È interessante la Sentenza n. 452/11 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Molise, depositata il 26 luglio scorso, con la quale si annulla la decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale di assegnare un numero di ore di sostegno inferiori a quelle indicate nella Diagnosi Funzionale e richieste nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Si tratta di un provvedimento significativo perché – dopo aver citato le norme fondamentali circa il diritto al massimo delle ore di sostegno a seguito della certificazione di grave disabilità – esso annulla il taglio delle ore, operate dall’Ufficio Scolastico Regionale, per «difetto di motivazione» ed è questa una delle ragioni tipiche di annullamento per eccesso di potere, che riguarda tutti gli atti amministrativi.
Ciò significa che – anche senza operare una ricognizione di tutta la normativa per individuare la violazione di legge, altro motivo tipico di annullamento di tutti gli atti amministrativi – il TAR ha dichiarato quell’atto lesivo dei princìpi generali sanciti in materia dalla Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
E soprattutto significa anche che le declaratorie di nullità dei tagli alle ore di sostegno sono diventate ormai una procedura di routine. Infatti, in base alla Costituzione, ogni atto amministrativo dev’essere sufficientemente motivato, pena la sua illegittimità.
Nel caso di specie, l’Amministrazione Scolastica non ha appunto fornito alcuna motivazione circa la riduzione delle ore assegnate rispetto a quelle indicate nella Diagnosi Funzionale dell’ASL. Invero, l’Amministrazione stessa avrebbe dovuto rispondere che la motivazione esisteva ed era quella dovuta ai tagli alla spesa pubblica, ma, così dicendo, essa sarebbe incappata nel principio fissato dalla Corte Costituzionale, la cui Sentenza 80/10 stabilisce che il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito come quello all’inclusione scolastica, e in particolare al sostegno didattico, non può essere compresso a causa di motivi di bilancio.
Se questa giurisprudenza si consoliderà, sarà dunque ancora più facile ottenere sentenze di aumento delle ore di sostegno, che non siano motivate da effettive prove del miglioramento della situazione dell’alunno con disabilità. Basterà infatti dimostrare l’inesistenza o l’insufficienza di motivazione della riduzione delle ore, per vincere la causa che, come avviene in questi casi, provoca la soccombenza dell’Amministrazione, con conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese alle famiglie.
Unico rilievo – sotto un profilo pedagogico – è che la Magistratura non va tanto per il sottile e si basa fondamentalmente su quanto detto nella Diagnosi Funzionale dell’ASL. Ciò significa che – più che su ragioni di carattere pedagogico – la Magistratura si basa su motivazioni di carattere sanitario e questo non è in linea con la cultura dell’inclusione scolastica e con i criteri dell’ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute e della Disabilità fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), che impongono una valutazione biopsicosociopedagogica dei bisogni educativi speciali, per assegnare le risorse necessarie.
E in ogni caso, in un momento di tagli lineari alle spese della scuola, privi di alcuna motivazione di carattere pedagogica, anzi in contrasto con essa, fa bene la Magistratura a garantire i diritti che l’Amministrazione viola con estrema facilità, non fornendo una preparazione sufficiente ai docenti curricolari e non rispettando il numero di venti studenti nelle classi con alunni con disabilità, uniche condizioni che potrebbero consentire una riduzione del massimo delle ore di sostegno, perché favorirerebbero una vera presa in carico del progetto di inclusione da parte dell’intero Consiglio di Classe.
Non si può dunque fare altro che ringraziare la Magistratura perché, in un momento di gravi attentati ai diritti delle persone con disabilità, tiene alta la fiaccola del valore della legalità e della tutela dei più deboli.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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