Una recente Sentenza del Consiglio di Stato sulla gratuità del trasporto scolastico per gli alunni e le alunne con disabilità, e più in generale favorevole al diritto incomprimibile allo studio di tali alunni, si è mossa in direzione sostanzialmente opposta a una precedente Sentenza dello stesso Consiglio di Stato e l’auspicio è quindi che essa blocchi il ripetersi di orientamenti riferiti a quella stessa precedente Sentenza contraria
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 9323 del 20 novembre scorso (Sezione Settima), ha annullato una precedente decisione del TAR Calabria che aveva rigettato la richiesta, al Comune, del rimborso del trasporto scolastico. La mamma di un alunno con disabilità aveva infatti richiesto l’inclusione del figlio nella lista degli ammessi al trasporto scolastico gratuito garantito dal Comune di Reggio Calabria con l’erogazione di un contributo in denaro. La domanda era stata accolta con l’inclusione del nominativo dell’alunno nell’elenco. La famiglia aveva quindi anticipato la somma, ottenendo il trasporto in attesa dell’erogazione materiale della stessa.
E tuttavia, all’atto del pagamento il Comune aveva eccepito che il padre convivente aveva un debito con il Comune stesso e quindi, essendo la famiglia debitrice, non poteva avvalersi del credito di circa 1.400. La madre ha presentato prima ricorso al Tribunale Civile, che si è però dichiarato incompetente, trattandosi di erogazione di un pubblico servizio, materia riservata alla giurisdizione esclusiva del TAR. Riassunto il ricorso avanti al TAR, quest’ultimo lo ha dichiarato inammissibile per decadenza dei termini. La famiglia ha quindi proposto appello in Consiglio di Stato il quale, dopo un’ampia disamina preliminare di carattere procedurale, per affermare la competenza del giudice amministrativo e la legittimità del ricorso, ha annullato la precedente Sentenza del TAR, dando ragione all’alunno e riaffermando che il diritto al trasporto scolastico è per legge gratuito, costituzionalmente protetto sin già dalla famosa Sentenza della Corte Costituzionale 215/87.
Il Comune è stato pertanto condannato al rimborso delle spese di trasporto sostenute, più gli interessi legali, nonché alla rifusione delle spese legali superiori a 7.000 euro.
Molto significativa è la motivazione con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato l’eccezione del Comune che aveva opposto in compensazione al credito dell’alunno la ben maggiore somma del debito del padre nei confronti del Comune. Ne riportiamo un passaggio fondamentale: «11.2. Non è possibile infatti eccepire in compensazione, a fronte di un credito vantato dall’avente diritto per consentire l’esercizio di un diritto fondamentale come quello inerente al trasporto scolastico dell’allievo disabile, l’esistenza di un debito da parte di questi o, come nel caso di specie, di un suo parente per cause del tutto estranee all’esercizio del diritto, in quanto il doveroso bilanciamento tra i due valori in gioco esige che il Comune, una volta riconosciuti come nel caso di specie, i presupposti per l’attribuzione dell’assegno, eroghi la somma per consentire alla famiglia di poter garantire al minore disabile il trasporto scolastico, si ripete, gratuito ex lege, essendo evidente che, se dovesse operare l’eccezione di compensazione, il diritto del minore all’istruzione, per mezzo del necessario trasporto sino a scuola, sarebbe paralizzato finché, in ipotesi, il debitore – in questo caso, peraltro, un soggetto terzo – non paghi il proprio debito nei confronti dell’amministrazione».
Qui viene dunque chiarissimamente ribadito che il termine gratuito, contenuto nell’articolo 28, comma 1 della Legge 118/71, è coperto da garanzia costituzionale, ulteriormente riaffermata dalla Consulta in più Sentenze, tra cui la recente decisione 275/16, secondo la quale il Comune non può sottrarsi ad erogare le proprie prestazioni del diritto allo studio degli alunni con disabilità, adducendo problemi economici neppure di bilancio.
Questa Sentenza del Consiglio di Stato è particolarmente importante, poiché afferma che il diritto al trasporto gratuito deve essere effettivamente esercitabile ed esercitato dall’interessato senza poter essere neutralizzato da contrapposti diritti economici del Comune. E a tal proposito la Sezione giudicante non poteva ignorare la recentissima sentenza di un’altra Sezione dello stesso Consiglio di Stato (n. 7089/2024, Sezione Terza), nella quale si era ritenuto legittimo per il Comune non adempiere all’erogazione dei propri servizi previsti da legge agli alunni con disabilità a causa di motivi di bilancio. Si riporta a tal proposito il passaggio della motivazione dell’attuale decisione del Consiglio di Stato: «11.6. Questo Collegio è ben consapevole che secondo un orientamento l’esercizio dei diritti fondamentali deve misurarsi, se non addirittura cedere in presenza della limitatezza delle risorse finanziarie degli enti pubblici (v., di recente, Cons. St., sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089), ma ritiene preferibile aderire a quelle tesi secondo cui uno Stato sociale di diritto, a fronte del “grido di dolore” (così, ad esempio e testualmente, Cons. St., sez. III, 10 giugno 2016, n. 2501), proveniente da moltissime situazioni concrete, deve assicurare le esigenze dei soggetti più bisognosi e, a parità di bisogno, di quelli meno abbienti, in quanto la teorica dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati non può legittimare la mortificazione dei diritti fondamentali senza che la scelta dell’ente e, persino, del legislatore sia sorretta da una valida e superiore causa di giustificazione, attinente alla tutela del bene comune per finalità solidaristiche. 11.7. Quest’ultimo orientamento è stato fatto proprio da quella condivisibile giurisprudenza che ha affermato il dovere delle competenti amministrazioni di porre in essere ogni adempimento per attribuire agli alunni disabili i diritti riconosciuti dal legislatore in modo che gli alunni e le loro famiglie non debbano proporre ricorsi giurisdizionali per ottenere ciò che è loro dovuto (Cons. St., sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10560, Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393, Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023, Cons. St., sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 7049) e, applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che l’esistenza di un debito per imposte comunali non può evidentemente, e in assenza di ben più solide motivazioni, paralizzare l’esercizio del diritto fondamentale».
Si noti la copiosa citazione di precedenti Sentenze della Corte Costituzionale e infine pure il riferimento alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, quasi a voler blindare il proprio discorde orientamento dalla decisione dello stesso organo di qualche mese prima.
In conclusione, dunque, ci si augura che questa Sentenza del Consiglio di Stato, favorevole al diritto incomprimibile allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità, blocchi il ripetersi di orientamenti che si rifacciano alla precedente Sentenza contraria. Se malgrado ciò l’orientamento disatteso dovesse ripetersi, certamente il ricorso a una decisione dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato non sarebbe più rinviabile.
*Il presente contributo è già apparso nella testata «La Tecnica della Scuola» e viene qui ripreso, con alcuni riadattamenti al diverso contenitore, per gentile concessione.
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