Aveva chiesto di eliminarlo, nei giorni scorsi la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), quell’articolo 5 (Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie) del Decreto Legge 201/11, il cosiddetto “Decreto Salva-Italia”, in discussione in questi giorni presso la Commissione Bilancio della Camera, ravvisandone elementi assai pericolosi per le persone con disabilità e le loro famiglie (se ne legga nel nostro sito cliccando qui).
Ebbene, ora quell’articolo non è stato eliminato, ma completamente riscritto, dopo la presentazione del maxi-emendamento governativo, con il quale si sta correggendo il testo del Decreto, prima del suo approdo in aula per la votazione.
«Si tratta dell’articolo – spiega Carlo Giacobini, direttore responsabile del Servizio HandyLex.org, ove viene dedicata un’ampia analisi al nuovo testo – che determinerà i nuovi criteri di calcolo e le modalità di applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), cioè di quello strumento attualmente usato ai fini dell’accesso alle prestazioni e ai servizi sociali, ma anche alle tariffe agevolate, un indicatore, come noto, indissolubilmente legato alla questione della partecipazione alla spesa per le prestazioni sociali».
«Se il testo precedente – dichiara Giacobini – lasciava solo intuire alcune intenzioni, ma si prestava a interpretazioni non necessariamente negative, la nuova formulazione è più serrata e stringente nell’indicare le linee entro le quali la Presidenza del Consiglio dovrà poi emanare i Decreti Applicativi, che dovranno essere approvati entro la fine di maggio 2012, con le nuove regole che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2013».
Tra le maggiori novità potenziali individuate da HandyLex.org nel nuovo testo, vi è ad esempio l’applicazione dell’ISEE alle agevolazioni fiscali e alle provvidenze assistenziali. «Un intervento – secondo Giacobini – che se a tutta prima può apparire come uno strumento perequativo, tale da poter addirittura permettere di ampliare la concessione di provvidenze (soprattutto monetarie) a una platea di beneficiari ora esclusi, una volta riletto con attenzione costringe a una maggiore prudenza. Vi si precisa infatti che dall’attuazione del nuovo articolo “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. E, in aggiunta, la parte finale prevede espressamente l’acqusizione di risparmi rispetto all’attuale quadro».
«Inoltre – si legge ancora nella scheda prodotta da HandyLex.org – la formulazione dell’articolo consente di applicare l’ISEE anche a situazioni in cui oggi non sono previsti i limiti reddituali. Il caso più evidente è quello dell’indennità di accompagnamento a ciechi, invalidi civili, sordi. Il che significa che una parte di attuali titolari, non definibile per ora, potrebbe perdere il diritto all’indennità di accompagnamento».
Oltre infine a precisare come il nuovo testo sostanzialmente «rafforzi i controlli da parte dell’INPS, sulle prestazioni sociali correlate all’ISEE», si sottolinea anche che in questa formulazione, dall’articolo del Decreto scompare il precedente vincolo di destinazione dei risparmi (famiglie numerose, donne, giovani) nel Fondo per le Politiche Sociali, «mantenendo però tale destinazione (non prevedibile in quanto ad importo) nel Fondo stesso». (S.B.)
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