Il trasporto scolastico è un diritto primario

di Rolando A. Borzetti
O per lo meno dovrebbe esserlo, come sanciscono del resto sia le leggi che numerose sentenze e pronunciamenti, definendo appunto tra gli obblighi delle Province (per le scuole secondarie superiori) e dei Comuni (per le scuole di grado inferiore) quello di garantire l'effettività del diritto allo studio delle persone con disabilità anche tramite trasporti specifici. Ma nella realtà è tutt'altra cosa, come nella Provincia di Roma, dove la questione si trascina irrisolta da anni

Sollevatore di pulmino per disabiliPrima delle elezioni, un cittadino elettore solitamente analizza il programma del candidato che chiede di essere votato, per coglierne – tra le numerose “fumosità” – quel programma di lavoro politico teso a facilitare la soluzione dei mille problemi che in genere assillano le famiglie, in particolare in questi ultimi tempi.
Un’Amministrazione Pubblica, infatti, deve diventare punto di riferimento per un cittadino bisognoso di esigenze da soddisfare e di conseguenza essa deve saper mettere tutto il suo impegno e la concretezza nella risoluzione dei problemi della città, o della Provincia, come nel caso di cui vorrei parlare.

Mi riferisco infatti al problema del trasporto scolastico per gli studenti disabili nella Provincia di Roma, questione che si trascina da anni, fin dalla Giunta Gasbarra [2003-2008, N.d.R.], ma che non ha mai trovato soluzione, forse perché il bacino di utenza è una minoranza, di quella che ha dovuto battagliare per ottenere quello che la Costituzione garantisce ad essa, ma che le Amministrazioni Pubbliche ignorano, facendo letteralmente “orecchie da mercante”.
Al giorno d’oggi – dove spesso la politica si è trasformata in spettacolo – questo problema non sembra nemmeno sfiorare il presidente della Provincia di Roma Zingaretti e la sua Giunta, impegnati invece a fare installare nei locali delle scuole di istruzione secondaria superiore distributori automatici di anticoncezionali.
Per carità, un’iniziativa senz’altro lodevole, ma soddisfare i bisogni delle famiglie di persone con disabilità, per vedere soddisfatti i loro diritti, dovrebbe essere un obiettivo primario.

Eh sì, perché il trasporto scolastico è un diritto sancito dalle leggi. L’articolo 8 della Legge quadro 104/92 – nell’ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile – stabilisce infatti l’effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici, così come gli articoli 12 e 13 della medesima norma. Disposizioni, queste, chiaramente strumentali alla piena e integrale attuazione delle norme in materia di diritto all’istruzione.
Di più, il Decreto Legislativo 112/98 (articolo 139), nel conferire alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato – confermando in tal senso quanto già contenuto nel Decreto Legislativo 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che agli articoli 312 e seguenti disciplina Il diritto all’educazione, all’istruzione e alla integrazione dell’alunno handicappato) – ha attribuito alle Province (in relazione all’istruzione secondaria superiore) e ai Comuni (in relazione agli altri gradi inferiori di scuola) i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo all’istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, tra i quali è da comprendersi sia l’organizzazione di trasporti speciali che la relativa assistenza ad personam.

Non ultimo – per guardare poi al Lazio – l’Accordo Regionale per l’Integrazione Scolastica e Formativa degli Studenti con Disabilità, di cui all’oggetto Modifiche ed integrazioni all’allegato A della delibera regionale del 07/09/2007 n. 681 concernente: “Accordo regionale per l’integrazione scolastica e formativa degli studenti con disabilità (legge 5 febbraio 1992 n. 104), prevede al punto 4.3 lettera c che «le Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo e Comune di Roma» si attivino «affinché sia assicurata agli alunni disabili residenti nella provincia la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblici o l’organizzazione di trasporti specifici».
Senza dimenticare, infine, pronunciamenti come il Parere n. 5/08 della Corte dei Conti della Lombardia su Trasporto scolastico e assistenza alle scuole Superiori o la Decisione del Consiglio di Stato n. 2631/08 (Obbligo a provvedere al trasporto scolastico gratuito con assistenza nella scuola secondaria), oltre alle tante Sentenze Amministrative emesse dai vari Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) sulla questione.

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