Lo schema di regolamento sulla razionalizzazione della rete scolastica, varato dal Consiglio dei Ministri il 18 dicembre scorso, dopo un’apparente apertura a favore delle classi frequentate da alunni con disabilità – prevista all’articolo 7, comma 2 – vanifica qualunque prospettiva di qualità di integrazione scolastica con il successivo comma 3 del medesimo articolo, laddove è scritto: «Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dal comma 2».
Ciò significa che il limite fissato a certe condizioni nel comma 2 può essere in ogni tempo abbattuto dall’Amministrazione scolastica, senza neppure indicare alcune condizioni, ma sulla base di valutazioni meramente discrezionali, che nemmeno la Magistratura potrebbe sindacare.
Inoltre, mentre nell’articolo 11, comma 3 dello schema è stabilito che «eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità», analoga garanzia non viene esplicitata nei successivi articoli 12, 13 e 18.
E ancora, mentre l’articolo 12, comma 1 relativo alla scuola primaria esplicita la salvezza del tetto massimo di alunni di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, analoga garanzia non è ribadita all’articolo 13 per le scuole secondarie di primo grado e all’articolo 18 per le scuole secondarie di secondo grado.
A ciò si aggiunga che l’articolo 9 non prevede alcun limite numerico per le classi dei corsi di educazione per gli adulti nelle quali agli alunni con disabilità è assicurato il diritto allo studio con tutte le garanzie dall’articolo 4, comma 6 dell’Ordinanza Ministeriale 455/97, richiamata dalla Sentenza della Corte Costituzionale 226/01.
Infine, l’articolo 26, comma 2 lettera f) dello schema di regolamento abroga il Decreto Ministeriale 141/99 che fissava dei limiti anche al numero di alunni con disabilità presenti nella stessa classe, come chiarito dalla Sentenza della Terza Sezione del TAR Lazio n° 9926 dell’11 aprile 2007, non appellata e quindi definitiva.
Né possono ignorarsi le censure, mosse da più parti, alla possibile violazione di legge – nella specie l’articolo 64 della Legge 133/08, che non prevede deroghe – violazione operata dall’incondizionata e illimitata discrezionalità introdotta dal comma 3 dell’articolo 7 di questo schema di regolamento, che è semplicemente una norma secondaria.
Da quanto sopra esposto, risulta evidente che il testo dello schema – se non emendato – costituisce un chiaro arretramento rispetto alle garanzie della normativa previgente, con ricadute negative sulla qualità dell’integrazione scolastica, che rischia di degradare a mero inserimento in palese violazione della Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 e dell’articolo 24 della Convenzione ONU sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità, in fase di ratifica presso il Parlamento.
Si chiede pertanto che il Ministero voglia esaminare le seguenti ipotesi emendative, in mancanza delle quali si concretizza il rischio di un forte contenzioso da parte delle famiglie e delle associazioni, con conseguente aggravio per l’erario, oltre che con forti disagi per il buon andamento del sistema di istruzione:
1. All’articolo 7, comma 3 dello schema di regolamento, dopo la frase «Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dal comma 2.», sostituire il punto con una virgola e aggiungere «alle seguenti condizioni: a. le classi da 20 alunni possono prevedere al massimo la presenza di due alunni con disabilità di cui uno solo con certificazione di handicap in situazione di gravità; b. le classi possono raggiungere il numero massimo di 22 alunni in presenza di 2 alunni con certificazione di handicap lieve; c. le classi possono raggiungere il numero massimo di 24 alunni in presenza di un solo alunno con certificazione di handicap lieve.».
2. All’inizio del primo comma degli articoli 9, 13 e 18 inserire la seguente frase: «Salvo il disposto dell’articolo 7, commi 2 e 3,».
Certamente non avremmo spedito la presente nota se vi fosse stata una riunione preventiva dell’Osservatorio Ministeriale sull’Integrazione Scolastica, da tempo richiesta.
Si confida comunque nell’accoglimento delle richieste avanzate, facendo presente che in mancanza di un qualunque riscontro ci si vedrà costretti a inviare informalmente le osservazioni su esposte anche alla Conferenza Stato-Regioni e al Consiglio di Stato in sede consultiva.
*Vicepresidente FISH Nazionale (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale (Associazione Italiana Persone Down).
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Alla lettera che Salvatore Nocera ha inviato a tutti i principali responsabili del Ministero, ben volentieri aggiungiamo il commento ricevuto in redazione da Andrea Canevaro, docente di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna, uno dei personaggi che in questi ultimi trent’anni hanno letteralmente “fatto la storia” dell’integrazione scolastica nel nostro Paese, recentemente dimessosi, tra l’altro, dall’Osservatorio Ministeriale sull’Integrazione (se ne legga in questo sito cliccando qui). Ebbene, Canevaro ha dichiarato:
«Ho esaminato lo schema di regolamento sulla razionalizzazione della rete scolastica, varato dal Consiglio dei Ministri il 18 dicembre e letto le annotazioni critiche di Salvatore Nocera e le sue proposte costruttive. Devo dire che tale schema appare come un tentativo che rischia soprattutto di dequalificare la scuola e chi vi opera. Devo quindi dichiarare di condividere totalmente la citata lettera di Nocera».
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