Un interessante precedente, utile a “fare giurisprudenza” nel senso della tutela di lavoratori e lavoratrici con disabilità, è dato da una recente Ordinanza della Corte di Cassazione, secondo la quale la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore da parte del datore di lavoro comporta l’onere datoriale di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l’eventualità che il superamento del limite di assenze per malattia sia connesso allo stato di disabilità
«In tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto [totale delle assenze per malattia] previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore mobilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio [grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]»: sta in questo passaggio e soprattutto in quello successivo, tutta l’importanza di una recente Ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro), pubblicata il 7 gennaio scorso e disponibile integralmente a questo link, che in tal senso ha accolto in alcune parti il ricorso di un lavoratore con disabilità nei confronti di una precedente Sentenza della Corte d’Appello di Torino. Nella parte successiva dell’Ordinanza, infatti, si scrive che «la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore da parte del datore di lavoro fa sorgere l’onere datoriale di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l’eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli».
Nello specifico, la Corte territoriale aveva «accertato che la società era a conoscenza della condizione di disabilità del lavoratore» e aveva «intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto (il medesimo previsto anche per le persone prive di disabilità) senza procedere ad acquisire informazioni circa la correlazione tra assenze per malattie del dipendente e stato personale di disabilità».
Un interessante precedente, quindi, utile a “fare giurisprudenza” nel senso della tutela di lavoratori e lavoratrici con disabilità. (S.B.)
Ringraziamo per la segnalazione Elisa Marino dell’Ufficio Legislativo della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie).
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