Quella norma da correggere nel nuovo Codice della Strada

di Vincenzo Falabella*
Le novità del nuovo Codice della Strada riguardanti la guida di chi abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope rischiano di creare molti problemi alle persone con disabilità le cui patologie richiedano di assumere quel tipo di sostanze in dosi terapeutiche e che abbiano la patente di guida. «Risulta dunque necessario un correttivo alla normativa – scrive il presidente della Federazione FISH Falabella -, ed è in tal senso che ci muoveremo nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti»

Persona con disabilità alla guidaCon l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, tramite la Legge 177/24 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sono state introdotte importanti novità per chi si mette alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Con la nuova disciplina, però, bisogna prestare adeguata attenzione anche all’uso di alcuni farmaci, che potrebbero determinare una falsa positività al test di controllo. Prima della riforma, infatti, la vecchia normativa puniva chi, dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, si metteva alla guida in stato di alterazione psicofisica. Ora invece, dopo la modifica dell’articolo 187 del Codice della Strada, viene punito «chiunque guidi dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», facendo pertanto venir meno il requisito della necessità di verificare lo stato di alterazione psicofisica del conducente.
Questo significa che, in caso di controllo da parte degli organi competenti, le sanzioni scattano con la semplice positività al test antidroga, pur non essendovi alcuno stato di alterazione psicofisica.

Si tratta di una novità che crea non pochi problemi e dubbi a chiunque utilizzi determinati farmaci che possono essere ricompresi nella categoria delle sostanze psicotrope, e a maggior ragione per le persone con disabilità le cui patologie richiedano di assumere quel tipo di farmaci o di sostanze psicotrope in dosi terapeutiche (si pensi ad esempio ai cannabinoidi ad uso terapeutico) e che possedendo la patente di guida, si debbano muovere quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro, i luoghi di cura e/ riabilitazione o semplicemente per usare l’autovettura per esigenze quotidiane. Come detto, infatti, secondo la nuova normativa, potrebbe essere punito anche chi assume farmaci con effetti psicotropi, pur essendo egli capace di guidare in piena sicurezza. E secondo il nuovo articolo 187 del Codice della Strada, è opportuno ricordare, la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti è punita con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno. Nel caso poi di accertamento del reato, vi è comunque la sospensione della patente da uno a due anni, con durata della sospensione stessa che viene raddoppiata quando il veicolo appartiene a una persona estranea al fatto.
Ma non solo, sempre l’articolo 187 del Codice della Strada stabilisce ora che la patente sia sempre revocata nel caso di recidiva nel triennio o se il reato sia commesso da una determinata categoria di conducenti prevista dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 186.
Infine, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (anche se sia stata applicata la sospensione condizionale della pena), viene sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al fatto.

A questo punto appare evidente la necessità di affrontare il problema dei cosiddetti “falsi positivi” nei test antidroga, perché il rischio è quello di punire ingiustamente persone che assumono medicinali prescritti legittimamente.
Ad oggi non è stato formalmente elaborato un elenco di farmaci e sostanze che potrebbero determinare una falsa positività. E tuttavia, anche se solo a titolo di esempio, è possibile fare riferimento ai farmaci a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee, nonché ai medicinali a base di cannabis, benzodiazepine e barbiturici. Potrebbero inoltre esserci problemi anche nel caso di assunzione di antistaminici, antidolorifici, oppioidi (tra cui, come già detto, la cannabis terapeutica) ansiolitici e sedativi, farmaci per la pressione e antidepressivi triciclici: ossia medicinali, anche di uso comune, che possono avere controindicazioni sulla capacità di guida (come, ad esempio, sonnolenza e alterazione della concentrazione).

Alla luce dunque di quanto evidenziato, risulta necessario, un correttivo alla normativa, pur semplicemente aggiungendo una frase quale «…fatte salve le persone che assumano dette sostanze e farmaci per scopo terapeutico a fronte di precisa prescrizione medica e nei dosaggi previsti dalla stessa» ed è in tal senso che la nostra Federazione muoverà formalmente i propri passi nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

*Presidente della FISH (già Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, oggi Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).

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