi ha partecipato pure chi scrive, in rappresentanza della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
Al termine dell’incontro è stato diffuso un documento [se ne legga sulle nostre pagine, N.d.R.] e lanciata una petizione, che ha già raccolto oltre 13.000 firme, per la trasformazione dei posti di sostegno da organico di fatto a organico di diritto, in modo da assicurare la continuità didattica, nonché per ottenere che i docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero, inseriti “con riserva a pettine” nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, siano messi “in coda” alle stesse, come era sempre avvenuto sino allo scorso anno.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dall’Ordinanza Ministeriale 88/24, che ha operato tale inserimento, tramite il quale i docenti di cui al citato articolo 7 del Decreto Legge 71/24 precederanno quelli regolarmente specializzati, ottenendo, dal 15 settembre, le supplenze che, senza tale scavalcamento, sarebbero loro spettate.

Tutto questo mi suscita una serie di personali riflessioni. L’inserimento “a pettine con riserva” è stato determinato dal fatto che il Decreto Legge 71/24 ha previsto questi titoli all’articolo 7 come oggetto di una transazione col Ministero. Alla luce di questo, ritengo che l’articolo 7, comma 4, lettera e dell’Ordinanza 88/24 sia illegittimo per diversi motivi.
Innanzitutto i docenti di cui a quell’articolo sono stati ammessi con riserva dal Decreto Legge stesso; mi chiedo quindi: può un Governo ammettere con riserva dei docenti che hanno in corso un contenzioso? Semmai, a richiesta, possono essere ammessi con riserva dal Giudice che vaglia se ammetterli o meno; l’Autorità Amministrativa, quando vi è un contenzioso in corso, non può ammettere con riserva, pena l’invasione di campo dell’autorità giurisdizionale. L’Autorità Amministrativa può invece ad esempio ammettere con riserva – come fa da sempre – i docenti che stiano completando il corso di specializzazione e che conseguiranno il titolo dopo la scadenza delle domande per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza; se poi quei docenti non conseguiranno la specializzazione, la riserva verrà sciolta negativamente. E ancora, l’Autorità Amministrativa può ammettere con riserva ad un concorso dei docenti il cui titolo di ammissione sia oggetto di contenzioso, ma sempre dietro intervento cautelare del Giudice, richiesto dall’interessato. Ora, in questo caso, i vantaggi dell’ammissione con riserva si concludono con la nomina nell’incarico a tempo determinato e se la Sentenza intervenisse in senso negativo per il docente ammesso con riserva, ormai gli effetti di quest’ultima si sarebbero consumati: il docente, infatti, avrà già insegnato e preso lo stipendio, che ovviamente non potrà legalmente restituire all’insegnante cui sarebbe spettato in sua assenza in graduatoria, poiché il “lavoratore di fatto” ha diritto alla propria retribuzione.

Altra questione: l’articolo 7 del Decreto Legge 71/24 prevede espressamente una transazione tra il docente ammesso con riserva che rinuncerà al proprio contenzioso (quando però l’INDIRE-Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa, sarà messo in grado di farlo) e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che rinuncia a farlo sottoporre alle prove selettive, a 30 Crediti Formativi Universitari e alla frequenza in presenza di tali Crediti, tutto ciò a differenza delle decine di migliaia di docenti di sostegno che, per acquisire la specializzazione, hanno dovuto affrontare tutto ciò, con il rischio di perdere o ritardare l’acquisizione del titolo. Ma l’articolo 1965 del Codice Civile definisce la transazione come il contratto col quale ciascuna delle parti già in contenzioso o in procinto di avviarlo, rinuncia a parte delle rispettive pretese. E l’articolo 1966 stabilisce che la transazione sia nulla se una delle parti non ha la disponibilità del diritto sul quale si transige.
Ora mi chiedo – e sono perplesso e insicuro nel pormi tale domanda -, ma l’Amministrazione Scolastica ha la disponibilità del diritto alla qualità dell’inclusione scolastica? Infatti, tutte le condizioni alle quali rinuncia il Ministero sono requisiti di qualità dell’inclusione scolastica, qualità che, a mio sommesso avviso, è oggetto di un diritto dell’alunno con disabilità il quale, come ha ripetutamente ribadito la Corte Costituzionale, non può essere violato nel suo nucleo essenziale. Pertanto, solo gli alunni con disabilità, o le loro organizzazioni maggiormente rappresentative, potrebbero rinunciare in via transattiva a tale diritto, ma tali organizzazioni non sono mai  state sentite prima dell’emanazione del Decreto Legge 71/24.

C’è infine ancora di più, come ho dimostrato nel mio già citato articolo, ossia il fatto che il Decreto Legge 71/24, il quale aveva il requisito dell’urgenza anche per gli articoli 6 e 7, ha perduto tale requisito, costituzionalmente indispensabile, con l’emendamento sostanziato nell’articolo 7 bis, fatto approvare dal Governo, che rinvia ad almeno sei mesi la piena operatività dell’INDIRE, organismo che dovrà effettuare i 30 Crediti Formativi Universitari per i docenti di cui all’articolo 6 o quel numero di Crediti che deciderà l’apposita commissione per i docenti dell’articolo 7. Se per questi due articoli del Decreto, infatti, venisse meno il requisito dell’urgenza, sarà valido per loro lo strumento del Decreto Legge o non sarebbe stato più legittimo il ricorso alla Proposta di Legge? Anche per questo chi scrive, in prossimità dell’approvazione del Decreto al Senato, si era permesso di chiedere uno stralcio di quei due articoli, ma la mia richiesta è stata ovviamente ignorata.
Adesso, però, il problema della legittimità del Decreto, come atto presupposto dell’Ordinanza Ministeriale 88/24, si ripropone e ritengo che al Giudice che dovesse esaminare l’articolo 7, comma 4, lettera e dell’Ordinanza, non potrebbe sfuggire questo problema di legittimità costituzionale, sempre che esso non venga sollevato già prima qualche eventuale docente scavalcato nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza da un docente inserito “a pettine”.

Queste, dunque, sono tutte le mie perplessità e preoccupazioni che potrebbero prolungare, ben oltre i termini di funzionamento dell’INDIRE, l’applicazione sia dell’Ordinanza Ministeriale 88/24 (limitatamente all’articolo 7, comma 1, lettera e), sia degli articoli 6 e 7 del Decreto Legge 71/24. Ovviamente se qualcuno o molti dei docenti regolarmente specializzati impugneranno immediatamente con ricorso collettivo l’Ordinanza 88/24, ottenendone la sospensiva e in tal senso già un gruppo di insegnanti ha proposto ricorso e il 29 agosto è in programma l’udienza per ottenere la sospensione.

Per quanto riguarda infine le iniziative previste, al termine dell’assemblea del 30 luglio ne è stata indetta un’altra, sempre online, on line per il 26 agosto (ore 17), alla quale si potrà partecipare collegandosi a questo link. Sono inoltre in programma ulteriori iniziative per i primi giorni di settembre.

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