Nell’autunno del 2009, il giurista ginevrino Andreas Perez deve recarsi da Ginevra a Berlino per motivi professionali e con il biglietto acquistato via internet si reca al check-in della compagnia aerea easyJet. Quest’ultima, però, si rifiuta di imbarcare il passeggero; secondo easyJet, infatti, un viaggiatore che si sposta in sedia a rotelle deve, per ragioni di sicurezza, essere seguito da un accompagnatore.
Il Signor Perez si vede dunque costretto a trovare una persona tra i passeggeri disposta a fargli da accompagnatore, senza per altro che la compagnia verifichi se tale persona – in caso di pericolo – possa essere in grado di soccorrerlo. EasyJet non tiene nemmeno conto del fatto che il ginevrino è molto sportivo e che ha già partecipato a diverse maratone in carrozzina. Per lui, quindi, spostarsi in modo autonomo per alcuni metri non costituisce affatto un problema. Al momento del volo di rientro da Berlino a Ginevra si ripresenta la stessa situazione.
Alcuni giorni dopo il fatto, Perez si rivolge in forma scritta a easyJet, pretendendo una presa di posizione. Successivamente contatta il Centro svizzero Égalité Handicap – specializzato nelle questioni legate al diritto della parità delle persone con disabilità – e anche quest’ultimo scrive a easyJet, illustrando il quadro legale e domandando a sua volta una presa di posizione. Ad oggi, easyJet non ha risposto ad alcuna di queste richieste.
Nei giorni scorsi, dunque, Andres Perez e Integration Handicap – organizzazione non governativa che gestisce il Centro Égalité Handicap – si sono rivolti all’UFAC (l’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile, “l’ENAC svizzero”) e hanno presentato un’azione davanti al Tribunale Civile Ginevrino nei confronti di easyJet, invocando la Legge Federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (la si veda cliccando qui), che si applica alle prestazioni accessibili al pubblico fornite da delle imprese concessionarie come la compagnia aerea easyJet. Tale norma [affine alla Legge italiana 67/06, N.d.R.] prevede che la prestazione di trasporto debba essere accessibile senza difficoltà alle persone con disabilità.
Nel caso specifico e nell’ambito del principio di proporzionalità, può succedere che l’accompagnamento della persona con disabilità possa rendersi necessario per ragioni di sicurezza e tuttavia l’obbligo di viaggiare accompagnato è incompatibile con il diritto della parità delle persone con disabilità, a meno che il singolo caso sia stato analizzato in maniera approfondita e che nessun’altra soluzione considerata si riveli sufficiente a garantirne la sicurezza (ad esempio permettendo alla persona con disabilità di sedere vicino ad una porta di sicurezza).
Disapprovando fermamente la prassi adottata da easyJet, il Centro e il Consiglio di Égalité Handicap auspicano ora che le decisioni dell’UFAC e del Tribunale di Ginevra riconoscano la disparità di trattamento nel caso di Andres Perez, cosicché in futuro la pratica adottata dalla compagnia per i passeggeri in carrozzina venga corretta. (Paola Merlini)
Dalla Francia si segnala poi che la Haute Autorité de lutte contre les discriminations – la massima autorità transalpina per la lotta alle discriminazioni – ha aperto una procedura nei confronti di easyJet che anche in quel caso si era rifiutata di trasportare una signora in carrozzina senza accompagnatore (se ne legga, in lingua francese, cliccando qui).
Dal Canada, infine, va registrata la Decisione del locale Tribunale dei Diritti della Persona, prodotta il 26 gennaio del 2009 (Eddy Morten c. Air Canada, 2009, TDCP 3, n. 175), concernente il rifiuto di Air Canada di imbarcare una persona sorda e con importanti problemi di vista senza accompagnatore. Il Tribunale ha giudicato tale rifiuto illecito poiché il caso specifico del Signor Morten non era stato preliminarmente valutato (se ne legga, in lingua francese, cliccando qui).
Delle questioni riguardanti i voli aerei delle persone con disabilità, il nostro sito si è ampiamente occupato, seguendo anche passo dopo passo l’iter del Regolamento Europeo CE 1107/06 e valutandone poi l’impatto.
A tal proposito segnaliamo in particolare i testi curati da Gabriele Favagrossa, intitolati Aerei e disabilità: come agire per ovviare ai limiti del Regolamento Europeo (cliccare qui) e Aerei e disabilità: la qualità dell’assistenza (cliccare qui), oltre a ricordare il caso più recentemente segnalato con l’articolo curato da Barbara Pianca, intitolato Le compagnie aeree non amano la cattiva pubblicità (cliccare qui).