Il 12 luglio scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato il Decreto n. 5669 recante il Regolamento Applicativo della Legge 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (d’ora in poi DSA). Lo stesso Decreto porta inoltre in allegato le Linee Guida rivolte ai docenti, dichiarate parte integrante del provvedimento (articolo 3).
Si nota immediatamente come Decreto e Linee Guida siano stati pensati utilizzando concettualmente la normativa emanata nel corso degli anni per gli alunni con disabilità, pur tenendo distinte le due figure ai fini degli effetti giuridici e dei diritti conseguenti alla loro individuazione, in piena armonia sia con la Legge 104/92 che con la Legge 170/10, pensando in particolare al divieto di assegnazione di docenti per il sostegno, a meno che, oltre alla diagnosi di DSA, non si accompagni anche la certificazione di disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92.
Si è pensato alla normativa emanata per gli alunni con disabilità, dicevamo, e infatti l’articolo 2 del Regolamento stabilisce che i docenti possano segnalare alle famiglie, tramite il Dirigente Scolastico, l’opportunità di una certificazione positiva o negativa di DSA, quando riscontrino difficoltà ripetute dell’alunno in classe.
Questa è una disposizione simile alla Circolare Ministeriale 363/94, con la quale il Ministero aveva previsto che i docenti – tramite il Dirigente Scolastico – potessero chiedere alle famiglie una certificazione positiva o negativa di disabilità. Quest’ultima Circolare prosegue poi prevedendo che in caso di non attivazione dei genitori, il Dirigente Scolastico comunichi alla famiglia che provvederà la scuola e che in caso di espresso divieto della famiglia, la scuola può rivolgersi ai servizi sociali perché, risultati negativi i contatti con la famiglia, essi si rivolgano al Tribunale dei Minori, il quale ultimo, anche contro la volontà dei genitori e nel prevalente interesse del minore, può decretare la sottoposizione a visita medica, affinché l’alunno possa fruire di tutti diritti che la normativa gli mette a disposizione.
Ebbene, il Regolamento per i casi di supposti DSA non giunge a tanto e le Linee Guida precisano in ogni caso che una diagnosi di DSA non può seriamente effettuarsi prima della fine del secondo anno di scuola primaria.
Sempe l’articolo 2 del nuovo Regolamento chiarisce pure un aspetto che l’articolo 3 della Legge 170/10 non aveva chiarito, vale a dire che le certificazioni diagnostiche debbono essere effettuate solo dalle «strutture preposte» (strutture sanitarie pubbliche o con esse convenzionate o accreditate) e quindi non da qualunque medico o psicologo privato.
L’articolo 4, poi, indica gli interventi didattici personalizzati che vanno svolti da parte dei docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento, secondo le Linee Guida. Qui è particolarmente importante il comma 5, che afferma: «L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati». Importante è quindi che non vengano ridotti gli obiettivi di apprendimento fissati per ciascun ordine di scuola.
E ancora, l’articolo 5 del Regolamento ribadisce l’importanza delle misure compensative e dispensative, che vanno indicate nel piano didattico personalizzato, come avviene per il PEI [Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.]degli alunni con disabilità.
Assai importante, infine, è l’articolo 6 sulla valutazione del profitto di questi alunni. Qui si prevede infatti che la valutazione stessa debba incentrarsi più sugli aspetti sostanziali che formali e a tal proposito si può ottenere la dispensa dallo svolgimento delle prove scritte nelle lingue straniere, purchè la carenza di tale prova sia compensata da prove orali. Si è applicato quindi il principio – già in vigore per gli alunni con disabilità – delle prove equipollenti di cui all’articolo 16, comma 3 della Legge 104/92, come pure l’uso di tempi più lunghi che, come precisato nelle Linee Guida, non devono superare il 30% di quelli concessi ai compagni, termine esplicitato nel Regolamento a favore degli studenti universitari con DSA.
Il sesto comma di questo articolo fuga i dubbi insorti a causa della formulazione generica di un’articolo della Legge 170/10, circa la possibilità di esonero dallo studio e dagli esami relativi alle lingue straniere. Il Regolamento precisa infatti che solo in via eccezionale, su proposta della diagnosi, su richiesta della famiglia e su delibera – anche a maggioranza – del Consiglio di Classe, l’alunno possa essere esonerato dallo studio e dagli esami delle lingue straniere, tenendo comunque conto della loro importanza come materie caratterizzanti o meno di quel determinato tipo di istituto.
