Le nuove Linee Guida per l’inclusione nelle Università

di Salvatore Nocera
Approvate nel settembre dello scorso anno, le nuove Linee Guida della CNUDD, la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati all’Inclusione degli Studenti con Disabilità e con DSA, sono composte da dieci capitoli e ne presentiamo oggi un’ampia analisi, con i passaggi che più evidenziano i diritti degli studenti con disabilità, DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e ulteriori BES (bisogni educativi speciali)

Studentessa universitaria con disabilitàPubblicamente presentate nei giorni scorsi (se ne legga anche su queste pagine), erano state approvate il 25 settembre dello scorso anno le nuove Linee Guida della CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati all’Inclusione degli Studenti con Disabilità e con DSA), documento di 24 pagine suddiviso in dieci capitoli, recepito dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), di cui riportiamo di seguito i passaggi che più evidenziano i diritti degli studenti con disabilità, DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e ulteriori BES (bisogni educativi speciali).

Come si legge nella premessa, «le Linee Guida vogliono essere un modello di riferimento comune volto a indirizzare le politiche e le buone prassi degli Atenei, stimolando scambi e sinergie nell’ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio per tutte e tutti le/gli studenti e della realizzazione di comunità accademiche inclusive». Fonte normativa di tutto ciò è la Legge 17/99, che ha previsto l’istituzione in ogni università di un Delegato del Rettore per l’Inclusione.
Il documento, come sopra detto, riguarda non solo gli studenti con disabilità certificata, ma anche quelli con DSA e ulteriori BES.
Come si legge nel capitolo 2 (Principi ispiratori), «le intenzionalità e le azioni delle Università italiane a favore delle/degli studenti con disabilità e/o con DSA si ispirano ai principi di diritto allo studio, vita indipendente, cittadinanza attiva e inclusione nella società, che orientano più in generale le politiche di indirizzo del nostro tempo, il cui principale punto di riferimento è la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità del 2006, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 18 del 2009».

Le Indicazioni per una didattica inclusiva di cui al capitolo 2.2 prevedono comunicazione multimodale, materiali didattici accessibili, misure di flessibilità didattica, strumenti visivi, feedback continuo.

Il paragrafo 3.1 del terzo capitolo definisce quindi in tal modo i compiti del Delegato o Delegata del Rettore: «Il Delegato o la Delegata del Rettore o della Rettrice costituisce il punto di riferimento sui temi dell’inclusione, della disabilità e dei DSA sia verso l’esterno dell’Ateneo sia verso l’interno. Per quanto attiene all’esterno, è punto di riferimento verso tutte le realtà territoriali che si occupano di disabilità e DSA, tra le quali: gli enti regionali per il diritto allo studio, gli enti e gli organismi amministrativi territoriali, gli uffici scolastici decentrati, le istituzioni scolastiche, le associazioni, le imprese e le agenzie per il lavoro. Con riferimento all’interno dell’Ateneo, il Delegato o la Delegata ha il compito fondamentale di promuovere l’inclusione, in tutte le sue forme: sensibilizzazione ai temi della disabilità e dei DSA, tramite iniziative culturali (incluse le attività di ricerca), interventi mirati nelle strutture dell’istituzione, promozione di eventi informativi e formativi rivolti a studenti, personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario. La prospettiva dalla quale il Delegato o la Delegata procede è sempre quella di privilegiare interventi volti a valorizzare le persone con disabilità e DSA, a contrastare stereotipi abilisti ed ogni altra forma di discriminazione anche di tipo intersezionale. Inoltre, il/la Delegato/a sostiene l’autonomia e l’autodeterminazione delle/degli studenti, favorendone il successo formativo, nel rispetto della loro dignità e libertà personale. Spettano al Delegato o alla Delegata il coordinamento di tutte le attività del SDDA [Servizio Disabilità/DSA di Ateneo, N.d.R.], nonché il monitoraggio e l’autovalutazione della qualità dei servizi offerti, finalizzati al loro miglioramento. Il Delegato o la Delegata in collaborazione con altri/e docenti referenti dei Dipartimenti o dei Corsi di studio affianca il SDDA nell’importante fase dell’accoglienza dello/a studente che, per la prima volta, si rivolge all’Ateneo con l’intenzione di intraprendere un percorso di studi universitario. Deve inoltre farsi promotore o promotrice, anche tramite il SDDA o i/le docenti referenti delle strutture didattiche, di incontri periodici con le/gli studenti che usufruiscono dei servizi offerti, sia per ascoltarne l’opinione, sia per evidenziare nuove esigenze ed eventualmente pianificare la modifica di alcune procedure o la creazione di nuovi servizi. Di particolare rilievo il ruolo di mediazione tra lo/a studente e i/le docenti durante tutto il percorso formativo, e il supporto al corpo docente nella consapevolezza del quadro normativo di riferimento, dei diritti e dei bisogni educativi dello/a studente. Il Delegato o la Delegata sovrintende all’allocazione e all’utilizzo dei fondi assegnati a favore delle/degli studenti con disabilità e DSA e assicura che vengano portate a termine nelle scadenze previste le procedure ministeriali. Il Delegato o la Delegata entra di diritto a far parte della CNUDD, come previsto dall’art. 3 del Regolamento della stessa. Il Delegato o la Delegata mantiene un costante scambio con gli omologhi e le omologhe delle altre Università per affrontare e risolvere questioni emergenti o con carattere d’urgenza».

