Niente sovrapprezzo in aereo per gli accompagnatori di persone con disabilità

«La necessità della contiguità dei posti fra minore, persona con disabilità ed accompagnatore è chiaramente connessa all’obbligo di sicurezza il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplemento»: lo ha stabilito una Sentenza del Consiglio di Stato, bocciando un appello della compagnia Ryanair e confermando la decisione assunta nel 2021 dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), secondo la quale le compagnie aeree non possono appunto imporre un costo extra per chi accompagna in viaggio minori e persone con disabilità

Persona con disabilità in un aeroporto, insieme a familiari e a persona dell'assistenzaLe compagnie aeree non possono imporre un costo extra per chi accompagna in viaggio minori e persone con disabilità: in tal senso il Consiglio di Stato ha bocciato l’appello della compagnia Ryanair contro la decisione assunta nel 2021 dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e confermata da una Sentenza del TAR del Lazio nel 2022, basata «su ragioni di sicurezza», come viene ribadito, «mentre la richiesta di un sovraprezzo da parte delle compagnie aeree la ricondurrebbe invece a una mera pratica commerciale». Il Consiglio di Stato ha puntualizzato infatti che «la necessità della contiguità dei posti fra minore ed accompagnatore è chiaramente connessa all’obbligo di safety [sicurezza, N.d.R.], il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplemento».
«Accogliamo con soddisfazione questo pronunciamento – dichiara Pierluigi Di Palma, presidente dell’ENAC- che conferma il nostro provvedimento del 2021, con cui abbiamo imposto alle compagnie aeree l’assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e accompagnatori». (S.B.)

Ringraziamo il Centro Informare un’h per la segnalazione.

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