Corsi di sostegno: il Ministero accoglie l’istanza della FISH

Una nota recentemente diffusa dal Ministero della Pubblica Istruzione - e sollecitata dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'handicap) - sembra risolvere la tormentata vicenda di alcuni corsi di specializzazione per il sostegno didattico gestiti da un ente privato della Provincia di Catania. La posizione del Ministero è molto chiara: corsi come questi hanno validità legale solo se gestiti dall'Università

Alunna con disabilità e insegnante di sostegnoQualche giorno fa – come avevamo riferito anche su queste pagine – la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) aveva chiesto un chiarimento urgente ai ministri della Pubblica Istruzione e dell’Università sulla vicenda dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico gestiti dalla Cooperativa Istituto Walden di Belpasso (Catania) – caso unico in Italia di un’iniziativa del genere promossa da un ente privato e non dall’Università – e il Ministero della Pubblica Istruzione ha prontamente risposto, con toni inequivocabili.

«Il titolo conseguito a seguito della frequenza dei corsi in questione – recita infatti la Nota Ministeriale n. 9059 del 4 maggio 2007, indirizzata al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – non può avere alcun valore legale, in quanto la competenza all’attivazione di detti corsi spetta in via esclusiva, ai sensi della vigente normativa, alle Istituzioni Universitarie». 

Un pronunciamento quanto mai chiaro, dunque, che sembrerebbe poter risolvere definitivamente la tormentata vicenda, riapertasi recentemente dopo che l’Assessorato Regionale Siciliano alla Pubblica Istruzione – in seguito ad una Sentenza del Consiglio Regionale di Giustizia Amministrativa – aveva autorizzato due corsi, pur in presenza delle precedenti dichiarazioni di segno contrario diffuse dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione e da quello dell’Università

Dal canto suo la FISH aveva ritenuto opportuno richiamare con forza l’attenzione dei cittadini sul rischio di un acceso contenzioso tra i possessori dei titoli rilasciati dall’ente privato e quelli invece provenienti da corsi universitari, per l’inserimento nelle graduatorie delle supplenze e in quelle permanenti ai fini delle immissioni in ruolo. Il tutto con gravi problemi anche per gli studenti con disabilità i quali rischierebbero di vedere aumentare attorno a loro la girandola dei docenti di sostegno, con un degrado crescente per la qualità dell’integrazione scolastica.

«L’avviso in argomento – conclude la Nota Ministeriale del 4 maggio – sarà affisso anche agli albi di ciascun UU.SS.PP [Uffici Scolastici Provinciali, N.d.R.] della regione e trasmesso, per opportuna conoscenza, a tutte le dipendenti istituzioni scolastiche. Inoltre, la S.V. vorrà informare della posizione assunta l’Istituto che organizza i corsi, il Commissario ad acta incaricato dell’espletamento dei corsi, nonché l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della regione». (S.B.)

Aggiornamento successivo (24.11.2008):
Il TAR Sicilia, con Sentenza n. 1200/07 del 21 giugno 2007, ha dichiarato la nullità delle precedenti Note Ministeriali n. 10913 e 9059.
Secondo tale Sentenza, l’intervento giudicato riguarda infatti una situazione «istantanea e non durevole», risalente al momento dell’instaurazione del giudizio di merito (anno 1996) e l’effettuazione dei Corsi così consentiti resterà disciplinata dalle disposizioni vigenti a quel momento, senza entrare in contrasto con la legge odierna che li delega ormai alle sole Università.
Contro tale decisione, il Ministero della Pubblica Istruzione ha presentato ricorso (n. 142 del 26 gennaio 2008). (C.G.) 

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