Con la Circolare n. 50/09 del 20 maggio scorso, il Ministro dell’Istruzione ha chiarito e coordinato le diverse norme emanate negli ultimi anni sulla valutazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, precisando che nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) la valutazione conclusiva di ogni anno scolastico e degli esami deve prevedere il conseguimento del 6 in ogni disciplina ai fini della promozione, ciò che ovviamente dev’essere deliberato dal Consiglio di Classe o dalla Commissione d’Esame, se necessario a maggioranza. Nel caso poi che in qualche disciplina l’alunno non sia stato valutato come sufficiente dal singolo docente o dal commissario, se la maggioranza del Consiglio di Classe o della Commissione d’Esame è favorevole alla promozione, l’insufficienza diventa un 6, tramite voto di consiglio, come del resto è sempre avvenuto.
La medesima Circolare 50/09 precisa inoltre che per l’ammissione agli esami conclusivi degli studi della scuola superiore (ex Maturità), richiamando l’Ordinanza Ministeriale 40/09, l’alunno deve riportare una media del 6 comprensiva anche del voto di condotta e di educazione fisica. Se per altro in talune discipline (ma non nella condotta) l’alunno riporta voti inferiori al 6, se questi sono compensati da voti superiori al 6 in altre, tali da realizzare la media globale del 6, l’alunno stesso dev’essere ammesso agli esami, ferma restando la valutazione definitiva da parte della Commissione circa l’esito delle prove d’esame (se ne legga anche in questo sito cliccando qui).
Sempre il 20 maggio è stata prodotta anche la Circolare Ministeriale n. 51/09 riguardante esclusivamente gli esami di licenza media. Essa richiama la Circolare 32 del 2008 (di cui si legga in questo sito cliccando qui), confermandone le norme. La Circolare 51/09 precisa ancora che è stato predisposto un nuovo modello di Diploma con il Decreto Ministeriale n. 22/09.
Infine, nel paragrafo intitolato Pubblicazione risultati della Circolare, si ribadisce che in caso di candidati che svolgano un Piano Educativo Individualizzato (PEI) con prove differenziate, non si dà menzione di tali prove sui tabelloni affissi all’albo della scuola (se ne legga anche, in questo sito, cliccando qui).
Osservazioni
La Circolare Ministeriale n. 51/09 esonera solo i minori e gli adulti frequentanti i Centri per l’Educazione Permanente (di cui alla Nota Ministeriale Protocollo n. 13002 del 16 dicembre 2008) dallo svolgimento della quarta prova nazionale INVALSI (se ne legga la scheda prodotta da chi scrive, all’indirizzo raggiungibile cliccando qui. L’INVALSI è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione).
La collocazione di tale esonero nel paragrafo della Circolare 51/09 intitolato Particolari categorie di candidati – tra i quali sono compresi anche gli alunni con disabilità – ha fatto sorgere il dubbio che anche questi ultimi dovessero essere dispensati dallo svolgimento di tale prova. Ma il dubbio è certamente fugato dalla Circolare n. 54/08 che prevede espressamente l’effettuazione di tali prove da parte degli alunni con disabilità, anche tramite prove equipollenti.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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