Aggiornamenti delle graduatorie per gli insegnanti di sostegno e non

a cura di Salvatore Nocera*
Un recente Decreto Ministeriale ha indicato le norme per l'inserimento del personale scolastico nelle graduatorie permanenti. Analizziamo approfonditamente i vari passaggi del provvedimento, soffermandoci in particolare sui docenti con disabilità, su quelli per il sostegno e su alcuni possibili problemi e contraddizioni prodotti dal Decreto

Insegnante disabile a scuolaCon il Decreto n. 44 del 12 maggio scorso, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indicato le norme per l’inserimento del personale scolastico nelle graduatorie permanenti che vengono aggiornate e che avranno validità per gli anni scolatici 2011-2012 e 2012-2013 sino alla fine del 2013. Va ricordato per altro che l’articolo 9, comma 20 del Decreto Legge 70/11 fissa a tre anni la validità di tali graduatorie.

Le norme che riguardano i docenti con disabilità sono contenute nell’articolo 1 del Decreto Ministeriale e ribadiscono i consueti provvedimenti secondo cui la riserva dev’essere espressamente richiesta nella domanda e nell’apposito spazio della scheda, pena il depennamento.
Si ribadisce poi che può inserirsi per l’aggiornamento solo chi sia disoccupato al momento della presentazione della domanda. Dal canto suo, la Magistratura ha precisato che chi ha un incarico inferiore ai sei mesi «non si considera occupato» e che si può essere validamente occupati al momento della nomina, purché disoccupati al momento della presentazione della domanda e sino ai termini di presentazione della stessa.
E ancora, si ribadisce che si possono presentare i titoli di specializzazione per il sostegno conseguiti entro il 30 giugno 2011, anche se dopo la scadenza della presentazione delle domande, facendone riserva.
Costituisce invece una novità il fatto che si possa presentare domanda di incarico in una sola Provincia, rispetto alle tre consentite in precedenza; ciò a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale.
Un’altra novità, infine, viene dal diritto di inserirsi in graduatoria secondo il proprio effettivo punteggio (inserimento “a pettine”), rispetto al precedente inserimento consentito solo in coda, anche questo a seguito della medesima Sentenza della Corte Costituzionale e di un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

Articolo 4
Esso riguarda i docenti per il sostegno all’inclusione degli alunni con disabilità. Vi si ribadisce che vengono formulati per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado tre elenchi in cui vengono inseriti – a seconda del punteggio – i possessori di titoli di specializzazione polivalenti, indipendentemente dalle rispettive graduatorie di classe di concorso. I possessori di titoli monovalenti vengono inseriti in un unico elenco.
Per le superiori, invece (scuole secondarie di secondo grado), vengono formulati tre elenchi (per i ciechi, per i sordi e per gli psicofisici) per ciascuna delle quattro aree disciplinari in cui vengono suddivise tutte le classi di concorso (linguistica, logico-matematica, scientifica, tecnologica).
Il servizio prestato con il titolo di specializzazione su sostegno vale anche per le graduatorie delle rispettive classi di concorso, mentre non vale se non si è in possesso del titolo di specializzazione.

Articolo 5
Esso riguarda le graduatorie speciali per gli istituti e le scuole speciali per ciechi e sordi, graduatorie per le quali valgono solo i titoli di specializzazione conseguiti per queste classi speciali di concorso.
Il servizio prestato con il titolo di specializzazione in queste scuole speciali può, a domanda, essere fatto valere anche per le graduatorie per il sostegno in classi e scuole comuni e ciò è in linea con quanto è sempre stato fatto, come pure l’obbligo di permanenza su tali classi speciali almeno per un quinquennio.

Articolo 10
Questo articolo, infine, chiarisce che non possono inserirsi in altre Province quanti hanno l’obbligo di permanenza quinquennale su sostegno, sino a quando tale obbligo non sia stato ultimato.
Si precisa che dopo la presentazione delle graduatorie provinciali provvisorie, può essere presentato reclamo all’Ufficio Scolastico Provinciale entro cinque giorni, per correzioni di errori materiali di inserimento o di punteggio, correzioni che possono intervenire anche d’ufficio per autotutela da parte dell’Amministrazione.
Una volta pubblicate le graduatorie definitive, scattano i sessanta giorni per i ricorsi al TAR.

Osservazioni
Un problema delicato è quello che riguarda la distinzione netta fra i titoli di specializzazione per il sostegno nelle scuole comuni e quelli per l’insegnamento nelle scuole speciali. Non vi dovrebbero essere confusioni, dal momento che il Decreto 44/11 ne tratta in due distinti articoli (il 4 e il 5, come si è visto), ma siccome l’articolo 5, comma 1 stabilisce che ai titoli per l’insegnamento nelle scuole speciali si applica «il presente articolo» e ciò che è contenuto «negli articoli precedenti, in quanto compatibili», occorre precisare quali possano essere le compatibilità e le incompatibilità.
Certamente compatibili, come detto, sono le norme circa la legittimità di utilizzazione e del punteggio di servizio prestato nelle scuole speciali da far valere anche nelle graduatorie per il sostegno nelle scuole comuni. Ciò quindi riguarda solo il servizio e non anche il punteggio dei titoli di specializzazione per insegnare nelle scuole e negli istituti speciali per ciechi e sordi.
Il problema, però, è determinato dalla circostanza che – mentre con la sospensione delle SSIS [Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, N.d.R.] non si sono più svolti corsi di specializzazione per il sostegno nelle scuole superiori – il Ministero ha invece autorizzato l’attivazione di corsi di specializzazione all’Istituto Statale Speciale per Sordi Magarotto di Roma e per quelli ad esso legalmente collegati, come risulta dal DDG (Decreto Direttore Generale) protocollo n. 18958 dell’11 dicembre 2009.
Siccome tale autorizzazione aveva sollevato perplessità in molte associazioni, specie da parte della FIADDA (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi), associazione dei cosiddetti “sordi oralisti”, il Ministero aveva fornito chiarimenti con la Nota protocollo n. AOODGPER 2020 del 18 febbraio 2010, con la quale si allertavano i Direttori Scolastici Regionali a considerare quei titoli speciali validi solo per le graduatorie ad esaurimento per dette scuole speciali e non anche per quelle per il sostegno nelle scuole comuni.
Pertanto, con quel chiarimento ufficiale – anche se non espressamente richiamato nel recente Decreto 44/11, non dovrebbero esservi più problemi e se ne insorgessero, è sufficiente che gli interessati agli incarichi o immissioni in ruolo nelle scuole comuni presentino immediatamente ricorso contro l’utilizzo illegittimo dei titoli di specializzazione destinati esclusivamente alle scuole speciali, che si volessero pure utilizzare nelle graduatorie per il sostegno nelle scuole comuni.

Altrettanta attenzione, infine, dovrebbero porre gli interessati alle graduatorie per il sostegno nelle scuole comuni ai titoli di “specializzazione invalidi” che furono rilasciati da alcuni enti e università in applicazione illegittima del Decreto Ministeriale 360/98 e successivamente sanzionati dalla Circolare Ministeriale 189/99.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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