Già qualche anno fa il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia, Sezione di Catania, aveva confermato le posizioni da noi sostenute, sull’assistenza di base agli studenti con disabilità, tramite l’Ordinanza n. 2212/02 (depositata l’11 dicembre 2002).
Infatti, una studentessa iscritta in un Istituto Tecnico Industriale Statale aveva ottenuto l’ordinanza sospensiva in seguito al ricorso promosso contro la Provincia di Catania, per ottenere il trasporto gratuito a scuola e contro l’Istituto Tecnico, per ottenere l’assistenza di base da parte dei collaboratori scolastici.
In quel caso il TAR siciliano si era basato sulle apposite leggi regionali di recepimento delle norme nazionali (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98), per l’obbligo della Provincia a fornire il trasporto gratuito e l’assistente per l’autonomia e sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1999 e del 15 aprile 2001 (Allegato “D”), per l’obbligo dell’Istituto tecnico a fornire l’assistenza di base.
Ciò che comunque era emerso con chiarezza era che il TAR – trattandosi di una Regione a statuto speciale come la Sicilia – si era basato sulle leggi di recepimento dei due atti normativi nazionali. Nei confronti quindi di Regioni a statuto ordinario – per le quali gli atti normativi nazionali sono immediatamente efficaci – si poteva pensare che l’attuazione sarebbe stata ancora più facile.
E infatti la Sezione della Lombardia della Corte dei Conti – con il Parere n. 5 del 2008 riferito al Comune di Brembate (Bergamo) – ha precisato l’obbligo per la Provincia di garantire trasporto e assistenza per l’autonomia agli alunni frequentanti le scuole superiori, ai sensi dell’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98.
Il Parere della Corte è importante perché, oltre a ribadire tale principio, precisa che qualora il trasporto sia stato erroneamente assunto dal Comune, questi deve continuare ad erogare il servizio (pena il reato di interruzione di pubblico servizio), fino a quando la Provincia non avrà direttamente provveduto, con diritto del Comune al rimborso di tutte le somme anticipate, da parte della Provincia stessa.
La prassi instaurata dal Comune di Brembate di chiedere un parere alla Corte dei Conti – come osserva anche quest’ultima – è dunque molto utile perché evita il contenzioso e riduce quindi sia la spesa pubblica che il disagio per i cittadini.
Appare chiaro, comunque, che il principio si va consolidando, anche in attuazione della Legge Costituzionale 3/01, e che sono le Regioni a decidere con propria legge la soluzione dei problemi di assistenza.
In mancanza di tali norme regionali, si applicano intanto quelle generali nazionali, proprio perché i diritti riconosciuti agli studenti in situazione di handicap non possono attendere che si risolvano i conflitti di attribuzioni, che hanno fin qui gravemente danneggiato il loro diritto allo studio.
Si tratta quindi di una bella vittoria della giustizia per l’affermazione del diritto alla qualità dell’integrazione scolastica. Dal canto loro, i genitori che malgrado i loro sforzi non sono ancora riusciti ad ottenere il trasporto gratuito, l’assistenza educativa e quella materiale, possono avvalersi della sopracitata Ordinanza siciliana per elaborare formali richieste agli Enti tenuti per legge a fornire tali servizi, minacciando che, in caso di diniego o rifiuto, si rivolgeranno al TAR della propria Regione, per ottenere immediatamente giustizia con spese a carico totale delle Amministrazioni obbligate.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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