A livello organizzativo è previsto il già citato Servizio SDDA, che «costituisce il punto di riferimento per le/gli studenti e svolge un ruolo strategico di orientamento, accoglienza e di gestione dei servizi».
Fra i suoi compiti, di cui al paragrafo 3.2 del terzo capitolo, «la funzione di interfaccia fra il sistema università e le/gli studenti, considerando anche la possibilità di coinvolgimento dei servizi territoriali di riferimento; la possibilità di fornire informazioni in merito ai benefìci economici, ai servizi erogati e alla mediazione con i/le docenti; il raccordo con i servizi di Ateneo e, in particolare, con gli uffici di orientamento, in ingresso e in uscita (Ufficio Placement), con le segreterie studenti, gli uffici per la mobilità internazionale, gli uffici per gli stage e i tirocini; il supporto mirato all’acquisizione di maggiore autonomia e indipendenza nello studio; l’attività di supporto al/la Delegato/a e, laddove previsto, ai/alle singoli/e Docenti Referenti delle strutture di Ateneo; d’intesa con il/la Delegato/a, il monitoraggio e l’autovalutazione della qualità dei servizi offerti finalizzato al loro miglioramento; l’offerta di materiale didattico accessibile anche tramite il sistema bibliotecario di Ateneo».

La Legge 17/99 ha pure previsto la nomina, a spese dell’università, di tutor nella persona di studenti universitari da affiancare come sostegno agli studenti con disabilità o DSA. Tali tutor costituiscono il servizio di tutorato, di cui al paragrafo 4.1 del quarto capitolo, fondamentale per facilitare il successo universitario degli studenti affiancati. In particolare, «ogni servizio di tutorato ha lo scopo di supportare lo sviluppo dell’autonomia individuale nello studio e la partecipazione attiva lungo tutto il percorso accademico delle/degli studenti, predisponendo interventi mirati che garantiscano pari opportunità e una maggiore inclusività del contesto», e si distinguono inoltre «differenti dimensioni, che sottendono diversi ambiti di intervento: prestazioni di servizi e di supporto da parte di uno/una studente (tutor alla pari) […]; prestazioni di servizi e di supporto da parte di uno/una tutor specializzato/a: con competenze disciplinari (studenti senior, tirocinanti, laureati/e) […],con competenze in ambito psico-pedagogico didattico (individuale e/o per piccoli gruppi omogenei)».