E qui si è fatto palesemente ricorso alla normativa del PEI Differenziato prevista dall’articolo 9 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 122/09, sulla valutazione degli alunni con disabilità. Infatti, per questi casi, verrà deliberato dal Consiglio di Classe un progetto didattico differenziato, che non dà diritto al rilascio del diploma, ma solo a un attestato dei crediti formativi maturati, richiamando addirittura la norma del DPR 323/98 sul modello di attestato rilasciato agli alunni con disabilità.
Il Regolamento lascia però insoluti due grossi problemi, che invece la normativa per gli alunni con disabilità chiarisce e cioè: gli alunni con DSA in possesso dell’attestato rilasciato al termine degli esami di licenza media avranno titolo ad iscriversi alle scuole superiori, sia pure per il conseguimento di altro attestato al termine degli studi? Personalmente ritengo di no, dal momento che manca una norma che espressamente lo preveda, come è invece avvenuto per gli alunni con disabilità mediante l’articolo 11, comma 12 dell’Ordinanza Ministeriale 90/01, ribadito dall’articolo 9 del citato DPR 122/09, mentre l’articolo 10 di quest’ultimo – relativo proprio alla valutazione degli alunni con DSA – non ne fa menzione alcuna.
Probabilmente, se si vuole evitare di bloccare questi alunni alla terza media, occorre una “normetta” amministrativa simile a quella della citata Ordinanza Ministeriale 90/01 (articolo 11, comma 12), per superare questo ostacolo formale.
Altro punto non esplicitato, ma importantissimo, è quello concernente gli alunni con DSA che conseguono l’attestato agli esami finali di Stato. Qui è chiaro – e non ci sono dubbi – che tali alunni non potranno iscriversi all’università, neppure se una norma amministrativa lo consentisse, poiché quest’ultima sarebbe illegittima, sia per violazione della legge sugli accessi universitari, sia per disparità di trattamento nei confronti degli alunni con disabilità con semplice attestato, ai quali giustamente è precluso l’accesso all’università.
Per quanto poi riguarda le Linee Guida, i docenti dovranno leggerle con molta attenzione, perché esse forniscono suggerimenti assai utili ai fini della didattica nei diversi gradi di istruzione, espressi in modo chiaro, con esemplificazioni pregevoli e con parole molto semplici.
Le medesime Linee Guida prevedono, ed è importante, che il Piano Didattico Personalizzato vada comunque definito entro e non oltre tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico e pure qui c’è qualche differenza con gli alunni con disabilità.
Infatti, il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio) 185/06 stabilisce che il PEI [Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.] vada abbozzato in tempo utile per le richieste in organico di fatto e ciò significa che una bozza di PEI per gli alunni con disabilità va approntata entro giugno-luglio dell’anno precedente la frequenza, poi raffinata all’inizio dell’anno scolastico (ai sensi della Nota Ministeriale Protocollo n. 4798/05) e definitivamente formulata entro i primi tre mesi dell’anno scolastico, con la presenza della famiglia, di tutti i docenti e degli operatori sociosanitari che seguono il caso. Qui invece è prevista solo l’ultima fase e sembra che manchino gli operatori sociosanitari.
Va detto ancora che il rispetto delle Linee Guida non costituisce un obbligo per i docenti, dal momento che, come visto, il Regolamento fa salvo il loro diritto alla libertà di insegnamento. E tuttavia, a mio avviso, per discostarsene occorre una ragionevole motivazione verbalizzata in una riunione del Consiglio di Classe, in mancanza della quale – in caso di bocciatura – la famiglia potrebbe chiederne l’annullamento per illegittimità, dovuta a violazione di legge o a difetto di motivazione.
Gli articoli conclusivi del Regolamento riguardano infine i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione sui DSA da parte dei docenti. Mancando però a tal proposito l’obbligo di frequenza dei corsi stessi, ci si chiede quanti docenti spontaneamente li frequenteranno. Ove fossero una scarsa percentuale – come avviene per quelli riguardanti la disabilità – si teme che i fondi destinati non sortiscano lo scopo previsto.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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