Il Ministero dell’Istruzione si è finalmente pronunciato ufficialmente sul divieto dell’utilizzo improprio dell’insegnante per l’attività di sostegno in supplenze, quando l’alunno assegnato sia presente a scuola.
Il documento cui ci riferiamo è esattamente la Nota Ministeriale protocollo n. 9839 dell’8 novembre scorso (la si legga cliccando qui), con la quale è stato pure riaffermato l’obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai cinque giorni nella scuola primaria e ai quindici in quella secondaria.
Vediamo innanzitutto la questione del divieto di utilizzo dei docenti per il sostegno in supplenze, quando l’alunno sia a scuola. In tal senso la Nota Ministeriale citata riporta in chiusura l’espressione: «…salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili». Ebbene, tali parole, se male interpretate da Dirigenti in difficoltà di personale e di risorse, potrebbero vanificare il divieto reso finalmente esplicito e già presente in modo meno chiaro nelle Linee Guida Ministeriali sull’Integrazione Scolastica del 9 agosto 2009.
Pertanto si ritiene che:
– in primo luogo il docente non deve essere impegnato con il proprio alunno, poiché distoglierlo da ciò comporterebbe l’interruzione del suo pubblico servizio;
– deve inoltre trattarsi non solo di «casi eccezionali», ma questi devono essere pure «non altrimenti risolvibili». Ciò significa che non solo devono mancare altri docenti – curricolari o di sostegno – disponibili a svolgere sino a un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni, ma dev’essere una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad esempio quella di un docente che segnali la propria assenza all’inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell’ora. Infatti – ormai in base al Decreto Ministeriale 131/07 sulle supplenze – il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell’arco di un’ora l’aspirante a supplenza può intervenire e assumere immediatamente l’incarico.
Non credo pertanto che si possano configurare altre ipotesi “non altrimenti risolvibili” e quindi qualora un docente di sostegno riceva l’ordine del Dirigente Scolastico di andare a fare una supplenza, anche nella classe dove è iscritto l’alunno a lui affidato e quando l’alunno stesso sia presente a scuola, egli dovrà rispondere che vi andrà, ma – considerato che in quelle ore come orario dovrebbe stare con l’alunno in compresenza con un docente curricolare – dovrà cortesemente chiedere al Dirigente stesso di fargli un ordine di servizio scritto per esonerarlo dalla responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l’assunzione di responsabilità di tutta la classe dove deve andare a fare supplenza.
In mancanza di tale ordine scritto, l’insegnante potrà legittimamente rifiutarsi di svolgere la supplenza e comunque, una volta ricevutolo, potrà segnalare il caso all’Ufficio Scolastico e al Ministero, come violazione delle Linee Guida Ministeriali del 9 agosto 2009 e della Nota dell’8 novembre scorso di cui stiamo parlando.
Dal canto suo, la famiglia, una volta informata, potrebbe anche agire contro il Dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e, qualora l’alunno venisse lasciato solo dal docente che deve recarsi in un’altra classe, anche per interruzione di pubblico servizio.
Come accennato in precedenza, è importante anche – sempre nella Nota n. 9839 – l’esplicitazione circa l’obbligo di nominare supplenti per meno di cinque giorni nelle scuole primarie e per meno di quindici in quelle secondarie. Ciò infatti era già stato affermato dalla Sentenza della Corte dei Conti n. 59/04 e finalmente viene ora dichiarato con chiarezza anche dal Ministero.
Tutto ciò certo giova a non deteriorare la qualità dell’integrazione scolastica, cosa che in questi ultimi anni è avvenuta sin troppo spesso. I genitori, quindi, con serenità, ma con fermezza, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio, debbono far presente ai Dirigenti Scolastici questa Nota Ministeriale che non può assolutamente essere disattesa.
Un’altra Nota Ministeriale, di qualche giorno precedente (protocollo n. 7736 del 27 ottobre scorso: la si legga cliccando qui) ha fornito poi chiarimenti in merito alle assenze di alunni che, a causa di malattia, usufruiscano dell’istruzione in ospedale o a domicilio.
Com’è noto, infatti, l’articolo 14, comma 7 del DPR 122/09 aveva stabilito che le assenze superiori a un quarto dell’orario di frequenza previsto nell’anno scolastico determinino la non ammissione agli esami di stato o la bocciatura dell’alunno. Ora, la citata, recente Nota del 27 ottobre scorso precisa appunto che tali assenze non invalidano l’anno scolastico, in quanto in determinati periodi l’alunno prosegue la sua formazione con attività didattiche collegate alla classe, anche se effettuate in un luogo diverso.
A conferma di ciò, la Nota n. 7736 cita anche l’articolo 11 dello stesso DPR 122/09, che tratta di istruzione in ospedale o a domicilio.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il frutto della sintesi – qui proposta per gentile concessione – di due diverse schede già pubblicate nel sito dell’AIPD.
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