Le Linee Guida dedicano pure particolare attenzione all’accessibilità dei locali universitari, come al paragrafo 4.2 del quarto capitolo, ove si scrive che «il monitoraggio dell’accessibilità degli edifici universitari e delle azioni necessarie al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali è compito specifico del servizio tecnico di Ateneo, ma deve essere condiviso con il Servizio SDDA, al fine di pianificare e programmare interventi per il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità degli spazi e dei servizi. Il SDDA può fungere da preziosa interfaccia tra lo/a studente con disabilità e il servizio tecnico di Ateneo per la segnalazione diretta di criticità e la proposta di soluzioni efficaci per il loro superamento».
Segue quindi il riferimento all’uso e accessibilità delle nuove tecnologie, in cui si prevede fra l’altro che «il personale universitario deve essere sensibilizzato sull’utilità di questi strumenti, e formato per l’utilizzo appropriato degli stessi» e «l’accessibilità deve essere anche garantita per tutte le informazioni fornite dall’Ateneo attraverso i siti web».

Le Linee Guida si soffermano quindi accuratamente sulle modalità di svolgimento delle prove d’esame (paragrafo 4.4 del quarto capitolo): «A seguito della richiesta da parte dello/a studente con disabilità e/o con DSA, dell’analisi dei bisogni, il SDDA fornisce consulenza al fine di individuare modalità di supporto adeguate al singolo caso. Ove necessario, il/la docente può essere coinvolto/a fin dall’inizio nella definizione delle modalità di supporto. Sulla base di tali indicazioni, con congruo anticipo prima delle verifiche e delle prove d’esame, lo/a studente con disabilità e/o DSA segnala e/o presenta al/alla docente – con modalità diverse a seconda degli Atenei – le proprie esigenze. La certificazione non dà diritto ad ogni misura compensativa in modo indifferenziato, ma indica piuttosto un bisogno che occorre promuovere, affrontando le problematiche proprie della persona. Se non è pregiudizievole agli obiettivi dell’insegnamento, possono essere concessi uno o più strumenti compensativi, ad esempio: tempo aggiuntivo, strumenti tecnici (TIC e/o TA), suddivisione in moduli della disciplina, accesso ad appelli straordinari, utilizzo di mappe concettuali e mentali, affiancamento di un/una tutor con funzione di lettore/scrittore, di un/una assistente alla comunicazione, di un/una interprete LIS/LIST, ecc. Al/alla docente, in qualità di responsabile del percorso formativo disciplinare, compete la valutazione della idoneità delle misure rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi».
Per gli Esami di Stato, di cui al paragrafo successivo, resta previsto che «l’utilizzo di tali strumenti viene autorizzato dalla Commissione».

Viene pure presa in considerazione la mobilità internazionale con frequenza di università estere, rispetto alla quale il paragrafo 4.6 del quarto capitolo stabilisce fra l’altro che «in collaborazione con l’ufficio di Ateneo addetto alla mobilità internazionale, il SDDA dovrà valutare le reali necessità dello/a studente, facilitare i contatti con l’Università ospitante e, nei casi previsti, avviare le procedure per la richiesta di fondi aggiuntivi. Di particolare rilievo è l’azione di sensibilizzazione verso altri/e studenti che partecipano ai programmi di mobilità internazionale e che possono svolgere volontariamente, nei confronti dei colleghi e delle colleghe con disabilità e/o DSA, attività di tutoraggio alla pari».

