Quanto potrà essere efficace l’azione di questo Garante?

di Giampiero Griffo*
Una valutazione di Giampiero Griffo, componente del Consiglio Mondiale di DPI (Disabled Peoples’ International), sulla composizione del collegio componente il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, istituito come previsto dalla Legge Delega 227/21 in materia di disabilità e dal Decreto Legislativo 20/24, attuativo di essa

Omino bianco appoggiato su punto di domanda rossoIl 23 dicembre scorso è stato nominato il collegio che compone il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità [se ne legga già anche sulle nostre pagine, N.d.R.]. Una data esemplare, va sottolineato, per far passare nomine in modo da risultare praticamente inosservate dagli organi d’informazione, tipico strumento della politica per far passare sotto traccia un provvedimento.
L’istituzione di un Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità è stata prevista dall’articolo 1, comma 5, punto f della Legge Delega 227/21 in materia di disabilità ed è stata attuata con il Decreto Legislativo n. 20, emanato il 5 febbraio 2024.
Il Garante costituisce un’articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Egli opera in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità e, con riguardo alle persone con disabilità private della libertà personale, individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
I componenti della nuova Autorità Garante durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

Le funzioni e le prerogative dell’Autorità Garante sono disciplinate dall’articolo 4 del già menzionato Decreto Legislativo 20/24 e possono essere sinteticamente riassunte nelle seguenti:
° vigila sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e ne promuove l’effettivo godimento;
° riceve le segnalazioni, anche tramite l’attivazione di un centro di contatto dedicato e svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
° promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità e i rapporti di collaborazione con i Garanti e gli altri organismi pubblici italiani e internazionali in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità;
° assicura la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità ed effettua le visite agli istituti penitenziari;
° agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
° verifica l’esistenza di discriminazioni ed emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate;
° con riferimento alle barriere architettoniche o sensopercettive può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuoverle, vigilando sull’avanzamento;
° trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere, nonché al Presidente del Consiglio o all’Autorità Politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta;
° nei casi di urgenza può, anche d’ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre l’adozione di misure provvisorie.

I Presidenti della Camera e del Senato hanno dunque firmato l’atto di nomina dei componenti dell’Autorità, individuando nell’avvocato Maurizio Borgo il Presidente del Collegio e nei dottori Francesco Vaia e Antonio Pelagatti gli altri componenti.
Anche in questo caso, va osservato di passata, nessuna donna, come già con la nomina dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità.

Tornando al Decreto Attuativo 20/24, all’articolo 2, comma 2 esso prevede che il presidente e i componenti del collegio siano «scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità».
L’indipendenza del Garante è un prerequisito essenziale della figura di un Garante che abbia il compito di tutelare i diritti umani dei cittadini, base di tutte le Convenzioni dell’ONU relative proprio a questi diritti, come la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità. I Princìpi di Parigi delle Nazioni Unte (1991) sono contenuti nella Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell’Assemblea Generale ONU, che recepisce anche le conclusioni della Conferenza di Vienna sui Diritti Umani del luglio 1993. In tal senso, gli Istituti Nazionali sui diritti umani devono essere informati ai princìpi di indipendenza, pluralismo, rappresentatività, non-formalismo, equità, spirito di società civile, cooperazione trans-nazionale.
Qui, purtroppo, un primo dubbio nasce proprio sull’indipendenza del Presidente del Collegio dei Commissari, che è stato fino al dicembre 2024 il capo di gabinetto del ministro per le Disabilità Locatelli: quale indipendenza sostanziale potrà garantire dal peso del suo recente mandato in un Dipartimento della Presidenza del Consiglio?
Ricordiamo, come più sopra sottolineato, che il Garante ha il potere di sottoporre gli Enti Pubblici al rispetto dei diritti umani attraverso specifiche indagini anche a richiesta dei cittadini, per verificare la violazione di diritti umani. A parte l’esperienza maturata presso il Dipartimento competente sulle disabilità della Presidenza del Consiglio, nel curriculum del Presidente del Collegio non vi sono riferimenti a competenze in materia di tutela dei diritti umani. Considerando il vastissimo campo di situazioni di possibili violazione dei diritti umani in termini di discriminazioni e mancanza di pari opportunità la sua nomina lascia quindi perplessi.

Quanto agli altri due membri del Collegio, nominare un medico laureato in Ostetricia, fino a poco tempo fa Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute, sembra far riferimento all’idea che il problema di tutela dei diritti delle persone con disabilità sia legato ad un àmbito prevalentemente sanitario. Scorrendo il suo curriculum, poi, non vi risultano specifiche competenze nel campo dei diritti delle persone con disabilità. D’altra parte un medico può essere al massimo competente nel valutare l’accesso ai servizi di salute (è docente di Economia Sanitaria e Organizzazione Sanitaria).
Ancora va sottolineato che proprio la Convenzione ONU supera il modello medico della disabilità, sposando il modello sociale basato sul rispetto dei diritti umani e che la nomina di un medico a questo incarico sembra paradossale e contradittoria con le norme della stessa Convenzione.

L’ultimo Commissario, infine, persona che si muove in sedia a rotelle, è stato consigliere circoscrizionale al Comune di Roma, ma non pare avere un profilo nazionale di esperienze nel campo dei diritti umani delle persone con disabilità. Non basta, infatti, avere una limitazione funzionale per essere esperto della tutela e promozione dei diritti umani delle persone con disabilità.

Qual è dunque la ratio di queste nomine? Controllare il funzionamento del Garante? Svuotarne i contenuti innovativi? Riproporre il modello medico della disabilità? Non volere approcciare il tema della discriminazione a largo raggio (per esempio per le persone migranti o omosessuali con disabilità)? Per la prima Istituzione Nazionale sui Diritti Umani italiana (ricordiamo che l’Italia non ha una Commissione Nazionale sui Diritti Umani, al contrario di tanti Paesi europei e di altre parti del mondo) non sarebbe un buon inizio. Va ricordato che questa Istituzione Nazionale consente di accedere gratuitamente ad un parere autorevole sulla violazione dei diritti umani, riducendo sostanzialmente il carico economico per arrivare ad una sentenza in tribunale, che in questi anni ha ridotto il ricorso a questo strumento legale. Dall’altro lato la condizione di violazione dei diritti umani è considerevole in Italia, come dimostrano i 760 casi pervenuti nel 2023 al Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della Federazione lombarda LEDHA.

Possibile che non vi fossero altre persone competenti italiane che potessero essere nominate quali membri del Collegio del Garante? Nei prossimi mesi potremo valutare queste perplessità rispetto ad un’Istituzione Nazionale che aveva sollevato molte aspettative.
È evidente che su questi elementi critici informeremo le autorità internazionali competenti.

*Componente del Consiglio Mondiale di DPI (Disabled Peoples’ International).

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