Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia (Sezione di Trieste), con la Sentenza n. 89 del 26 novembre 2008 (depositata in Segreteria il 27 febbraio 2009) aveva negato – qualche mese fa – l’aumento delle ore di sostegno per una bimba con disabilità di Premariacco (Udine), basandosi sul presupposto che – in presenza di vincoli di bilancio della Pubblica Istruzione – non esista un diritto a tale aumento anche perché la richiesta sarebbe risultata fondata su cause sanitarie documentate dalla Diagnosi Funzionale della ASL e non da motivi legati all’istruzione.
Viceversa – solo qualche settimana dopo – il Tribunale Civile di Roma, con la Decisione Cautelare del 30 marzo 2009, aveva accolto la richiesta di aumento di ore, sostenendo che l’alunno con disabilità «ha un diritto soggettivo pieno, costituzionalmente garantito e non degradabile a semplice interesse legittimo neppure a causa di vincoli di bilancio, anche perché la stessa Legge Finanziaria per il 2008 [Legge 244/07, N.d.R.] fa salvo il diritto al sostegno».
A fare ulteriore chiarezza su tale materia, sono intervenute – più o meno negli stessi giorni – due Ordinanze Sospensive del Consiglio di Stato, confermando il diritto all’aumento delle ore di sostegno. Infatti, quelle due decisioni del 24 febbraio 2009, andando in avviso contrario al TAR di Cagliari, hanno accolto gli appelli proposti e in particolare nell’Ordinanza n. 1038/09 si scrive: «ritenuto ad un primo sommario esame che l’art. 2, comma 413, della legge 24/12/2007, n. 244 [Finanziaria per il 2008, N.d.R.] – nello stabilire un rapporto medio nazionale fra insegnanti di sostegno ed alunni diversamente abili – non escluda attente valutazioni caso per caso, al fine di assicurare pieno soddisfacimento delle “effettive esigenze rilevate”».
Osservazioni
È certamente da tenere presente che questo è il primo caso in cui il Consiglio di Stato si avvale della recente norma della Legge Finanziaria per il 2008, dandone un’interpretazione di piena garanzia per la tutela, in via cautelare, del diritto allo studio degli alunni con disabilità, malgrado le restrizioni finanziarie imposte dal Governo alla scuola pubblica.
È anche da sottolineare che la giurisprudenza continua a ritenere fondamentale – e forse unica risorsa – per la realizzazione del diritto allo studio, le ore di sostegno, mentre la cultura dell’integrazione suggerisce che la risorsa principale sia costituita dalla presa in carico da parte di tutti gli insegnanti curricolari debitamente formati. E tuttavia l’Amministrazione Scolastica non è ancora assolutamente in grado di dimostrare tale presa in carico e quindi continua a rimanere giustamente soccombente.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con riadattamenti e integrazioni, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.