Gli esami di stato e gli alunni con disabilità

a cura di Salvatore Nocera*
La recente Ordinanza 30/08 del Ministero della Pubblica Istruzione definisce le varie norme riguardanti gli esami di stato conclusivi degli studi (ex maturità) degli alunni con disabilità. Esclusa, per il corrente anno scolastico, l'applicazione delle norme sul dovere di saldare i debiti ai fini dell'ammissione agli esami

Aula di scuola con alunno in carrozzinaL’Ordinanza n. 30 (10 marzo 2008) del Ministero della Pubblica Istruzione definisce – all’articolo 17 – le norme per gli esami di stato conclusivi degli studi (ex maturità) degli alunni con disabilità.
Nella sostanza tale articolo richiama i contenuti dell’analogo articolo 17 dell’Ordinanza Ministeriale 26/07, per quanto riguarda il divieto di pubblicazione dei voti di ammissione, il diritto all’assistenza durante le prove d’esame, le prove equipollenti e i tempi più lunghi (nonché l’uso di mezzi tecnologici), la trascrizione delle prove in braille – ingrandite o trascritte su supporto elettronico – e il possibile rilascio dell’attestato in sostituzione del diploma per chi ha seguito un PEI (Piano Educativo Individualizzato) differenziato.

All’ultimo comma del medesimo articolo 17, l’Ordinanza 30/08 richiama poi il suo precedente articolo 2, ove al comma 1 esclude espressamente, per il corrente anno scolastico, l’applicazione delle norme sul dovere di saldare i debiti formativi ai fini dell’ammissione agli esami stessi.
Ciò significa che tutti gli alunni per questi esami potranno essere ammessi, con giudizio motivato, anche se presentano lacune e insufficienze in alcune discipline.

È importante ricordare in conclusione che un’eventuale mancata ammissione agli esami di un alunno con disabilità che abbia seguito un PEI differenziato comporta per lo stesso l’impossibilità di acquisire l’Attestato con i crediti formativi maturati, che può essere rilasciato solo dalla commissione d’esame.
Per i prossimi anni, dunque, sarebbe opportuno che il Ministero della Pubblica Istruzione prevedesse la non necessità dell’applicazione delle norme sui debiti formativi agli alunni con disabilità che seguono un PEI differenziato.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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