Dopo il Parere espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva su richiesta dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), è stata depositata in sede giurisdizionale, da parte della stessa suprema magistratura (20 maggio 2008), la Sentenza 2361/08 della Quinta Sezione, che ribadisce lo stesso principio: in mancanza di apposita e precisa legge regionale, la competenza e quindi l’obbligo a fornire il servizio di trasporto gratuito di alunni con disabilità alle scuole superiori è della Provincia.
Tale provvedimento conferma in sostanza una Sentenza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Salerno, rigettando il ricorso interposto dalla Provincia campana.
Si tratta di una decisione assai importante per vari profili, poiché affronta e demolisce numerose eccezioni sollevate dal ricorso.
Innanzitutto il fatto che l’articolo 12 della Legge 104/92 non parli espressamente del diritto di trasporto; in secondo luogo che la Legge 118/71 (articolo 28, comma 1) espressamente preveda il dovere del trasporto gratuito nelle scuole dell’obbligo, solo a carico dei Comuni; in terzo luogo che il termine “supporto organizzativo”, gravante come obbligo sulle Province nei confronti dell’integrazione nelle scuole superiori, ai sensi dell’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, non comprenderebbe l’aspetto del trasporto gratuito.
Il Consiglio di Stato supera tutte queste obiezioni, facendo leva sulla Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 che ha abrogato il terzo comma dell’articolo 28 della Legge 118/71 perché si limitava a “facilitare”, anziché “ad assicurare”, l’integrazione nelle scuole superiori.
Il Consiglio di Stato dichiara infatti che l’interpretazione logica dell’articolo 12 della Legge 104/92 e dell’articolo 28, comma 1 della Legge 118/71 – effettuata alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale e della sua costante giurisprudenza – porta necessariamente a ritenere che nel “supporto organizzativo” debba essere prioritariamente compreso il trasporto gratuito, pregiudiziale per l’effettività di godimento del diritto allo studio costituzionalmente riconosciuto agli alunni con disabilità anche nelle scuole superiori. Infatti, l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 28 della Legge 118/71 – operata dall’articolo 43 della stessa Legge quadro 04/92, onseguente alla pronuncia di incostituzionalità di tale comma – rafforza la convinzione che il diritto al trasporto gratuito sia stato esteso dalla Sentenza della Corte anche alla scuola superiore.
Ne è conferma il citato articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98 che afferma la competenza obbligatoria della Provincia nell’assicurare i servizi strumentali all’integrazione nelle scuole superiori, tra cui prioritario quello del trasporto gratuito, proprio per rendere effettivo in concreto il diritto allo studio degli alunni con disabilità in tali scuole, come aveva già fatto la Legge 118/71 nei confronti dei Comuni per la scuola dell’obbligo.
Si ritiene quindi che ormai questa materia oggetto di controversie fra Comuni e Province a danno degli alunni con disabilità si possa considerare definitivamente superata e che le famiglie possano cessare di doversi rivolgere alla Magistratura per vedere riconosciuto un loro diritto fondamentale.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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