Molto spazio viene poi dedicato all’orientamento (capitolo 5). Per l’orientamento in entrata si scrive che «il processo di orientamento è importante al fine di favorire la scelta dell’indirizzo di studi più adeguato volto a valorizzare le potenzialità presenti e a contrastare la dispersione e gli abbandoni in itinere. Sono infatti fornite allo/a studente, attraverso l’orientamento in ingresso, le informazioni relative al percorso formativo e al contesto universitario. Risultano utili al riguardo azioni di avvicinamento dello/a studente al contesto universitario già negli ultimi anni della scuola secondaria, in sinergia con le scuole e gli uffici scolastici-territoriali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o accordi di programma. Dopo il superamento dell’esame di maturità e prima dell’immatricolazione, occorre guidare lo/a studente nell’acquisire dimestichezza con l’ambiente universitario nelle sue diverse componenti e in particolare con i/le referenti dei Corsi di studio e delle strutture didattiche interessate. In seguito all’immatricolazione, il SDDA si attiverà, laddove richiesto dallo/la studente, per identificare i servizi individualizzati e approntare contesti accoglienti e promozionali rispetto alle diverse dimensioni: conoscitiva, relazionale, progettuale, didattica e organizzativa».
Per quanto riguarda invece l’orientamento in itinere: «Durante il percorso accademico, l’orientamento può svilupparsi sia attraverso interventi di counseling individuale e/o di gruppo (career counseling) sia mediante azioni rivolte all’interazione tra studente e contesto».
Infine, sull’orientamento in uscita: «Il compito dell’Università non si esaurisce con il conseguimento della laurea, ma deve prevedere anche strategie concrete per fornire un supporto adeguato alle/agli studenti con disabilità e/o con DSA nel momento della transizione al mondo del lavoro. Ogni azione va sviluppata in collaborazione con l’ufficio di Job Placement di Ateneo, anche attraverso attività di sensibilizzazione rivolte al mondo imprenditoriale che mettano in evidenza le opportunità lavorative consone alle professionalità acquisite dal/la singolo/a studente».

Fondamentale è ancora il capitolo 6, relativo ai test d’ingresso che gli studenti devono in alcuni casi svolgere: «Oltre ad un ambiente accessibile e all’applicazione del tempo aggiuntivo previsto (fino al 30% per candidati con DSA, fino al 50% per candidati con disabilità), le misure compensative possono riguardare: tutor con funzione di supporto nella lettura e/o nella scrittura; sintesi vocale; calcolatrice non scientifica; testo della prova adattato secondo le esigenze (caratteri ingranditi, contrasto figura/sfondo, ecc.); ambiente silenzioso; interprete in LIS/LIST. Non possono essere ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, personal computer, tablet, smartphone, smartwatch».

Mentre i capitoli dal primo al settimo riguardano quasi esclusivamente gli studenti con disabilità, il capitolo 8 è specificamente dedicato agli studenti con DSA, rispetto ai quali «l’Università ha l’obbligo di prevedere, come stabilito all’art. 5 della legge n. 170/2010, strumenti compensativi e approcci individualizzati nell’erogazione delle misure a tutela del diritto allo studio che supportino lo sviluppo delle competenze richieste, attraverso pratiche didattiche inclusive, sia nell’ambito del percorso di apprendimento sia per lo svolgimento delle prove di valutazione».
A titolo esemplificativo, viene fornito il seguente elenco: “Strumenti compensativi: PC con correttore ortografico; testo d’esame in formato digitale; programmi di lettore vocale / penna con OCR e di lettore vocale; presenza di tutor con funzione di lettore/lettrice, nel caso in cui non sia possibile fornire materiali d’esame in formato digitale; calcolatrice; tabelle e formulari; mappe concettuali; testo della prova con caratteri ingranditi; suddivisione della materia d’esame in più prove parziali; possibilità di interrogare il/la candidato/a in luoghi e tempi concordati in maniera personalizzata. Misure dispensative: tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova nel rispetto della privacy; per le prove scritte, riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa; possibilità di sostenere esami orali piuttosto che scritti o viceversa, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità; laddove l’esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta; valutazione dei contenuti piuttosto che della forma e dell’ortografia in relazione alla disciplina; in presenza di difficoltà nel calcolo, per quanto possibile, dare maggior rilievo al procedimento piuttosto che al risultato».

