Sottoscriviamo (online) quella Proposta di Legge sull’amministrazione di sostegno!

di Salvatore Nocera
C’è una civilissima Proposta di Legge di riforma dell’amministrazione di sostegno cui servono 50.000 firme entro il prossimo mese di giugno. E da quest’anno si può anche sottoscriverla online. «Invito quindi tutti quanti la condividano – scrive Salvatore Nocera – a firmarla e a loro volta a rilanciare tale invito a un numero sempre maggiore di potenziali sottoscrittori»
Oscar Alitta, "Liberation", 1999 (©ArtMajeur by YourArt)
Oscar Alitta, “Liberation”, 1999 (©ArtMajeur by YourArt)

Su queste stesse pagine Simona Lancioni, responsabile di Informare un’H-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa), ha ripetutamente richiamato l’attenzione di noi lettori sulla distorsione operata in troppi casi dalla Legge 6/04 sull’amministratore di sostegno. L’uso improprio di tale norma ha provocato effetti opposti a quelli per i quali era stata approvata. Infatti, il primo articolo di essa stabilisce che «la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».
La stessa legge, all’articolo 2, addirittura modifica la rubrica dell’apposito titolo del Codice Civile in cui era scritto «norme a tutela delle persone incapaci di agire», con la dizione più rispettosa «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia». Malgrado tutto ciò, alcuni amministratori di sostegno non hanno rispettato la legge, violando la libertà delle persone da loro assistite e trovando anche il consenso di giudici tutelari.
Purtroppo casi del genere si sono ripetuti, pervenendo anche a situazioni eclatanti di cui anche Superando ha dato ampia notizia. Per questo motivo, da più parti e anche dalla FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie) e da Associazioni ad essa aderenti, è stata manifestata la volontà di apportare delle modifiche alla legge, riducendo la discrezionalità degli amministratori di sostegno.

Chi però è passato dalle parole ai fatti è stata l’Associazione Diritti alla Follia, che ha presentato una Proposta di Legge di iniziativa popolare proprio al fine di sollecitare un dibattito nel Paese e una piena presa di coscienza della necessità di modificare Legge 6/04. Certo, la procedura dell’iniziativa popolare è più lunga e complessa che far presentare una Proposta di Legge da parte di un parlamentare. Però, con questa iniziativa Diritti alla Follia sta facendo effettivamente prendere consapevolezza al Paese della necessità delle modifiche, invitando la gente a sottoscrivere la Proposta di Legge stessa.
La sottoscrizione l’anno scorso poteva avvenire solo in presenza e io sono tra quelli che l’hanno fatto presso il mio Municipio. Ma da quest’anno la sottoscrizione può avvenire online, tramite questo link ed è quindi molto più agevole per tutti. Come previsto dalla Costituzione, occorre raggiungere il numero di almeno 50.000 firme entro il mese di giugno prossimo. Pertanto mi unisco all’invito dell’Associazione Diritti alla Follia e a quello di Simona Lancioni affinché quanti condividono i contenuti della Proposta di Legge provvedano al più presto a sottoscriverla.

I contenuti della suddetta Proposta di Legge possono sinteticamente riassumersi come segue:
° Si impone che la richiesta provenga direttamente dal beneficiario, e che comunque il beneficiario debba avere un avvocato. Ciò in deroga alla normativa precedente, che riteneva possibile anche la richiesta senza la necessità di assistenza legale.
° Si stabilisce che l’incarico di amministratore di sostegno non sia assegnato ad avvocati che abbiano già altri incarichi simili. Ciò per evitare, come attualmente avviene, che questi cumulino decine di incarichi, occupandosi quindi solo degli aspetti strettamente economici e per nulla provvedendo alla qualità della vita dell’assistito, novità che invece è stata introdotta dalla Legge 6/04.
° Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve indicare tra l’altro la gratuità dell’incarico e i diritti che la presente novella al Codice Civile riconosce all’interessato. Questi sono aspetti innovativi rispetto alla Legge 6/04.
° L’amministrazione di sostegno può essere richiesta anche da un beneficiario minore o interdetto o inabilitato.
° Qualora i servizi sociosanitari ritengano opportuna o necessaria la nomina dell’amministratore di sostegno, debbono informare il beneficiario di tutti i diritti a lui spettanti.
° Prima che venga promosso ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, deve essere esperito un tentativo di mediazione con la partecipazione diretta dell’interessato, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 28/10. Anche questa è una novità tendente a coinvolgere direttamente l’interessato, cercando di evitare la nomina dell’amministratore di sostegno.
° L’interessato deve essere comunque informato degli effetti che l’amministrazione di sostegno produce rispetto alla sua capacità di agire, e non può essergli impedito di comunicare con l’esterno, se ricoverato in una RSA o RSD (Residenza Sanitaria Assistita o Residenza Sanitaria Disabili).
° Qualora la richiesta di nomina non provenga dall’interessato, essa deve essergli notificata a cura della cancelleria del giudice tutelare.
° «La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla volontà espressa o presunta del beneficiario, in rapporto alla cura ed agli interessi della persona», facendosi di tutto per «ricostruire la volontà del beneficiario» (articolo 6 della Proposta di Legge): Questa innovazione molto dettagliata sembra quasi dettata dallo spirito e dalla lettura di tante norme del Decreto Legislativo 62/24 sul Progetto di Vita Personalizzato e Partecipato.
° La persona già beneficiaria dell’amministrazione di sostegno può comunque sempre conferire mandato ad avvocati per la sua difesa in qualunque giudizio.
° Il beneficiario non può essere privato in nessun caso dei propri rapporti familiari. Ciò per contrastare episodi di privazione purtroppo verificatisi, con grave turbamento psicologico degli interessati.
° Vengono elencati in modo molto dettagliato, all’articolo 8, i doveri di informazione dell’amministratore di sostegno nei confronti del beneficiario, e di rispetto della sua volontà e dei suoi desideri.
° In caso di dissenso tra la volontà dell’interessato e quella dell’amministratore di sostegno, il beneficiario può ricorrere al collegio o al giudice tutelare. Questa norma sembra dettata dall’esperienza di casi assai penosi in cui persone sono state costrette a subire scelte imposte dall’amministratore di sostegno in totale spregio della volontà e dei desideri del beneficiario. La conferma di quanto detto si rinviene nei divieti fatti all’amministratore di sostegno, secondo i quali «in nessun caso, attraverso la procedura di cui al comma II, è possibile imporre al beneficiario decisioni che rientrino – in accordo alla legge 2009 n. 18 – nella sua sfera esclusiva di pertinenza. In nessun caso, in particolare, è possibile imporre al beneficiario una collocazione residenziale, l’assunzione di cure in difetto di consenso libero ed informato, limiti all’uso di qualsivoglia mezzo di comunicazione, limiti alla libertà di circolazione, preventive autorizzazioni al conferimento di mandato a legali per azioni giudiziarie – di qualsivoglia natura – a tutela dei propri diritti».
Questi princìpi sembrano chiaramente ricavati dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, e in particolare dall’articolo 19 di essa (Vita indipendente ed inclusione nella società).
° È fatto obbligo all’amministratore di sostegno di giurare «di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 408, comma IV, c.c.» e di «preservare nella massima misura possibile l’autonomia e la libera scelta dell’interessato, in accordo alle sue aspirazioni e preferenze insindacabili».
° È previsto l’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione delle leggi e dei contenuti del decreto di nomina.
° Quando da parte del beneficiario o di chiunque altro, si ritiene che siano cessate le condizioni per la sussistenza dell’amministrazione di sostegno, si può chiederne la cessazione; in ogni caso ne è consentita la sostituzione.
° Vengono abrogate l’interdizione e l’inabilitazione, come richiesto, oltre che dalla contraddittorietà della logica con il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno, anche dal Comitato ONU sulla verifica dell’attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Come si può vedere, le norme proposte sono dettagliatissime e sembrerebbero più contenute in un regolamento che in un atto legislativo. Ciò sembra essere voluto dai proponenti proprio per evitare il ripetersi di quanto successo di negativo nei fatti che vengono analiticamente dettagliati.
La logica che pervade la proposta di modifica sembra ispirarsi in modo radicale alla tutela massima della volontà “insindacabile” del beneficiario. In questo, come già detto, la Proposta di Legge sembra pienamente in linea con il Decreto Legislativo 62/24, secondo i princìpi chiaramente spiegati nel magistrale commento di Daniele Piccione alla Legge Delega 227/21 in materia di disabilità, nel libro Costituzionalismo e disabilità (Giappichelli, 2023), la cui lettura è preziosa per comprendere questi orientamenti innovativi.
Può lasciare perplessi l’insindacabilità nei casi in cui la volontà del beneficiario possa essere anche dannosa nei confronti di se stesso, come pure può sembrare eccessivo l’obbligo di nominare comunque un avvocato difensore durante la procedura, anche perché non è previsto che esso sia nominato d’ufficio senza oneri a carico del beneficiario. Invece, è strano che tra le norme dettagliatissime non ne compaia una che sta creando problemi a molti genitori amministratori di sostegno, e cioè la nomina, da parte dei giudici tutelari e a spese dei genitori, di un contabile, per verificare la correttezza dei rendiconti annuali che gli amministratori di sostegno sono tenuti a fare. Se già per i genitori una rendicontazione dettagliatissima è un onere fastidioso, diviene ancora di più odioso il fatto di dover pagare il revisore dei propri conti. Ciò anche perché i giudici tutelari, in caso di rifiuto di pagamento di questo balzello, minacciano la revoca della potestà genitoriale, oltre che della nomina di amministratori di sostegno.
Comunque, di tutti questi aspetti si potrà giuridicamente parlare quando la Proposta di Legge depositata in Parlamento verrà assegnata ad una commissione per iniziare il proprio iter. In quella sede si potranno presentare emendamenti integrativi, chiarificatori e migliorativi al testo. Ma per far questo, è necessario che entro giugno, come detto, vengano raggiunte le 50.000 firme.
Quindi invito tutti quanti condividano questa civilissima Proposta di Legge a firmarla immediatamente online al link che riproponiamo qui, e a loro volta a rilanciare tale invito a un numero sempre maggiore di potenziali sottoscrittori. Il mio invito, ovviamente, è rivolto prioritariamente a tutte le Associazioni aderenti alla FISH e alle persone con disabilità e loro famiglie ad esse aderenti.

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