Indicazioni specifiche sono previste riguardo alle lingue straniere (paragrafo 8.4 dell’ottavo capitolo).

Il capitolo 9 è innovativo rispetto alle precedenti Linee Guida, ed è dedicato agli studenti con ulteriori BES (bisogni educativi speciali). Sono previste a tale riguardo due tipologie la prima delle quali è costituita da situazioni che richiedono una certificazione come la disabilità (disabilità e invalidità, disturbi specifici dell’apprendimento, altri disturbi del neurosviluppo, disturbi psichiatrici diagnosticati, condizioni mediche invalidanti), mentre il secondo gruppo concerne più specificamente quelli tradizionalmente considerati come casi di ulteriori BES, che non richiedono certificazione, quali «altre condizioni di bisogni educativi speciali. Rientrano in questa fattispecie tutte le condizioni che influenzano in modo particolarmente negativo gli apprendimenti e/o la partecipazione sociale. In questa categoria potrebbero ricadere, ad esempio, le condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale particolarmente gravi qualora si ravvisi il loro impatto negativo relativamente persistente sugli apprendimenti e/o la partecipazione sociale (tenendo comunque conto delle altre misure che gli Atenei o altri enti, come ad esempio gli enti regionali per il diritto allo studio, mettono in campo per fronteggiare tali condizioni, come ad esempio borse di studio, riduzione delle tasse su base ISEE, corsi di lingua, ecc.). Tali condizioni possono essere segnalate da altri servizi di Ateneo o pervenire direttamente all’attenzione del SDDA».
Quanto agli esami di questi studenti, è prevista la stessa «adozione di accomodamenti ragionevoli individualizzati in sede di esame»; tuttavia, è da precisare che «tali misure, allo stato attuale, non sono al momento estendibili agli esami e ai test di ammissione che seguono indicazioni ministeriali su cui non ci sono margini di autonomia per gli Atenei».

Alcune osservazioni conclusive
Queste Linee Guida completano il sistema di Linee Guida riguardante tutto l’arco dell’inclusione scolastica, costituito dalle Linee Guida per l’inclusione nella scuola, emanate con Nota Ministeriale del 4 agosto 2009 e dalle Linee Guida allegate al Decreto Interministeriale 182/20 sui nuovi modelli di PEI (Piani Educativi Individualizzati), come integrato dal Decreto Ministeriale 153/23.
Il capitolo 10 delle Linee Guida or ora esaminate presenta l’elenco dei riferimenti normativi su cui esse si basano, manca però quello alle Linee Guida per gli alunni con ulteriori BES, trasmesse con Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011. A proposito di questi studenti universitari, le presenti Linee Guida precisano, data la novità introdotta, che mancano attualmente appositi finanziamenti per poter prevedere tutor come avviene con gli studenti con disabilità e DSA. È pertanto da supporre che l’Ufficio Assistenza di Ateneo possa ottenere dei giovani del Servizio Civile Universale che sono forniti gratuitamente dallo Stato, per i quali bisogna pagare solo un piccolo contributo da parte dell’Università o degli interessati. Invero, gli studenti che le Linee Guida qualificano come con ulteriori BES, purché certificati, dovrebbero, secondo la normativa vigente per le scuole, rientrare nel gruppo degli studenti con disabilità, data la complessità delle situazioni elencate nel documento.
Da ricordare, infine, che le Linee Guida sono una tipologia di atti amministrativi piuttosto recenti, emanate inizialmente solo dalle nuove autorità che si sono affermate nel mondo amministrativo, come in questo caso la CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati all’Inclusione degli Studenti con Disabilità e con DSA), anche se il documento è stato recepito dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Comunque, anche a livello giurisprudenziale esse possono considerarsi sempre più fonte di diritti, rivendicabili dagli studenti che si trovano nelle condizioni da esse previste. E ciò vale anche per queste Linee Guida, pur non essendo state trasmesse con Decreto Ministeriale.

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